Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61
Testo unico del turismo.
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 8 gennaio 2025
CAPO IV
Informazione, accoglienza e promozione turistica
Art. 17
Servizi di informazione e accoglienza turistica
1. I servizi di informazione e accoglienza turistica assicurano, secondo criteri di imparzialità e trasparenza, l'informazione sulle attrattive turistiche proprie del territorio di riferimento e sul relativo patrimonio turistico, paesaggistico, culturale, storico, artistico ed enogastronomico. A tal fine, in particolare, forniscono informazioni e materiale informativo sull’organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva, di ristorazione e sull’offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione nel territorio.
2. I servizi di informazione e accoglienza turistica sono svolti, tramite gli uffici IAT, dalle comunità d'ambito turistico, che ne disciplinano la presenza sul territorio e le modalità di funzionamento, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento.
3. Gli uffici IAT predispongono il collegamento con l’ecosistema digitale regionale per il turismo utilizzando la piattaforma loro dedicata.
4. Gli uffici IAT aderiscono alla rete regionale degli IAT, coordinata dalle agenzie regionali.
5. La Giunta regionale pubblica l’elenco degli uffici IAT.
6. I servizi di informazione e accoglienza turistica possono comprendere, avendo a riferimento l’intero territorio della comunità d’ambito turistico interessata, la prenotazione dei servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive. Tali servizi possono essere erogati dagli uffici IAT, secondo quanto stabilito nel regolamento, esclusivamente nei confronti dei turisti che accedono agli uffici medesimi.
7. La Regione, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, dello Statuto, al fine di garantire che i servizi di informazione e accoglienza turistica siano svolti con caratteristiche di omogeneità su tutto il territorio regionale, con il regolamento disciplina:
a) le caratteristiche degli uffici IAT e gli standard dei relativi servizi;
b) i segni distintivi degli uffici IAT;
c) le modalità per la costruzione dei contenuti informativi e per la loro diffusione;
d) i contenuti e le modalità per la profilazione degli utenti dei servizi, nel rispetto della normativa di protezione dei dati personali;
e) i requisiti e gli obblighi riguardanti i soggetti terzi a cui i comuni, in sede di esercizio in forma associata della funzione a livello di comunità d'ambito turistico(7)possono affidare i servizi di cui al presente articolo.
Art. 18
Promozione turistica regionale
1. Per promozione turistica regionale si intende l’insieme delle attività tese alla conoscenza e alla valorizzazione delle risorse e dei servizi turistici, da attuare da parte della Regione in ambito regionale, nazionale e internazionale, nel quadro della programmazione regionale.
2. La Giunta regionale esercita le attività di promozione turistica regionale attraverso Toscana Promozione Turistica.
3. Nell’ambito della promozione turistica regionale, per promozione turistica digitale e marketing turistico digitale si intende il complesso di attività promozionali e di marketing turistico realizzate attraverso strumenti digitali.
4. La Giunta regionale esercita le attività di promozione turistica digitale e marketing turistico digitale avvalendosi di Fondazione Sistema Toscana.
5. Nel rispetto della normativa di protezione dei dati personali, la Giunta regionale può effettuare la profilazione degli utenti con i quali interagisce attraverso i propri strumenti digitali e quelli in uso agli uffici IAT, per la tutela dei diritti del turista, per offrire esperienze personalizzate, per il miglioramento qualitativo dell'offerta turistica e della relazione tra domanda e offerta. Con regolamento sono stabiliti i contenuti e le modalità per la profilazione degli utenti.
6. La Giunta regionale, anche avvalendosi delle analisi prodotte dall’OTR, adotta gli indirizzi strategici generali unitari per le attività di promozione turistica regionale, da recepire rispettivamente nel programma operativo di Toscana Promozione Turistica, di cui all’articolo 7 della l.r. 22/2016 , e nel programma di attività di Fondazione Sistema Toscana, di cui all’articolo 3 della l.r. 61/2018 .
7. Le strutture ricettive agrituristiche di cui alla l.r. 30/2003 sono ricomprese nell’attività di promozione turistica ai sensi della presente legge.
Art. 19
Prodotto turistico omogeneo
1. Per prodotto turistico omogeneo si intende l’insieme di beni e di servizi che compongono un’offerta tematica di rilevanza regionale relativa a segmenti della domanda turistica per i quali si prevede una specifica azione promozionale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate:
a) le caratteristiche generali e gli standard del prodotto turistico omogeneo, a cui devono attenersi le proposte di riconoscimento;
b) la procedura per il riconoscimento del prodotto turistico omogeneo;
c) l’individuazione del modello di collaborazione tra Toscana Promozione Turistica e gli aderenti al prodotto turistico omogeneo;
d) le modalità di collegamento con il sistema informativo regionale del turismo e con l’ecosistema digitale regionale per il turismo;
e) le modalità di coinvolgimento dei comuni interessati e delle rappresentanze sociali nella definizione della programmazione e del monitoraggio.
3. La proposta di riconoscimento di un prodotto turistico omogeneo è formulata dagli operatori del turismo, aggregando le varie componenti, pubbliche e private, del relativo sistema turistico per la promozione e l’organizzazione dell’offerta turistica specifica di interesse regionale.
4. Il prodotto turistico omogeneo è riconosciuto dalla Giunta regionale, sentita la Consulta permanente del turismo.
5. Le attività inerenti al prodotto turistico omogeneo sono gestite da Toscana Promozione Turistica in collaborazione con i suoi aderenti, pubblici e privati, e in coerenza con gli atti di indirizzo adottati dalla Giunta regionale.
Art. 20
Associazioni pro-loco
1. Le associazioni pro-loco concorrono alla promozione dell’accoglienza turistica.
2. Le associazioni pro-loco cooperano con gli enti locali per:
a) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali;
b) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;
c) la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica eventualmente affidati.
3. Il riconoscimento delle associazioni pro-loco è effettuato dal comune, subordinatamente alle seguenti condizioni:
a) lo statuto dell'associazione deve sancire un ordinamento interno a base democratica e un'organizzazione funzionale conforme alle norme del libro I, titolo II, capo II, del codice civile;
b) le entrate per le quote associative e per contributi vari di enti, associazioni e privati, nonché le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti delle pro-loco, devono essere adeguate al perseguimento delle finalità statutarie dell'ente.
4. Le modalità e le procedure per il riconoscimento sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
5. Il comune tiene e aggiorna l’elenco delle associazioni pro-loco.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



