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Legge regionale 8 gennaio 2025, n. 3

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di canoni di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Modifiche alla l.r. 50/2021 , alla l.r. 57/2017 , alla l.r. 77/2016 e alla l.r. 80/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 10 gennaio 2025

CAPO I
Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016 )
Art. 1
Contenuto degli accordi. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 50/2021
1. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016 ), è sostituito dal seguente:
3. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge e dall’accordo stipulato o nel caso di mancato pagamento, anche di una sola annualità, della somma di cui al comma 2, il gestore è tenuto al pagamento di una somma aggiuntiva, pari a euro 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti nell’accordo.
”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 50/2021 è inserito il seguente:
4 bis. Il termine di cui al comma 4 è differito fino ad un massimo di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente comma, mediante la sottoscrizione di un accordo integrativo ai sensi dell’articolo 5, comma 1 ter.
”.
3. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 4 della l.r. 50/2021 è inserito il seguente:
4 ter. Nel caso in cui la relazione asseverata di cui al comma 4 risulti incompleta, la struttura regionale territorialmente competente richiede in un’unica soluzione la documentazione mancante entro venti giorni dal ricevimento della domanda di concessione. I termini di avvio del procedimento decorrono dalla data di ricevimento della documentazione richiesta.
”.
4. Al comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 50/2021 dopo le parole: “
Qualora il gestore non presenti la relazione asseverata di cui al comma 4
” sono inserite le seguenti: “
o le integrazioni di cui al comma 4 ter entro trenta giorni dalla richiesta delle stesse,
”.
5. Il comma 7 dell’articolo 4 della l.r. 50/2021 è sostituito dal seguente:
7. Alle occupazioni del demanio idrico senza titolo eventualmente accertate su segnalazione del gestore, successivamente alla stipula degli accordi, ai fini del rilascio della concessione è richiesto un indennizzo pari al canone per ogni anno di occupazione senza titolo, determinato sulla base dell'importo del canone definito ai sensi dell’articolo 35 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni) per ciascuna annualità di utilizzazione senza titolo e calcolato retroattivamente fino ad un massimo di cinque annualità. Le somme e le maggiorazioni di cui al presente comma non sono gravate da interessi legali. All’indennizzo non si applica il pagamento dell’imposta di cui alla legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione).
”.
6. Dopo il comma 7 dell’articolo 4 della l.r. 50/2021 è inserito il seguente:
7 bis. Le concessioni di cui al comma 7 sono rilasciate entro trenta giorni dalla presentazione della perizia asseverata e decorrono dalla data di rilascio della concessione nell’ambito della vigenza dell’accordo.
”.
7. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 4 della l.r. 50/2021 è inserito il seguente:
7 ter. Agli illeciti amministrativi eventualmente accertati d’ufficio si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni), oltre alle sanzioni di cui all’articolo 9 della l.r. 80/2015 .
”.
8. Al comma 8 dell’articolo 4 della l.r. 50/2021 le parole: “
di cui al comma 4
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui ai commi 4 e 4 ter,
”.
9. Dopo il comma 8 dell’articolo 4 della l.r. 50/2021 è inserito il seguente:
8 bis. Nel caso sia necessario acquisire pareri obbligatori o valutazioni tecniche si applicano gli articoli 16 e 17 Sito esternodella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Resta fermo quanto disposto dall’articolo 17 bis della medesima legge nel caso sia prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati per l’adozione del provvedimento.
”.
Art. 2
Approvazione schema di accordi. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 50/2021
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 50/2021 è aggiunto il seguente:
1 bis. Gli accordi di cui all’articolo 2 hanno una durata pari a cinque anni dalla sottoscrizione, rinnovabile per una sola volta fino ad un massimo di cinque anni.
”.
2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 5 della l.r. 50/2021 è aggiunto il seguente:
1 ter. La modifica dell’accordo comporta la sottoscrizione di un accordo integrativo.
”.
Art. 3
Regolarizzazione dell’utilizzo del demanio idrico e delle relative aree a mezzo di ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori di comuni, province e Città metropolitana. Inserimento dell’articolo 7 bis nella l.r. 50/2021
1. Dopo l’articolo 7 della l.r. 50/2021 è inserito il seguente:
Art. 7 bis Regolarizzazione dell’utilizzo del demanio idrico e delle relative aree a mezzo di ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori di comuni, province e Città metropolitana
1. Ai fini della regolarizzazione dell’utilizzo del demanio idrico e delle relative aree a mezzo di ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori e del rilascio del titolo concessorio, i comuni, le province e la Città Metropolitana trasmettono alla direzione regionale competente per materia la documentazione di cui al comma 2.
