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Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61

Testo unico del turismo.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 8 gennaio 2025

CAPO II
Strutture ricettive all’aperto
Art. 27
Definizione e disposizioni comuni alle strutture ricettive all’aperto
1. Sono strutture ricettive all’aperto:
a) campeggi;
b) villaggi turistici;
c) aree di sosta camper;
d) marina resort.
2. Le strutture ricettive all’aperto possono somministrare alimenti e bevande e vendere al dettaglio alle persone alloggiate e ai loro ospiti e disporre di altri servizi accessori.
3. Nei campeggi, nei villaggi turistici e nelle aree di sosta camper sono consentite:
a) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 62/2018 ;
b) l'attività di vendita al dettaglio al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 62/2018 e a condizione che la superficie di vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di vicinato.
4. Nei campeggi e nei villaggi turistici sono consentite:
a) l’attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali e organizzativi previsti dalle normative di settore;
b) la messa a disposizione di saune, bagni turchi e bagni a vapore, ad uso esclusivo degli ospiti, non subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né alla SCIA, salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo l’obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l’esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che esercita la vigilanza.
5. Nei campeggi e nei villaggi turistici è consentita, nelle strutture per il soggiorno dei turisti allestite dal titolare o gestore, la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l’alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni.
6. La Regione, con il regolamento, stabilisce i requisiti, le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive di cui al comma 1, prevedendo, in particolare per le aree sosta camper, una disciplina differenziata e semplificata in considerazione della natura e peculiarità delle stesse.
Art. 28
Campeggi
1. Sono campeggi le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.
2. Il titolare o gestore, nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche, edilizie e, ove previsto, paesaggistiche, può allestire, in via continuativa e per l'intero periodo di permanenza del campeggio e al fine di metterle a disposizione dei turisti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, strutture ancorate al suolo e strutture di cui all’articolo 136, comma 1, lettera e bis), della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), in non più del 70 per cento delle piazzole.
3. Nei campeggi è consentito l'affitto di una piazzola ad unico equipaggio per l'intera durata del periodo di apertura della struttura per un numero complessivo di piazzole non superiore al 40 per cento.
4. È consentito, nelle aree libere di uso comune, fermo restando il rispetto delle disposizioni urbanistiche, edilizie e, ove necessario, paesaggistiche, l’allestimento, per il periodo di permanenza del campeggio, di strutture temporaneamente ancorate al suolo esclusivamente ad uso foresteria per il personale del campeggio, con un numero di posti letto massimo pari al 5 per cento della capacità ricettiva del campeggio e comunque non superiore a cinquanta.
5. Possono assumere la denominazione di “camping village” i campeggi nei quali l’installazione di strutture di cui al comma 2, allestite dal titolare o gestore, è in percentuale superiore al 30 per cento delle piazzole.
6. Assumono la denominazione di “parchi di vacanza” i campeggi nei quali è praticato l'affitto di ciascuna piazzola ad un unico equipaggio per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.
7. Nei parchi di vacanza è consentito, per non più del 40 per cento delle piazzole, l'affitto delle piazzole stesse per periodi inferiori a quelli di apertura della struttura.
Art. 29
Villaggi turistici
1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate con strutture allestite dal titolare o gestore, nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche, edilizie e, ove previsto, paesaggistiche, e messe a disposizione per la sosta ed il soggiorno dei turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
2. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da clienti forniti di mezzi propri di pernottamento, purché in misura non superiore al 40 per cento del numero complessivo delle piazzole.
3. Nei villaggi turistici è consentito l'affitto di non più del 40 per cento delle piazzole per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.
Art. 30
Campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa
1. Gli enti, le associazioni, le cooperative e comunque tutti gli organismi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive, ricreative, possono organizzare e gestire, al di fuori dei normali canali commerciali, campeggi o villaggi turistici riservati ad ospitare:
a) i propri associati, i soggetti destinatari dell’attività associativa e i relativi accompagnatori;
b) gli associati e i soggetti destinatari dell’attività e i relativi accompagnatori di enti, associazioni e cooperative con i quali il gestore della struttura è collegato attraverso convenzione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a enti e aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
3. Le strutture di cui al comma 1 non sono soggette a classificazione e possiedono almeno i requisiti previsti per i campeggi classificati con una stella, oppure per i villaggi turistici classificati con due stelle.
4. Nella SCIA presentata per l'esercizio delle strutture di cui al comma 1, sono indicate le categorie di soggetti abilitati all'utilizzazione delle medesime.
Art. 31
Aree di sosta camper
1. Sono aree di sosta camper le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, che hanno un minimo di cinque e un massimo di cinquanta piazzole, destinate a turisti provvisti di autonomi mezzi di trasporto e pernottamento combinati.
Art. 32
Marina resort
1. Sono “marina resort”, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 32, comma 1, del d.l. 133/2014 , convertito dalla Sito esternol. 164/2014 , le strutture ricettive organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all'interno delle proprie(8)

Parole inserite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 41.

unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, aventi i requisiti minimi stabiliti dal decreto ministeriale attuativo del medesimo articolo 32, nonché i requisiti per la classificazione previsti nel regolamento.
Art. 33
Campeggi temporanei
1. Il comune può autorizzare, in aree pubbliche o private ove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, la salvaguardia della pubblica salute e dell'ambiente, campeggi della durata massima di sessanta giorni:
a) per rispondere ad eventi di carattere straordinario;
b) per le finalità educative, ricreative, sportive, culturali, sociali, religiose delle associazioni e degli organismi senza scopo di lucro.
2. Il comune determina i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 36.

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Parole così sostituite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 37.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 42.

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Parole così sostituite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 44.

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Parole così sostituite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 53.

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Comma così sostituito con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 55.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.