Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61
Testo unico del turismo.
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 8 gennaio 2025
CAPO I
Locazioni turistiche(31)
Art. 58
Locazioni turistiche
1. Alle locazioni turistiche, come disciplinate dalla normativa statale, si applicano le disposizioni del presente titolo.
2. Gli immobili o porzioni di essi locati per finalità turistiche devono possedere:
a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.
Art. 59
Criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività di locazione turistica breve
1. I comuni a più alta densità turistica, ai quali è attribuito l’indice di sintesi maggiore secondo la classificazione adottata dall’ISTAT ai sensi dell’
articolo 182, comma 2 bis, del d.l. 34/2020 , convertito dalla
l. 77/2020 , e comunque tutti i comuni capoluogo di provincia, possono, con proprio regolamento, individuare zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo svolgimento, per finalità turistiche, delle attività di locazione breve di cui all’
articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ( Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96 , esercitate anche in forma imprenditoriale.
articolo 182, comma 2 bis, del d.l. 34/2020 , convertito dalla
l. 77/2020 , e comunque tutti i comuni capoluogo di provincia, possono, con proprio regolamento, individuare zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo svolgimento, per finalità turistiche, delle attività di locazione breve di cui all’
articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ( Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96 , esercitate anche in forma imprenditoriale.2. I criteri e i limiti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione, sono individuati al fine di perseguire la corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale, la preservazione del tessuto sociale, nonché di garantire un’offerta sufficiente ed economicamente accessibile di alloggi destinati alla locazione a lungo termine. Tali criteri, in riferimento alla zona o area interessata, sono definiti tenendo conto, in particolare:
a) del rapporto tra il numero di posti letto nelle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione breve e la popolazione residente;
b) della distribuzione e della capacità ricettiva delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere;
c) delle caratteristiche del tessuto urbano;
d) della necessità di tutelare, anche con riferimento alla sostenibilità ambientale, il valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico;
e) della necessità di garantire che il servizio di accoglienza sia effettuato con elevati standard qualitativi;
f) di ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell’impatto, diretto o indiretto, della diffusione delle locazioni brevi sulla disponibilità di alloggi a prezzo accessibile e sulla residenzialità, anche in termini qualitativi.
3. I criteri e i limiti di cui al comma 1, tenuto conto di quanto disposto al comma 2, possono consistere, in particolare:
a) nella limitazione, per determinate zone omogenee, dello svolgimento dell’attività di locazione breve;
b) nell’individuazione di uno specifico rapporto che deve sussistere fra superficie dell'immobile e numero di ospiti ammessi;
c) nella definizione di requisiti e standard di qualità che gli immobili adibiti a locazione breve devono possedere con riferimento, in particolare, all’accessibilità degli spazi, agli standard igienico-sanitari, al decoro degli ambienti, nonché alla presenza di servizi di connettività.
4. Nei comuni dotati del regolamento di cui al comma 1, l’esercizio dell’attività di locazione breve, per le zone o aree interessate, è subordinato al rilascio al locatore di un’autorizzazione di durata quinquennale per ciascuna unità immobiliare che si intende locare. Il comune può stabilire un limite massimo di autorizzazioni per determinate zone omogenee.
5. La richiesta di autorizzazione contiene gli elementi che costituiscono oggetto della comunicazione di cui all’articolo 60 o della SCIA di cui all’articolo 61. Il rilascio dell’autorizzazione esonera il richiedente dagli adempimenti previsti dai medesimi articoli.
6. Resta consentita, senza previa autorizzazione, la locazione breve di una porzione dell’unità immobiliare in cui il locatore ha la residenza, nonché di un singolo locale all’interno della medesima unità immobiliare.
7. I comuni, nell'ambito del regolamento di cui al comma 1, stabiliscono disposizioni transitorie volte ad assicurare un'attuazione graduale dei criteri e dei limiti previsti dal presente articolo. Tali disposizioni, in fase di prima attuazione del regolamento, escludono dall'applicazione dei medesimi limiti, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, gli immobili e le unità immobiliari già destinati, nel corso dell'anno 2024, all'attività di locazione breve, in conformità alla normativa vigente.
Art. 60
Comunicazione delle locazioni turistiche in forma non imprenditoriale
1. Chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistica, in forma non imprenditoriale, anche nel caso di gestione in forma indiretta, comunica al comune contestualmente all’inizio dell’attività locativa (14), con modalità telematica:
a) l’ubicazione e i dati identificativi dell’alloggio;
b) le informazioni relative alle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;
c) le informazioni relative alla capacità ricettiva, alle dotazioni, alle attrezzature, alle caratteristiche e all’accessibilità dell’alloggio;
d) le informazioni relative all’attività di locazione.
