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Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61

Testo unico del turismo.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 8 gennaio 2025

CAPO II
Governance del turismo
Art. 6
Funzioni della Regione
1. Nella materia del turismo, di cui alla presente legge, sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le funzioni e i compiti concernenti:
a) la programmazione delle politiche a favore dello sviluppo sostenibile e competitivo del turismo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;
b) l'omogeneità dei servizi e delle attività inerenti all'offerta turistica regionale;
c) le attività di promozione turistica e di marketing turistico, rivolte alla domanda nazionale ed estera, anche mediante l'utilizzo di piattaforme e canali digitali e la profilazione degli utenti;
d) lo sviluppo e l’implementazione del sistema informativo regionale del turismo di cui all’articolo 13;
e) la definizione del marchio della destinazione toscana e del relativo disciplinare d’uso, che prevede l’utilizzo del marchio da parte delle comunità d'ambito turistico insieme alla propria denominazione, fatta salva l’applicazione Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'Sito esternoarticolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ); (5)

Lettera così sostituita con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 38.

f) il coordinamento delle attività di informazione e accoglienza turistica esercitate dalle comunità d'ambito turistico;
g) la formazione e la qualificazione professionale degli operatori turistici, ai sensi della normativa regionale di settore.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettere c), d) ed f), la Regione si avvale di Toscana Promozione Turistica, di cui alla legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”) e di Fondazione Sistema Toscana, di cui alla legge regionale 13 novembre 2018, n. 61 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010 ), di seguito definite “agenzie regionali.”.
Art. 7
Funzioni della Città metropolitana di Firenze
1. La Città metropolitana di Firenze, nell’ambito delle funzioni fondamentali attribuitele dalla Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), esprime il proprio indirizzo, tramite gli strumenti di pianificazione strategica, per orientare l’attività di informazione e accoglienza turistica esercitata da parte dei comuni associati nelle comunità d'ambito turistico ricomprese interamente nel proprio territorio.
2. I comuni associati nelle comunità d'ambito turistico ricomprese interamente nel territorio della Città metropolitana di Firenze possono avvalersi di quest’ultima, tramite convenzione ai sensi dell’Sito esternoarticolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e degli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 9.
Art. 8
Funzioni dei comuni
1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative in materia di:
a) associazioni pro-loco;
b) strutture ricettive, inclusa la classificazione;
c) locazioni turistiche;
d) stabilimenti balneari;
e) agenzie di viaggio e turismo;
f) professioni turistiche.
2. Nell’ambito delle comunità d'ambito turistico, le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate in forma associata dai comuni che ne fanno parte.
Art. 9
Funzioni dei comuni da esercitarsi in forma associata a livello di comunità d'ambito turistico
1. Sono attribuiti ai comuni, che li esercitano in forma associata a livello di comunità d'ambito turistico definite dall’allegato A (Comunità di ambito turistico) di cui all’articolo 147, le seguenti funzioni e compiti:
a) funzioni di informazione e accoglienza relativa all’offerta turistica del territorio della comunità d'ambito turistico;
b) compiti di programmazione e monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione, avvalendosi della consulta di cui all’articolo 10;
c) funzioni di livello locale in materia di sistema informativo regionale del turismo, di cui all’articolo 13.
2. L’esercizio in forma associata è effettuato mediante la stipula di una convenzione ai sensi dell’Sito esternoarticolo 30 del d.lgs. 267/2000 e degli articoli 20, 21 e 22 della l.r. 68/2011 tra i comuni della comunità d'ambito turistico, oppure mediante previsione statutaria tramite unioni di comuni.
3. L’esercizio in forma associata mediante convenzione comporta l’individuazione del comune capofila della comunità d'ambito turistico, quale responsabile della gestione associata. L’individuazione dell’ente locale responsabile, comune capofila o unione di comuni, è comunicata alla Giunta regionale.
4. L'esercizio in forma associata comporta, da parte dell’ente locale responsabile:
a) la stipula di una convenzione con Toscana Promozione Turistica che individui azioni e strumenti per la promozione del territorio, rafforzando il livello strategico-competitivo della destinazione e che disciplini l’utilizzo dei dati e delle informazioni elaborati dall’Osservatorio turistico regionale (OTR), di cui all’articolo 15;
b) il collegamento con il sistema informativo regionale e con l’ecosistema digitale regionale del turismo;
c) la raccolta dei dati, la gestione delle informazioni, il caricamento di contenuti promozionali e la profilazione dei turisti, utilizzando gli applicativi messi a disposizione della rete regionale degli IAT, di cui all’articolo 17, comma 4.
5. Le funzioni di informazione e accoglienza turistica possono essere esercitate congiuntamente per più comunità d'ambito turistico contigue, tramite la stipula di un’unica convenzione tra le stesse comunità.
6. Le risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla Regione sono ripartite tra gli enti locali responsabili della gestione associata, in parti uguali tra essi, salvo una quota di perequazione da ripartire in base all'intensità turistica di ogni comunità d'ambito turistico, tenuto conto della complessità nella gestione dei servizi relativi. La Giunta regionale stabilisce i parametri di ripartizione, sentita l’Associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI Toscana).
Art. 10
Consulta della comunità d'ambito turistico
1. In ogni comunità d'ambito turistico è costituita una consulta che svolge l’attività di confronto in merito ai fenomeni collegati al turismo a livello di singola comunità d'ambito turistico, orientata alla valutazione, in modo continuativo, della sostenibilità e competitività dell’offerta turistica territoriale, in un'ottica di dialogo sociale.
2. L'attività della consulta della comunità d'ambito turistico è coordinata dal comune capofila della comunità d'ambito turistico o dall’unione di comuni.
3. La consulta della comunità d'ambito turistico è convocata almeno due volte l’anno ai fini di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b).
4. La composizione e le modalità di funzionamento della consulta della comunità d'ambito turistico sono definite dalla comunità d'ambito turistico medesima, facendo riferimento agli operatori del settore e ai rappresentanti dei lavoratori, tenendo conto delle specificità del territorio di riferimento e delle caratteristiche dell’offerta turistica e della rappresentatività a livello locale degli operatori del turismo.
5. La partecipazione alle sedute della consulta della comunità d'ambito turistico è a titolo gratuito.
Art. 11
Consulta permanente del turismo
1. È istituita presso la Giunta regionale la Consulta permanente del turismo, quale sede di confronto e partecipazione sulle politiche riguardanti il turismo, nonché per esaminare le proposte degli indirizzi strategici regionali per il programma operativo di Toscana Promozione Turistica, per il programma di attività di Fondazione Sistema Toscana e le analisi dell’OTR di cui all’articolo 15.
2. La Consulta permanente del turismo è presieduta dall'assessore regionale delegato al turismo ed è composta dai rappresentanti di ANCI Toscana, delle organizzazioni imprenditoriali, professionali e dei lavoratori operanti nel settore del turismo, nonché delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie. (6)

