Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61
Testo unico del turismo.
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 8 gennaio 2025
Art. 102
Definizione dell'attività di guida ambientale
1. Nell'ambito della definizione delle professioni turistiche di cui all'articolo 6 dell’allegato 1 al
d.lgs. 79/2011 e nelle more della definizione da parte dello Stato del relativo profilo professionale, è guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei eco-ambientali, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con le tradizioni locali (24), le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale. Sono esclusi i percorsi che richiedono comunque l'uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche.
d.lgs. 79/2011 e nelle more della definizione da parte dello Stato del relativo profilo professionale, è guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei eco-ambientali, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con le tradizioni locali (24), le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale. Sono esclusi i percorsi che richiedono comunque l'uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche.2. Con il regolamento sono individuate le articolazioni della professione.
3. Le guide ambientali collaborano:
a) con la Regione, gli enti locali e gli enti parco regionali, per la difesa e la tutela degli ambienti naturali, in special modo per il mantenimento della rete escursionistica della Toscana di cui alla legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);
b) con le istituzioni scolastiche, per affiancare il corpo insegnante nelle iniziative e nei programmi di educazione ambientale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



