Legge regionale 8 gennaio 2025, n. 3
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di canoni di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Modifiche alla l.r. 50/2021 , alla l.r. 57/2017 , alla l.r. 77/2016 e alla l.r. 80/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 10 gennaio 2025
CAPO II
Modifiche alla legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016 )
Art. 5
Oggetto. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 57/2017
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016 ) dopo le parole: “
l'utilizzazione delle acque
” sono inserite le seguenti: “
non rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico), e in materia di indennizzi per l’occupazione e l'uso del demanio idrico e l'utilizzazione delle acque senza titolo.
”.2. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 57/2017 è inserita la seguente:
“
a bis) le attività di accertamento, liquidazione e riscossione degli indennizzi per l’occupazione e l'uso del demanio idrico senza titolo non rientranti nella fattispecie di cui all’articolo 1 della l.r. 77/2016 e per l'utilizzazione delle acque senza titolo;
”.Art. 6
Recupero dei canoni. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 57/2017
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 57/2017 è inserito il seguente:
“
1 bis. L’indennizzo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a bis), è accertato con specifici atti del responsabile della struttura territorialmente competente per materia notificato al trasgressore ai sensi della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005).
”.2. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 57/2017 dopo le parole: “
del canone
” sono inserite le seguenti: “
o dell’indennizzo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a bis)
”.3. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 57/2017 è aggiunto il seguente:
“
3 bis. Il recupero dell’indennizzo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a bis), è effettuato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo dalla notifica dell’atto di cui al comma 1 bis.
”Art. 7
Recupero delle spese. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 57/2017
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 57/2017 è abrogato.
Art. 8
Accordi sostitutivi e di semplificazione. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 57/2017
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 57/2017 è inserito il seguente:
“
4 bis. Le concessioni aventi ad oggetto l’utilizzazione del demanio idrico e delle relative aree di cui al presente articolo sono rilasciate con procedura semplificata mediante la presentazione di una relazione, asseverata da un professionista abilitato, sulla compatibilità idraulica di cui all’articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2018, n. 42/R (Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 ), relativa a ciascuna interferenza fra le reti, il reticolo idrografico regionale e le occupazioni del demanio idrico e delle relative aree. A tal fine i soggetti provvedono entro dodici mesi dalla sottoscrizione dell’accordo alla trasmissione della documentazione di cui al presente comma.
”.2. Il comma 10 dell’articolo 9 della l.r. 57/2017 è sostituito dal seguente:
“1
0. Alle occupazioni del demanio idrico senza titolo eventualmente accertate su segnalazione del gestore, successivamente alla stipula degli accordi, ai fini del rilascio della concessione è richiesto un indennizzo pari al canone per ogni anno di occupazione senza titolo, determinato sulla base dell'importo del canone definito ai sensi dell’articolo 35 del d.p.g.r. 60/R/2016 per ciascuna annualità di utilizzazione senza titolo e calcolato retroattivamente fino ad un massimo di cinque annualità. Le somme e le maggiorazioni di cui al presente comma non sono gravate da interessi legali. All’indennizzo non si applica il pagamento dell’imposta di cui alla legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione).
”3. Dopo il comma 10 dell’articolo 9 della l.r. 57/2017 è inserito il seguente:
“
10.1 Le concessioni di cui al comma 7 sono rilasciate entro trenta giorni dalla presentazione
della perizia asseverata e decorrono dalla data di rilascio della concessione nell’ambito della vigenza dell’accordo.
”4. Dopo il comma 10.1 dell’articolo 9 della l.r. 57/2017 è inserito il seguente:
“
10.2 Agli illeciti amministrativi eventualmente accertati d’ufficio si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016, oltre alle sanzioni di cui all’articolo 9 della l.r. 80/2015 .
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.