Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61
Testo unico del turismo.
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 8 gennaio 2025
Art. 77
Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio
1. L'apertura di un'agenzia di viaggio è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, al SUAP competente per territorio.
2. La SCIA attesta il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 76.
3. Nelle agenzie di viaggio sono esposte in modo ben visibile copia della SCIA e delle variazioni e comunicazioni di cui ai commi 4, 5 e 6. Le agenzie on line, di cui all’articolo 79, pubblicano gli estremi identificativi della SCIA nella home page del proprio sito web.
4. Ogni variazione relativa al direttore tecnico e alla sede è soggetta al regime amministrativo della SCIA, da presentarsi al SUAP competente per territorio, con le modalità di cui al comma 1, entro quindici giorni dal suo verificarsi.(22)
5. Ogni ulteriore variazione dei dati e delle informazioni contenute nella SCIA è soggetta al regime amministrativo della comunicazione, da presentarsi al SUAP competente per territorio, con le modalità di cui al comma 1, entro quindici giorni dal suo verificarsi. (22).
6. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio, con le modalità di cui al comma 1, entro quindici giorni dal suo verificarsi. (22).
7. La variazione relativa all'attività esercitata, tra quelle di cui all'articolo 75, comma 1, comporta la presentazione di una nuova SCIA.
8. Il comune trasferisce i dati della SCIA e delle relative variazioni alla Giunta regionale secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



