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Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61

Testo unico del turismo.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 8 gennaio 2025

Art. 74
Sanzioni amministrative
1. I titolari o gestori delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari che omettono di pubblicare le informazioni sull'accessibilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 2.400,00.
2. I titolari o gestori delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari che non espongono la tabella di cui all'articolo 73, comma 1, o la espongono in modo non perfettamente visibile, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 800,00 a euro 4.800,00.
3. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 nei due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste sono raddoppiate.
4. Le violazioni agli obblighi di comunicazione dei dati di cui all’articolo 72,(21)

Parole soppresse conl.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 50.

sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 36.

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Parole così sostituite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 37.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 42.

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Parole così sostituite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 44.

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Parole così sostituite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 53.

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Comma così sostituito con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 55.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.