Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61
Testo unico del turismo.
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 8 gennaio 2025
Art. 61
Esercizio dell'attività di locazione turistica in forma imprenditoriale
1. L'esercizio dell'attività di locazione turistica in forma imprenditoriale, ai sensi dell’
articolo 13 ter, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2023, n. 191 , è soggetto a SCIA ai sensi dell'
articolo 19 della l. 241/1990 , da presentare, esclusivamente in via telematica, al SUAP competente per territorio.
articolo 13 ter, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2023, n. 191 , è soggetto a SCIA ai sensi dell'
articolo 19 della l. 241/1990 , da presentare, esclusivamente in via telematica, al SUAP competente per territorio.2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti soggettivi ai sensi dell'
articolo 67 del d.lgs. 159/2011 , di quelli strutturali previsti dalla legge e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.
articolo 67 del d.lgs. 159/2011 , di quelli strutturali previsti dalla legge e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.3. La SCIA comprende le informazioni relative alla capacità ricettiva, alle dotazioni, alle attrezzature, alle caratteristiche e all’accessibilità dell’alloggio, nonché all’attività di locazione.
4. Ogni variazione relativa alla capacità ricettiva, alle dotazioni, alle caratteristiche e all’accessibilità dell’alloggio è soggetta al regime amministrativo della SCIA, da presentarsi al SUAP competente per territorio, con le modalità di cui al comma 1, entro quindici giorni dal suo verificarsi.(17)
5. Ogni ulteriore variazione dei dati e delle informazioni contenute nella SCIA è soggetta al regime amministrativo della comunicazione, da presentarsi al SUAP competente per territorio, con le modalità di cui al comma 1, entro quindici giorni dal suo verificarsi.(17)
5 bis. La sospensione dell’attività di locazione turistica in forma imprenditoriale è soggetta a comunicazione, da effettuarsi al SUAP competente per territorio entro quindici giorni dal suo verificarsi. (18)
6. La cessazione dell'attività di locazione turistica in forma imprenditoriale è soggetta a comunicazione, da effettuarsi al SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.
7. I comuni trasferiscono i dati della SCIA e delle relative variazioni al comune capofila della comunità d'ambito turistico e alla Giunta regionale secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



