Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61
Testo unico del turismo.
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 8 gennaio 2025
Art. 32
Marina resort
1. Sono “marina resort”, ai sensi dell’
articolo 32, comma 1, del d.l. 133/2014 , convertito dalla
l. 164/2014 , le strutture ricettive organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all'interno delle proprie(8)unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, aventi i requisiti minimi stabiliti dal decreto ministeriale attuativo del medesimo articolo 32, nonché i requisiti per la classificazione previsti nel regolamento.
articolo 32, comma 1, del d.l. 133/2014 , convertito dalla
l. 164/2014 , le strutture ricettive organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all'interno delle proprie(8)unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, aventi i requisiti minimi stabiliti dal decreto ministeriale attuativo del medesimo articolo 32, nonché i requisiti per la classificazione previsti nel regolamento.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



