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Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61

Testo unico del turismo.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 8 gennaio 2025

Art. 6
Funzioni della Regione
1. Nella materia del turismo, di cui alla presente legge, sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le funzioni e i compiti concernenti:
a) la programmazione delle politiche a favore dello sviluppo sostenibile e competitivo del turismo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;
b) l'omogeneità dei servizi e delle attività inerenti all'offerta turistica regionale;
c) le attività di promozione turistica e di marketing turistico, rivolte alla domanda nazionale ed estera, anche mediante l'utilizzo di piattaforme e canali digitali e la profilazione degli utenti;
d) lo sviluppo e l’implementazione del sistema informativo regionale del turismo di cui all’articolo 13;
e) la definizione del marchio della destinazione toscana e del relativo disciplinare d’uso, che prevede l’utilizzo del marchio da parte delle comunità d'ambito turistico insieme alla propria denominazione, fatta salva l’applicazione Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'Sito esternoarticolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ); (5)

Lettera così sostituita con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 38.

f) il coordinamento delle attività di informazione e accoglienza turistica esercitate dalle comunità d'ambito turistico;
g) la formazione e la qualificazione professionale degli operatori turistici, ai sensi della normativa regionale di settore.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettere c), d) ed f), la Regione si avvale di Toscana Promozione Turistica, di cui alla legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”) e di Fondazione Sistema Toscana, di cui alla legge regionale 13 novembre 2018, n. 61 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010 ), di seguito definite “agenzie regionali.”.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 36.

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Parole così sostituite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 37.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 42.

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Parole così sostituite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 44.

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Parole così sostituite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 53.

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Comma così sostituito con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 55.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.