Legge regionale 8 gennaio 2025, n. 3
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di canoni di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Modifiche alla l.r. 50/2021 , alla l.r. 57/2017 , alla l.r. 77/2016 e alla l.r. 80/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 10 gennaio 2025
Art. 10
Indennità di allagamento. Inserimento dell’articolo 2 bis nella l.r. 80/2015
1. Dopo l’articolo 2 della l.r. 80/2015 è inserito il seguente:
“
Art. 2 bis Indennità di allagamento
1. Le procedure espropriative di cui alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità) e al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), da attivare per la realizzazione di opere di cui all’articolo 2 comma 1, lettera e), hanno ad oggetto anche le limitazioni al diritto di proprietà derivanti dal
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), da attivare per la realizzazione di opere di cui all’articolo 2 comma 1, lettera e), hanno ad oggetto anche le limitazioni al diritto di proprietà derivanti dal periodico allagamento delle aree per le quali non si proceda tramite ablazione del diritto di proprietà.
2. Le limitazioni di cui al comma 1 sono iscritte nei pubblici registri immobiliari a cura dell’ente realizzatore dell’opera.
3. Ai proprietari delle aree di cui al comma 1, è corrisposto un indennizzo pari ad un terzo dell’indennità spettante per la medesima area in conformità ai criteri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione. Tale indennizzo può essere incrementato fino ad un massimo di un ulteriore terzo, proporzionalmente all’aumento di frequenza di allagamento, così come determinato nel progetto dell’opera idraulica.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di calcolo dell’indennità di cui al comma 3, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione.
5. Per i danni prodotti nell’ambito del funzionamento delle opere di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), non sono concessi contributi.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

