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Legge regionale 8 gennaio 2025, n. 3

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di canoni di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Modifiche alla l.r. 50/2021 , alla l.r. 57/2017 , alla l.r. 77/2016 e alla l.r. 80/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 10 gennaio 2025

Art. 1
Contenuto degli accordi. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 50/2021
1. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016 ), è sostituito dal seguente:
3. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge e dall’accordo stipulato o nel caso di mancato pagamento, anche di una sola annualità, della somma di cui al comma 2, il gestore è tenuto al pagamento di una somma aggiuntiva, pari a euro 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti nell’accordo.
”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 50/2021 è inserito il seguente:
4 bis. Il termine di cui al comma 4 è differito fino ad un massimo di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente comma, mediante la sottoscrizione di un accordo integrativo ai sensi dell’articolo 5, comma 1 ter.
”.
3. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 4 della l.r. 50/2021 è inserito il seguente:
4 ter. Nel caso in cui la relazione asseverata di cui al comma 4 risulti incompleta, la struttura regionale territorialmente competente richiede in un’unica soluzione la documentazione mancante entro venti giorni dal ricevimento della domanda di concessione. I termini di avvio del procedimento decorrono dalla data di ricevimento della documentazione richiesta.
”.
4. Al comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 50/2021 dopo le parole: “
Qualora il gestore non presenti la relazione asseverata di cui al comma 4
” sono inserite le seguenti: “
o le integrazioni di cui al comma 4 ter entro trenta giorni dalla richiesta delle stesse,
”.
5. Il comma 7 dell’articolo 4 della l.r. 50/2021 è sostituito dal seguente:
7. Alle occupazioni del demanio idrico senza titolo eventualmente accertate su segnalazione del gestore, successivamente alla stipula degli accordi, ai fini del rilascio della concessione è richiesto un indennizzo pari al canone per ogni anno di occupazione senza titolo, determinato sulla base dell'importo del canone definito ai sensi dell’articolo 35 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni) per ciascuna annualità di utilizzazione senza titolo e calcolato retroattivamente fino ad un massimo di cinque annualità. Le somme e le maggiorazioni di cui al presente comma non sono gravate da interessi legali. All’indennizzo non si applica il pagamento dell’imposta di cui alla legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione).
”.
6. Dopo il comma 7 dell’articolo 4 della l.r. 50/2021 è inserito il seguente:
7 bis. Le concessioni di cui al comma 7 sono rilasciate entro trenta giorni dalla presentazione della perizia asseverata e decorrono dalla data di rilascio della concessione nell’ambito della vigenza dell’accordo.
”.
7. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 4 della l.r. 50/2021 è inserito il seguente:
7 ter. Agli illeciti amministrativi eventualmente accertati d’ufficio si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni), oltre alle sanzioni di cui all’articolo 9 della l.r. 80/2015 .
”.
8. Al comma 8 dell’articolo 4 della l.r. 50/2021 le parole: “
di cui al comma 4
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui ai commi 4 e 4 ter,
”.
9. Dopo il comma 8 dell’articolo 4 della l.r. 50/2021 è inserito il seguente:
8 bis. Nel caso sia necessario acquisire pareri obbligatori o valutazioni tecniche si applicano gli articoli 16 e 17 Sito esternodella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Resta fermo quanto disposto dall’articolo 17 bis della medesima legge nel caso sia prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati per l’adozione del provvedimento.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.