Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61
Testo unico del turismo.
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 8 gennaio 2025
Art. 48
Esercizio dell'attività di struttura ricettiva
1. L'esercizio delle strutture ricettive, eccetto il bivacco fisso, è soggetto a SCIA ai sensi dell'
articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), da presentare, esclusivamente in via telematica, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio.
articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), da presentare, esclusivamente in via telematica, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio.2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 50, di quelli strutturali previsti dalla presente legge e dal regolamento e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.
3. La SCIA comprende la descrizione delle dotazioni, delle attrezzature e dei servizi della struttura ricettiva.
4. La SCIA comprende le attività accessorie eventualmente esercitate dalla struttura ricettiva.
5. Per i rifugi alpini con custodia, nella SCIA è indicato il nominativo del custode che, qualora non coincida con il gestore, sottoscrive la SCIA per accettazione.
6. Ogni variazione relativa alla capacità ricettiva, alle dotazioni e ai servizi della struttura ricettiva, nonché alla classificazione, è soggetta al regime amministrativo della SCIA, da presentarsi al SUAP competente per territorio, con le modalità di cui al comma 1, entro quindici giorni dal suo verificarsi.(11)
7. Ogni ulteriore variazione dei dati e delle informazioni contenute nella SCIA è soggetta al regime amministrativo della comunicazione, da presentarsi al SUAP competente per territorio con le modalità di cui al comma 1, entro quindici giorni dal suo verificarsi. (11)
8. I comuni trasferiscono i dati della SCIA e delle relative variazioni al comune capofila della comunità d'ambito turistico e alla Giunta regionale secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
9. L'attivazione di un bivacco fisso è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio.
10. Le strutture ricettive alberghiere e all’aperto possono vendere direttamente al cliente i servizi turistici in conformità alle disposizioni di cui al capo I del titolo VI dell’allegato 1 al
d.lgs. 79/ 2011 .
d.lgs. 79/ 2011 .Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



