Menù di navigazione

Legge regionale 8 gennaio 2025, n. 3

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di canoni di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Modifiche alla l.r. 50/2021 , alla l.r. 57/2017 , alla l.r. 77/2016 e alla l.r. 80/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 10 gennaio 2025

Art. 16
Canone di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche. Inserimento dell’articolo 13 bis nella l.r. 80/2015
1. Dopo l’articolo 13 della l.r. 80/2015 è inserito il seguente:
Art. 13 bis Canone di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche
1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 13 ter, a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, i titolari di concessioni di derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a 3000 kW, ivi compresi gli impianti tra loro in dipendenza funzionale in relazione alle reciproche interconnessioni delle fonti di alimentazione che determinano cumulativamente una potenza nominale pari o superiore a 3000 kW, corrispondono alla Regione, in applicazione dell’Sito esternoarticolo 12, comma 1 quinquies, del d.lgs 79/1999 , un canone di concessione così articolato:
a) una componente fissa, rapportata alla potenza nominale media di concessione;
b) una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell’impianto comprensiva dell’energia destinata a unità diverse da servizi ausiliari, al netto dell’eventuale energia fornita gratuitamente o monetizzata dalla Regione, ed il corrispondente prezzo zonale orario dell’energia elettrica.
2. La componente fissa del canone è quantificata, in coerenza con l’Sito esternoarticolo 12, comma 1-septies, del d.lgs 79/1999 , in un importo pari ad euro 40,00 per ogni kW di potenza nominale media annua di concessione ed è corrisposta semestralmente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Tale importo unitario è aggiornato annualmente, in proporzione alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell’indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica. Le variazioni sono calcolate rispetto al valore del canone riferito all'ultimo anno in cui è stato applicato l'aggiornamento della componente fissa del canone stesso, con effetti a partire dall’anno successivo a quello per il quale tali variazioni sono risultate almeno pari al 5 per cento.
3. Il valore della percentuale costituente la componente variabile del canone è fissato nella misura del 2,5 per cento ed è corrisposto a consuntivo per il primo semestre dell’anno entro il 30 settembre e per il secondo semestre entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce il canone.
4. In applicazione delle linee guida dell’ARERA, con deliberazione della Giunta regionale sono esplicitate, con formula matematica, le modalità di calcolo della componente variabile di cui al comma 3 al fine di evitare doppie contabilizzazioni derivanti dall’applicazione della componente variabile del canone e dalla cessione gratuita o relativa monetizzazione dell’energia.
5. Il soggetto detentore dei dati relativi alle immissioni in rete dell’energia fornisce i dati necessari per la determinazione della componente variabile del canone.
6. Nel caso in cui l’impianto idroelettrico sia direttamente connesso a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, il concessionario deve installare e mantenere in efficienza le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione dell’energia prodotta netta, nel rispetto di quanto previsto dal testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell’attività di misura elettrica dell’ARERA. Qualora l’impianto non sia oggetto di incentivazione, il concessionario è tenuto a comunicare alla Regione l’energia prodotta netta e i criteri utilizzati per determinarla. La Regione, tramite le strutture regionali competenti, può programmare periodici controlli su tali apparecchiature di
misura.
7. La mancata comunicazione delle predette informazioni costituisce grave inosservanza degli obblighi del concessionario.
8. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione può stipulare intese o accordi con il soggetto gestore delle reti per l’acquisizione dei dati di misura orari dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti. Ove necessario, la Regione può stipulare accordi con il gestore dei servizi energetici per l’acquisizione di ulteriori dati o elementi utili per l’attuazione della presente legge.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.