Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61
Testo unico del turismo.
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 8 gennaio 2025
Art. 74
Sanzioni amministrative
1. I titolari o gestori delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari che omettono di pubblicare le informazioni sull'accessibilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 2.400,00.
2. I titolari o gestori delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari che non espongono la tabella di cui all'articolo 73, comma 1, o la espongono in modo non perfettamente visibile, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 800,00 a euro 4.800,00.
3. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 nei due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste sono raddoppiate.
4. Le violazioni agli obblighi di comunicazione dei dati di cui all’articolo 72,(21)sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



