Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61
Testo unico del turismo.
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 8 gennaio 2025
Art. 60
Comunicazione delle locazioni turistiche in forma non imprenditoriale
1. Chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistica, in forma non imprenditoriale, anche nel caso di gestione in forma indiretta, comunica al comune contestualmente all’inizio dell’attività locativa (14), con modalità telematica:
a) l’ubicazione e i dati identificativi dell’alloggio;
b) le informazioni relative alle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;
c) le informazioni relative alla capacità ricettiva, alle dotazioni, alle attrezzature, alle caratteristiche e all’accessibilità dell’alloggio;
d) le informazioni relative all’attività di locazione.
1 bis. Le variazioni dei dati e delle informazioni di cui al comma 1, nonché la sospensione dell’attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale, sono comunicate al comune entro quindici giorni dal loro verificarsi. (15)
1 ter. La cessazione dell'attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale è comunicata al comune entro trenta giorni dal suo verificarsi. (15)
2. I comuni trasferiscono i dati e le informazioni di cui al comma 1 al comune capofila della comunità d'ambito turistico e alla Giunta regionale secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono specificati i dati e le informazioni, nonché le modalità (16)per effettuare la comunicazione di cui al comma 1.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