1 bis. Le variazioni dei dati e delle informazioni di cui al comma 1, nonché la sospensione dell’attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale, sono comunicate al comune entro quindici giorni dal loro verificarsi. (15)
1 ter. La cessazione dell'attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale è comunicata al comune entro trenta giorni dal suo verificarsi. (15)
2. I comuni trasferiscono i dati e le informazioni di cui al comma 1 al comune capofila della comunità d'ambito turistico e alla Giunta regionale secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono specificati i dati e le informazioni, nonché le modalità (16)per effettuare la comunicazione di cui al comma 1.
Art. 61
Esercizio dell'attività di locazione turistica in forma imprenditoriale
1. L'esercizio dell'attività di locazione turistica in forma imprenditoriale, ai sensi dell’
articolo 13 ter, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2023, n. 191 , è soggetto a SCIA ai sensi dell'
articolo 19 della l. 241/1990 , da presentare, esclusivamente in via telematica, al SUAP competente per territorio.
articolo 13 ter, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2023, n. 191 , è soggetto a SCIA ai sensi dell'
articolo 19 della l. 241/1990 , da presentare, esclusivamente in via telematica, al SUAP competente per territorio.2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti soggettivi ai sensi dell'
articolo 67 del d.lgs. 159/2011 , di quelli strutturali previsti dalla legge e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.
articolo 67 del d.lgs. 159/2011 , di quelli strutturali previsti dalla legge e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.3. La SCIA comprende le informazioni relative alla capacità ricettiva, alle dotazioni, alle attrezzature, alle caratteristiche e all’accessibilità dell’alloggio, nonché all’attività di locazione.
4. Ogni variazione relativa alla capacità ricettiva, alle dotazioni, alle caratteristiche e all’accessibilità dell’alloggio è soggetta al regime amministrativo della SCIA, da presentarsi al SUAP competente per territorio, con le modalità di cui al comma 1, entro quindici giorni dal suo verificarsi.(17)
5. Ogni ulteriore variazione dei dati e delle informazioni contenute nella SCIA è soggetta al regime amministrativo della comunicazione, da presentarsi al SUAP competente per territorio, con le modalità di cui al comma 1, entro quindici giorni dal suo verificarsi.(17)
5 bis. La sospensione dell’attività di locazione turistica in forma imprenditoriale è soggetta a comunicazione, da effettuarsi al SUAP competente per territorio entro quindici giorni dal suo verificarsi. (18)
6. La cessazione dell'attività di locazione turistica in forma imprenditoriale è soggetta a comunicazione, da effettuarsi al SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.
7. I comuni trasferiscono i dati della SCIA e delle relative variazioni al comune capofila della comunità d'ambito turistico e alla Giunta regionale secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 62
Vigilanza e controlli
1. Il comune, anche ai sensi dell’
articolo 13 ter, comma 11, del d.l. 145/2023 , convertito dalla
l. 191/2023 , effettua l’attività di vigilanza sulle locazioni turistiche, anche in riferimento all’osservanza del regolamento di cui all’articolo 59, comma 1.
articolo 13 ter, comma 11, del d.l. 145/2023 , convertito dalla
l. 191/2023 , effettua l’attività di vigilanza sulle locazioni turistiche, anche in riferimento all’osservanza del regolamento di cui all’articolo 59, comma 1.2. L’ attività di vigilanza di cui al comma 1 può esplicarsi anche attraverso controlli in loco presso gli alloggi destinati alla locazione.
Art. 63
Sanzioni amministrative
1. Ferme restando le sanzioni amministrative previste dall’
articolo 13 ter, comma 9, del d.l. 145/2023 , convertito dalla
l. 191/2023 , chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistica è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:
articolo 13 ter, comma 9, del d.l. 145/2023 , convertito dalla
l. 191/2023 , chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistica è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative: a) nel caso in cui vengano forniti i servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 12.000,00;
b) nel caso di omessa o infedele comunicazione di cui all’articolo 60, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00;
c) nel caso di violazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 59, comma 1, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a 10.000,00;
c bis) nel caso di violazione degli obblighi di cui al presente titolo non altrimenti sanzionati, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00. (19)
Art. 64
Scambio di alloggi per finalità turistiche
1. Non costituisce locazione turistica l'offerta di alloggio a finalità turistiche senza corrispettivo monetario, in cambio della fruizione dell'alloggio nella disponibilità dell'ospitato.
CAPO I
Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo
Art. 75
Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo
1. Sono agenzie di viaggio e turismo, di seguito definite “agenzie di viaggio", le imprese che esercitano le seguenti attività tipiche:
a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico (denominate tour operator);
b) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, intermediazione nelle attività di cui alla lettera a) o di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive con vendita diretta al pubblico;
c) intermediazione di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati, per singole persone o per gruppi, dalle imprese che svolgono le attività di cui alle lettere a) e b), e di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive con vendita diretta al pubblico;
d) raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l’interno e per l’estero.
