Menù di navigazione

Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61

Testo unico del turismo.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 8 gennaio 2025

Art. 17
Servizi di informazione e accoglienza turistica
1. I servizi di informazione e accoglienza turistica assicurano, secondo criteri di imparzialità e trasparenza, l'informazione sulle attrattive turistiche proprie del territorio di riferimento e sul relativo patrimonio turistico, paesaggistico, culturale, storico, artistico ed enogastronomico. A tal fine, in particolare, forniscono informazioni e materiale informativo sull’organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva, di ristorazione e sull’offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione nel territorio.
2. I servizi di informazione e accoglienza turistica sono svolti, tramite gli uffici IAT, dalle comunità d'ambito turistico, che ne disciplinano la presenza sul territorio e le modalità di funzionamento, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento.
3. Gli uffici IAT predispongono il collegamento con l’ecosistema digitale regionale per il turismo utilizzando la piattaforma loro dedicata.
4. Gli uffici IAT aderiscono alla rete regionale degli IAT, coordinata dalle agenzie regionali.
5. La Giunta regionale pubblica l’elenco degli uffici IAT.
6. I servizi di informazione e accoglienza turistica possono comprendere, avendo a riferimento l’intero territorio della comunità d’ambito turistico interessata, la prenotazione dei servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive. Tali servizi possono essere erogati dagli uffici IAT, secondo quanto stabilito nel regolamento, esclusivamente nei confronti dei turisti che accedono agli uffici medesimi.
7. La Regione, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, dello Statuto, al fine di garantire che i servizi di informazione e accoglienza turistica siano svolti con caratteristiche di omogeneità su tutto il territorio regionale, con il regolamento disciplina:
a) le caratteristiche degli uffici IAT e gli standard dei relativi servizi;
b) i segni distintivi degli uffici IAT;
c) le modalità per la costruzione dei contenuti informativi e per la loro diffusione;
d) i contenuti e le modalità per la profilazione degli utenti dei servizi, nel rispetto della normativa di protezione dei dati personali;
e) i requisiti e gli obblighi riguardanti i soggetti terzi a cui i comuni, in sede di esercizio in forma associata della funzione a livello di comunità d'ambito turistico(7)

Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 40.

possono affidare i servizi di cui al presente articolo.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 186 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 22, comma 6, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 186 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 41, commi 3 e 4, in riferimento agli articoli 3, 41 e 42 della Costituzione.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 186 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sugli articoli 42, 43, 44 e 45 in riferimento agli articoli 42 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 186 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 59 in riferimento agli articoli 3 e 117, secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota all’articolo 144, comma 3: La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 186 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 144, comma 3, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale Sito esternocon sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale del comma 4 limitatamente alle parole «, è limitata alla sezione in cui il maestro è iscritto».

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3 limitatamente alle parole «nella singola specialità».

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 limitatamente alle parole «di cui all’articolo 113».

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 7, secondo periodo, laddove dispone che l’iscrizione è effettuata a seguito di riconoscimento, «da parte della Federazione italiana sport invernali, d’intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza, di verifica della reciprocità di trattamento e della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 113», anziché «da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza».

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 8, nella parte in cui dispone che il nulla osta è rilasciato a seguito di riconoscimento «da parte della Federazione italiana sport invernali d’intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci», anziché «da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 limitatamente alle parole «di cui all’articolo 127».

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 4 laddove dispone che l’iscrizione è subordinata al riconoscimento «da parte del Collegio nazionale delle guide alpine», anziché «da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 118 in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 130, comma 1, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 130, comma 3, in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile le questioni di legittimità costituzionale sollevate sugli articoli 131 e 134 in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 136, comma 1, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 104, comma 2, primo periodo, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 115, comma 1, in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.