Legge regionale 8 gennaio 2025, n. 3
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di canoni di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Modifiche alla l.r. 50/2021 , alla l.r. 57/2017 , alla l.r. 77/2016 e alla l.r. 80/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 10 gennaio 2025
CAPO V
Disposizioni finali
Art. 20
Disposizioni sul pagamento dei canoni delle concessioni di beni del demanio idrico e della correlata imposta
1. Ai pagamenti dei canoni delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e delle relative aree, delle concessioni di derivazione di acque pubbliche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), e all’articolo 10, comma 1, lettera d), della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) e delle correlate imposte regionali di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), ove dovute, nonché degli indennizzi di cui all’articolo 1, comma 8, della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico) effettuati entro il 31 dicembre 2022 per gli anni dal 2016 al 2020, non si applica l’articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. 77/2016 ).
Art. 21
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.