Legge regionale 8 gennaio 2025, n. 3
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di canoni di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Modifiche alla l.r. 50/2021 , alla l.r. 57/2017 , alla l.r. 77/2016 e alla l.r. 80/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 10 gennaio 2025
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;
Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) ed in particolare l’articolo 12, commi 1 quinquies, 1 sexies e 1 septies;
Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (Direttiva Quadro sulle Acque);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare gli articoli 65 e 67;
Vista la legge 7 aprile 2011, n. 39 (Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 , conseguenti alle nuove regole adottate dall’Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri);
Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);
Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico);
Vista la legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016 );
Vista la legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016 );
Visto il parere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) espresso il 7 febbraio 2023 (44/2023/I/EEL) ai sensi dell’articolo 12, comma 1 quinquies, del d.lgs. 79/1999 ;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni);
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2018, n. 42/R (Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 );
Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 11 novembre 2024;
Considerato quanto segue:
1. Si è reso necessario introdurre dei correttivi al contenuto degli accordi disciplinati dalla l.r. 50/2021 e, in particolare, a fronte della difficoltà manifestata dai gestori nella predisposizione degli atti tecnici necessari al rilascio delle concessioni, viene data la possibilità di prorogare il termine per la presentazione della relazione asseverata;
2. Si rende necessario disciplinare, in conformità alla l.r. 57/2017 , la gestione delle occupazioni del demanio idrico senza titolo che siano accertate su segnalazione del gestore, successivamente alla stipula degli accordi;
3. Si rende inoltre necessario introdurre una disciplina per la regolarizzazione delle utilizzazioni del demanio idrico e relative aree da parte di comuni, province e Città metropolitana a mezzo ponti, pontili fissi e galleggianti e manufatti e accessori assimilati, attraverso la previsione di una disciplina che semplifichi le modalità di rilascio delle relative concessioni e le modalità di comunicazione delle interferenze tra ponti e reticolo idrografico di gestione;
4. Viene introdotta una specifica disciplina per il rilascio di nuove concessioni o il rinnovo di quelle già esistenti, di ponti pubblici e privati, nell’ipotesi in cui non sia possibile attestare la compatibilità idraulica e stabilendo la previsione di un esercizio provvisorio dell’opera in condizioni di rischio compatibili con la tutela della pubblica incolumità, disponendo misure di prevenzione volte a gestire le situazioni di rischio secondo le disposizioni della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004;
5. Si è reso necessario introdurre modifiche alla l.r. 57/2017 volte a ampliare l’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di indennizzi per l’occupazione e l'uso del demanio idrico e l'utilizzazione delle acque senza titolo e disciplinare gli accordi per i soggetti che hanno almeno cinquanta rapporti concessori prevedendo, anche per tali concessioni, la possibilità che siano rilasciate con procedura semplificata mediante presentazione di una relazione asseverata da un professionista abilitato; agli eventuali illeciti amministrativi accertati nell’ambito degli accordi si applicano le medesime disposizioni definite con l.r. 50/2021 ;
6. È inserito nel preambolo della l.r. 80/2015 il riferimento alla pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 del d.lgs. 152/2006 , come richiesto dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nella formulazione indicata con nota di impegno del Presidente della Giunta regionale;
7. Si rende necessario introdurre nella l.r. 80/2015 modifiche in attuazione dell’articolo 12, commi 1 quinquies, 1 sexies e 1 septies del d.lgs 79/19 9 in materia di concessioni idroelettriche e conseguentemente si provvede a modificare il preambolo della medesima l.r. 80/2015 ;
8. Si rende necessario integrare la l.r. 80/2015 con la procedura per la realizzazione di opere idrauliche che hanno ad oggetto anche le limitazioni al diritto di proprietà derivanti dal periodico allagamento delle aree per le quali non si proceda tramite ablazione del diritto di proprietà, ai sensi del d.p.r. 327/2001 ;
9. Considerato che occorre definire, in conformità ai paramenti stabiliti dalla norma nazionale, la disciplina del canone per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche nonché del canone aggiuntivo, dovuto dai titolari delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute che proseguono, per conto della Regione, l’esercizio delle derivazioni fino alla riassegnazione tenuto anche conto delle indicazioni impartite da ARERA nella deliberazione 6 novembre 2019 n. 490/2019/A/EEL (Indicazioni preliminari propedeutiche al rilascio del parere alle Regioni sugli schemi di legge in merito alla definizione dei canoni da applicare ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche);
10. Visto il parere del 7 febbraio 2023 (44/2023/I/EEL) espresso da ARERA e ritenuto di accogliere le richieste di precisazioni ivi formulate, tra le quali quella di prevedere che la Giunta regionale si attenga alle linee guida di ARERA nell’approvare, con propria deliberazione, le modalità di calcolo della componente variabile del canone di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche;
11. Preso atto che, come precisato nel citato parere di ARERA, il soggetto tenuto a trasmettere i dati alla Regione per la determinazione della componente variabile del canone di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche, è Terna s.p.a.;
12. Considerato, inoltre, necessario stabilire l’ammontare del corrispettivo che i concessionari uscenti di grandi derivazioni idroelettriche debbono versare alla struttura regionale territorialmente competente in conseguenza dell’utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione in caso di concessioni scadute;
13. Ritenuto opportuno, al fine di ridurre un potenziale contenzioso dall’esito incerto, ma dal sicuro costo, disporre che i pagamenti relativi ai canoni ed alle correlate imposte regionali di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l’anno 2016), nonché gli indennizzi di cui all’articolo 1, commi 8, 9 e 10, della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico) effettuati per gli anni dal 2016 al 2020 entro il 31 dicembre 2022, si considerino regolarmente eseguiti;
14.Si rende necessario stabilire che le concessioni rilasciate ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della l.r. 77/2016 , decorrono dal 1° gennaio 2016 e la durata è determinata nel termine massimo del 31 dicembre 2025;
15. Ritenuto di accogliere la raccomandazione contenuta nel parere del Consiglio delle autonomie locali e di adeguare conseguentemente il testo con riferimento agli importi e alle annualità dovute all’indennizzo previsto dall’articolo 7 bis della l.r. 50/2021 ai fini della regolarizzazione dell’utilizzo del demanio idrico di comuni, province e Città metropolitana;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.