Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61
Testo unico del turismo.
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 8 gennaio 2025
Art. 11
Consulta permanente del turismo
1. È istituita presso la Giunta regionale la Consulta permanente del turismo, quale sede di confronto e partecipazione sulle politiche riguardanti il turismo, nonché per esaminare le proposte degli indirizzi strategici regionali per il programma operativo di Toscana Promozione Turistica, per il programma di attività di Fondazione Sistema Toscana e le analisi dell’OTR di cui all’articolo 15.
2. La Consulta permanente del turismo è presieduta dall'assessore regionale delegato al turismo ed è composta dai rappresentanti di ANCI Toscana, delle organizzazioni imprenditoriali, professionali e dei lavoratori operanti nel settore del turismo, nonché delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie. (6)
3. La Consulta permanente del turismo è convocata almeno due volte l’anno, nonché ogni qual volta se ne ravvisi l’opportunità in relazione alla rilevanza degli argomenti da trattare.
4. Il numero e le modalità di designazione dei componenti e il funzionamento della Consulta permanente del turismo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
5. Per la nomina dei componenti della Consulta permanente del turismo non si applica la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
6. La Consulta permanente del turismo opera anche in caso di mancata designazione di tutti i componenti previsti dalla deliberazione di cui al comma 4.
7. La partecipazione ai lavori della Consulta permanente del turismo è a titolo gratuito e non è riconosciuto alcun rimborso spese.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



