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Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61

Testo unico del turismo.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 8 gennaio 2025

TITOLO VII
Trasporto turistico
CAPO I
Art. 91
Criteri e limiti all’attività di trasporto turistico
1. I comuni a più alta densità turistica, ai quali è attribuito l’indice di sintesi maggiore secondo la classificazione adottata dall’ISTAT ai sensi dell’Sito esternoarticolo 182, comma 2 bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 17 luglio 2020, n. 77 , d’intesa con la Regione, ai fini della corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, possono individuare zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per le attività di trasporto turistico effettuate utilizzando autovetture, velocipedi, motoveicoli, veicoli con caratteristiche atipiche, veicoli elettrici, aeromobili e natanti.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 36.

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Parole così sostituite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 37.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 42.

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Parole così sostituite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 44.

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Parole così sostituite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 53.

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Comma così sostituito con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 55.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.