Legge regionale 8 gennaio 2025, n. 3
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di canoni di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Modifiche alla l.r. 50/2021 , alla l.r. 57/2017 , alla l.r. 77/2016 e alla l.r. 80/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 10 gennaio 2025
Art. 6
Recupero dei canoni. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 57/2017
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 57/2017 è inserito il seguente:
“
1 bis. L’indennizzo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a bis), è accertato con specifici atti del responsabile della struttura territorialmente competente per materia notificato al trasgressore ai sensi della
legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005).
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 57/2017 dopo le parole: “
del canone
” sono inserite le seguenti: “
o dell’indennizzo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a bis)
”.3. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 57/2017 è aggiunto il seguente:
“
3 bis. Il recupero dell’indennizzo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a bis), è effettuato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo dalla notifica dell’atto di cui al comma 1 bis.
”
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.