2. Le concessioni sono rilasciate con procedura semplificata mediante la presentazione di una relazione, asseverata da un professionista abilitato, sulla compatibilità idraulica di cui all’articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2018, n. 42/R (Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 ), relativa a ciascuna interferenza fra il reticolo idrografico regionale e ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori.
3. Le concessioni di cui al presente articolo sono rilasciate entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2, con decorrenza dalla data di rilascio della concessione.
4. Nel caso in cui la relazione asseverata di cui al comma 2 risulti incompleta, la struttura regionale territorialmente competente richiede in un’unica soluzione la documentazione mancante entro venti giorni dal ricevimento della domanda. I termini di avvio del procedimento decorrono dalla data di ricevimento della documentazione mancante richiesta.
5. Nel caso sia necessario acquisire pareri obbligatori o valutazioni tecniche si applicano gli articoli 16 e 17 Sito esternodella l. 241/1990 . Resta fermo quanto disposto dall’articolo 17 bis della medesima legge nel caso sia prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati per l’adozione del provvedimento.
6. Qualora i comuni, le province e la Città Metropolitana non presentino la relazione asseverata di cui al comma 2, o le integrazioni di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla richiesta, il rilascio della concessione è effettuato ai sensi dell’articolo 13 del d.p.g.r. 60/R/2016, senza beneficiare della procedura semplificata di cui al presente articolo.
7. Nel caso di cui al comma 6, si applica la sanzione di cui all’articolo 9 della l.r. 80/2015 .
8. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di un indennizzo omnicomprensivo per l’utilizzo del demanio idrico e delle relative aree a mezzo di ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori, determinato in euro 2,00 per ciascuna annualità pregressa, calcolato retroattivamente
fino ad un massimo di cinque annualità.
9. All’indennizzo di cui al comma 8 non si applica il pagamento dell’imposta di cui alla legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), e degli interessi legali, e non si applica l’indennizzo di cui all’articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016 e dell’articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).
10. Qualora i comuni, le province e la Città Metropolitana non ottemperino a quanto previsto al comma 8, la regolarizzazione dell’utilizzo del demanio idrico e delle relative aree a mezzo di ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori è disposta ai sensi dell’articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016.
11. Agli illeciti amministrativi eventualmente accertati d’ufficio si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016, oltre alle sanzioni di cui all’articolo 9 della l.r. 80/2015 .
”.
Art. 4
Specifiche modalità operative per il rilascio delle concessioni di ponti pubblici e privati. Inserimento dell’articolo 7 ter nella l.r. 50/2021
1. Dopo l’articolo 7 bis della l.r. 50/2021 è inserito il seguente:
Art. 7 ter Specifiche modalità operative per il rilascio delle concessioni di ponti pubblici e privati
1. Ai fini del rilascio o del rinnovo delle concessioni delle infrastrutture esistenti dei ponti, nel caso in cui non sia possibile attestare la compatibilità idraulica del manufatto ai sensi dell’articolo 3 del d.p.g.r. 42/R/2018, oppure qualora il manufatto non risulti adeguato alla normativa vigente, la concessione potrà comunque essere rilasciata o rinnovata, applicando le condizioni di esercizio provvisorio dell’opera compatibili con la tutela della pubblica incolumità.
2. Nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento, i soggetti concessionari garantiscono l’esercizio provvisorio dell’opera in condizioni di rischio compatibili con la tutela della pubblica incolumità, tenendo anche in considerazione le opere previste dalla pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 Sito esternodel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e gli impatti sulle condizioni idrauliche al contorno.
3. L’atto di concessione è comunicato dalla Regione al comune territorialmente interessato affinché:
a) disponga le condizioni di esercizio transitorio dell’opera;
b) stabilisca le misure di prevenzione volte a gestire le situazioni di rischio in relazione alle attività di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile).
4. Il comune inserisce le prescrizioni relative al comma 3 nel piano di protezione civile comunale e lo trasmette alla struttura regionale territorialmente competente. Nel medesimo piano il comune individua altresì:
a) le condizioni di vigilanza, allertamento ed emergenza correlate alla tipologia degli eventi idrologici e idrogeologici che possono comportare condizioni di rischio;
b) le procedure di emergenza;
c) le operazioni periodiche di sorveglianza e ispezione da compiere per il miglioramento del funzionamento del corso d’acqua.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.