Legge regionale 8 gennaio 2025, n. 3
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di canoni di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Modifiche alla l.r. 50/2021 , alla l.r. 57/2017 , alla l.r. 77/2016 e alla l.r. 80/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 10 gennaio 2025
Art. 8
Accordi sostitutivi e di semplificazione. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 57/2017
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 57/2017 è inserito il seguente:
“
4 bis. Le concessioni aventi ad oggetto l’utilizzazione del demanio idrico e delle relative aree di cui al presente articolo sono rilasciate con procedura semplificata mediante la presentazione di una relazione, asseverata da un professionista abilitato, sulla compatibilità idraulica di cui all’articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2018, n. 42/R (Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 ), relativa a ciascuna interferenza fra le reti, il reticolo idrografico regionale e le occupazioni del demanio idrico e delle relative aree. A tal fine i soggetti provvedono entro dodici mesi dalla sottoscrizione dell’accordo alla trasmissione della documentazione di cui al presente comma.
”.2. Il comma 10 dell’articolo 9 della l.r. 57/2017 è sostituito dal seguente:
“1
0. Alle occupazioni del demanio idrico senza titolo eventualmente accertate su segnalazione del gestore, successivamente alla stipula degli accordi, ai fini del rilascio della concessione è richiesto un indennizzo pari al canone per ogni anno di occupazione senza titolo, determinato sulla base dell'importo del canone definito ai sensi dell’articolo 35 del d.p.g.r. 60/R/2016 per ciascuna annualità di utilizzazione senza titolo e calcolato retroattivamente fino ad un massimo di cinque annualità. Le somme e le maggiorazioni di cui al presente comma non sono gravate da interessi legali. All’indennizzo non si applica il pagamento dell’imposta di cui alla legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione).
”3. Dopo il comma 10 dell’articolo 9 della l.r. 57/2017 è inserito il seguente:
“
10.1 Le concessioni di cui al comma 7 sono rilasciate entro trenta giorni dalla presentazione
della perizia asseverata e decorrono dalla data di rilascio della concessione nell’ambito della vigenza dell’accordo.
”4. Dopo il comma 10.1 dell’articolo 9 della l.r. 57/2017 è inserito il seguente:
“
10.2 Agli illeciti amministrativi eventualmente accertati d’ufficio si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016, oltre alle sanzioni di cui all’articolo 9 della l.r. 80/2015 .
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.