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Legge regionale 8 gennaio 2025, n. 3

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di canoni di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Modifiche alla l.r. 50/2021 , alla l.r. 57/2017 , alla l.r. 77/2016 e alla l.r. 80/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 10 gennaio 2025

Art. 12
Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 80/2015
1. Il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 80/2015 è sostituito dal seguente:
2. La Giunta regionale annualmente provvede, con deliberazione, all’aggiornamento dei canoni di cui al comma 1, sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP) contenuto nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef), ai sensi dell'Sito esternoarticolo 2 della legge 7 aprile 2011, n. 39 (Modifiche alla Sito esternolegge 31 dicembre 2009, n. 196 , conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri)
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.