Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61
Testo unico del turismo.
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 8 gennaio 2025
Art. 5
Regolamento di attuazione
1. Il regolamento di attuazione della presente legge, di seguito definito “regolamento”, disciplina in particolare:
a) le modalità con cui le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari pubblicano informazioni sull’accessibilità delle strutture medesime, di cui all’articolo 3, comma 3;
b) le modalità di erogazione dei servizi di prenotazione da parte degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), di cui all’articolo 17, comma 6;
c) le caratteristiche degli IAT e gli standard dei relativi servizi, di cui all’articolo 17, comma 7, lettera a);
d) i segni distintivi degli IAT, di cui all’articolo 17, comma 7, lettera b);
e) le modalità per la costruzione dei contenuti informativi e per la loro diffusione, di cui all’articolo 17, comma 7, lettera c);
f) i contenuti e le modalità per la profilazione degli utenti dei servizi di informazione e accoglienza turistica, di cui all’articolo 17, comma 7, lettera d);
g) le modalità per la profilazione dei turisti ai fini delle attività di promozione turistica digitale e marketing turistico digitale, di cui all'articolo 18, comma 4;
h) i requisiti e gli obblighi riguardanti i soggetti terzi a cui i comuni, in sede di esercizio in forma associata della funzione a livello di comunità d'ambito turistico (4)di cui all’allegato A, possono affidare i servizi di informazione e accoglienza turistica, di cui all’articolo 17, comma 7, lettera e);
i) i requisiti, le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive alberghiere, di cui all’articolo 21, comma 6;
j) i requisiti, le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive all’aperto, di cui all’articolo 27, comma 6;
k) i requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi delle strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva, di cui all’articolo 34, comma 4;
l) i requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, di cui all’articolo 41, comma 5;
m) i requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi dei residence, di cui all’articolo 46, comma 6;
n) i requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi degli alberghi diffusi, di cui all’articolo 47, comma 13;
o) i requisiti minimi obbligatori per ogni livello di classificazione delle strutture ricettive, di cui all’articolo 51, comma 1;
p) le caratteristiche delle opere da realizzare su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico ricreativa, di cui all’articolo 65, comma 5;
q) gli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, di cui all’articolo 65, comma 6;
r) i titoli di studio per l’accesso diretto all’esame per l’esercizio della professione di accompagnatore turistico, di cui all’articolo 96, comma 1, lettera a), numero 1);
s) le articolazioni della professione di guida ambientale, di cui all’articolo 102, comma 2;
t) i titoli di studio universitari per l’accesso diretto all’esame per l’esercizio della professione di guida ambientale, di cui all’articolo 103, comma 1, lettera a), numero 2).
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



