Legge regionale 8 gennaio 2025, n. 3
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di canoni di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Modifiche alla l.r. 50/2021 , alla l.r. 57/2017 , alla l.r. 77/2016 e alla l.r. 80/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 10 gennaio 2025
CAPO IV
Modifiche alla legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico)
Art. 19
Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 77/2016
1. Al comma 5 dell’articolo 1 della l.r. 77/2016 , dopo le parole: “
decorre dal 1° gennaio 2016
” sono inserite le seguenti: “
e la durata è determinata nel termine massimo di cui al comma 4. Il canone è determinato ai sensi dell’articolo 35 del d.p.g.r. 60/R/2016
”.2. Al comma 16 ter dell’articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico) le parole: “
è applicata la sanzione di cui all'articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016
” sono sostituite dalle seguenti: “
si applica l'articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.