Menù di navigazione

Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61

Testo unico del turismo.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 8 gennaio 2025

Art. 60
Comunicazione delle locazioni turistiche in forma non imprenditoriale
1. Chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistica, in forma non imprenditoriale, anche nel caso di gestione in forma indiretta, comunica al comune contestualmente all’inizio dell’attività locativa (14)

Parole inserite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 46.

, con modalità telematica:
a) l’ubicazione e i dati identificativi dell’alloggio;
b) le informazioni relative alle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;
c) le informazioni relative alla capacità ricettiva, alle dotazioni, alle attrezzature, alle caratteristiche e all’accessibilità dell’alloggio;
d) le informazioni relative all’attività di locazione.
1 bis. Le variazioni dei dati e delle informazioni di cui al comma 1, nonché la sospensione dell’attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale, sono comunicate al comune entro quindici giorni dal loro verificarsi. (15)

Comma inserito con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 46.

1 ter. La cessazione dell'attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale è comunicata al comune entro trenta giorni dal suo verificarsi. (15)

Comma inserito con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 46.

2. I comuni trasferiscono i dati e le informazioni di cui al comma 1 al comune capofila della comunità d'ambito turistico e alla Giunta regionale secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono specificati i dati e le informazioni, nonché le modalità (16)

Parole soppresse con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 46.

per effettuare la comunicazione di cui al comma 1.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 55.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.