Parole aggiunte con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 39.

3. La Consulta permanente del turismo è convocata almeno due volte l’anno, nonché ogni qual volta se ne ravvisi l’opportunità in relazione alla rilevanza degli argomenti da trattare.
4. Il numero e le modalità di designazione dei componenti e il funzionamento della Consulta permanente del turismo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
5. Per la nomina dei componenti della Consulta permanente del turismo non si applica la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
6. La Consulta permanente del turismo opera anche in caso di mancata designazione di tutti i componenti previsti dalla deliberazione di cui al comma 4.
7. La partecipazione ai lavori della Consulta permanente del turismo è a titolo gratuito e non è riconosciuto alcun rimborso spese.
Art. 12
Esercizio di funzioni da parte delle CCIAA
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge la Regione e i comuni possono avvalersi delle CCIAA sulla base di apposite convenzioni.
2. In attuazione della Sito esternolegge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e, in particolare, dell’articolo 2, comma 2, lettera d bis), ai sensi del quale le funzioni di sviluppo e promozione del turismo sono svolte in collaborazione con gli enti e gli organismi competenti, e dell’articolo 2, comma 7, ai sensi del quale la programmazione degli interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia è formulata in coerenza con la programmazione della Regione, le CCIAA programmano ed attuano i propri interventi di promozione turistica in coerenza con gli indirizzi strategici regionali.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 36.

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Parole così sostituite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 37.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 42.

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Parole così sostituite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 44.

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Parole così sostituite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 53.

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Comma così sostituito con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 55.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.