Legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7
Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016.
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 4 marzo 2024
Art. 3
Disposizioni per la redazione dei bilanci
1. Gli strumenti di programmazione degli enti dipendenti in contabilità civilistica sono quelli previsti dal paragrafo 4.3 dell’allegato 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
2. La Giunta regionale, al fine di giungere ad una tendenziale armonizzazione dei documenti previsionali (4) degli enti dipendenti con gli strumenti di programmazione regionali, approva apposite direttive riguardanti i documenti obbligatori che devono costituire l’informativa di bilancio di carattere programmatorio, comprese (5) le modalità uniformi di redazione e di valutazione delle varie poste contabili. Ove necessario, gli enti destinatari adeguano i propri regolamenti di contabilità a tali direttive.
3. Ai fini del comma 2, costituiscono requisiti minimi dell’informativa di bilancio di carattere programmatorio (5):
a) budget economico triennale;
b) piano triennale degli investimenti, rappresentativo delle relative fonti di finanziamento e dello stato di avanzamento dei lavori;
1) i criteri di stima delle previsioni economiche dei ricavi contenute nel budget relative alle attività programmate e, a consuntivo, gli eventuali scostamenti tra le attività realizzate e quelle preventivate;
2) i criteri di valutazione adottati per la stima dei costi relativi alle attività da realizzare e gli eventuali scostamenti a consuntivo;
3) le misure individuate in attuazione dell’articolo 2, i risultati raggiunti in termini di contenimento dei costi e di miglioramento dell’efficienza nella gestione;
4) nel caso di risultato di esercizio negativo, le misure per il raggiungimento tendenziale del pareggio di bilancio.
4. Con le direttive di cui al comma 2 sono inoltre individuati, a carico degli enti dipendenti, specifici obblighi informativi infrannuali, compresa la predisposizione di (6) un bilancio preconsuntivo relativo ad un arco temporale uguale o superiore ai primi sei mesi almeno dell’anno (7).
5. La Giunta regionale approva il piano delle attività, il budget economico triennale, comprensivo dei documenti di cui al comma 3, e il piano degli indicatori di bilancio e le relative variazioni. (5) In caso di assegnazione di nuove risorse vincolate da parte della Regione Toscana o di altri enti pubblici, di importo pari o inferiore a euro 1.000.000,00, le relative variazioni sono di competenza dell’organo di amministrazione dell’ente dipendente, che ne dà comunicazione ai competenti organi regionali. In tal caso l'organo di amministrazione predispone una relazione contenente l'indicazione degli effetti che tali nuove attività producono sull'equilibrio economico e patrimoniale dell’ente.
6. Le disposizioni del comma 5 non si applicano ai consorzi.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.