2. Nell'esercizio delle attività tipiche di produzione, organizzazione, vendita e intermediazione di viaggi e soggiorni, le agenzie di viaggio stipulano contratti con i quali viene procurato al cliente il pacchetto turistico, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, lettera c), dell’allegato 1 al
d.lgs. 79/2011 .
d.lgs. 79/2011 .3. Le agenzie di viaggio di cui al comma 1, lettera a), possono stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui all'articolo 87 purché si tratti di viaggi collettivi “tutto compreso”, organizzati e prodotti dalle agenzie medesime, con un numero di partecipanti non inferiore a venti. Possono altresì stipulare contratti direttamente con le associazioni di cui all'articolo 85.
4. Sono attività complementari delle agenzie di viaggio:
a) l'informazione e l'assistenza ai propri clienti, nonché l'accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;
b) la prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture ricettive e di agriturismi, oppure la vendita di buoni di credito per i servizi sopra indicati emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
c) la gestione dei servizi di informazione turistica eventualmente affidati dal comune, con l'utilizzazione di segni distintivi diversi da quelli che contrassegnano gli uffici IAT;
d) ogni altra forma di attività connessa con la vendita di servizi turistici, ivi compresa la prenotazione e la vendita di biglietti per attività di pubblico spettacolo.
5. Lo svolgimento di attività complementari è consentito nell'osservanza delle rispettive normative di settore e purché l'attività tipica sia prevalente rispetto a tutte le altre. La prevalenza è valutata sulla base del fatturato.
Art. 76
Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attività
1. Il titolare dell’agenzia di viaggio e il suo rappresentante, ai sensi dell’articolo 8 del r.d. 773/1931, devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del medesimo r.d. 773/1931.
2. In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti di cui al comma 1 sono posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'
articolo 85 del d.lgs 159/2011 .
articolo 85 del d.lgs 159/2011 .3. Il titolare di agenzia di viaggio o il rappresentante legale in caso di società o, in loro vece, il preposto, deve essere in possesso dell’abilitazione a direttore tecnico di agenzia di viaggio.
4. Il direttore tecnico deve prestare la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività in una sola agenzia.
5. Le agenzie di viaggio sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a favore del viaggiatore, ai sensi dell’articolo 47, comma 1, dell’allegato 1 al
d.lgs. 79/2011 .
d.lgs. 79/2011 .6. Le agenzie di viaggio sono tenute a fornire idonea garanzia per i casi di insolvenza o fallimento, ai sensi dell’articolo 47, commi 2 e 3, dell’allegato 1 al
d.lgs. 79/2011 .
d.lgs. 79/2011 .7. L’attività di agenzia di viaggio è svolta in un locale idoneo, nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia, urbanistica e di destinazione d’uso, che in caso di vendita diretta al pubblico deve essere aperto al pubblico.
Art. 77
Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio
1. L'apertura di un'agenzia di viaggio è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, al SUAP competente per territorio.
2. La SCIA attesta il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 76.
3. Nelle agenzie di viaggio sono esposte in modo ben visibile copia della SCIA e delle variazioni e comunicazioni di cui ai commi 4, 5 e 6. Le agenzie on line, di cui all’articolo 79, pubblicano gli estremi identificativi della SCIA nella home page del proprio sito web.
4. Ogni variazione relativa al direttore tecnico e alla sede è soggetta al regime amministrativo della SCIA, da presentarsi al SUAP competente per territorio, con le modalità di cui al comma 1, entro quindici giorni dal suo verificarsi.(22)
5. Ogni ulteriore variazione dei dati e delle informazioni contenute nella SCIA è soggetta al regime amministrativo della comunicazione, da presentarsi al SUAP competente per territorio, con le modalità di cui al comma 1, entro quindici giorni dal suo verificarsi. (22).
6. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio, con le modalità di cui al comma 1, entro quindici giorni dal suo verificarsi. (22).
7. La variazione relativa all'attività esercitata, tra quelle di cui all'articolo 75, comma 1, comporta la presentazione di una nuova SCIA.
8. Il comune trasferisce i dati della SCIA e delle relative variazioni alla Giunta regionale secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 78
Comunicazione al comune
1. Le agenzie di viaggio comunicano al SUAP competente per territorio il rinnovo delle polizze assicurative e della prestazione di garanzia, di cui all’articolo 76, commi 5 e 6, entro quindici giorni dalla scadenza delle rispettive coperture.
Art. 79
Agenzie di viaggio e turismo on line
1. Le agenzie di viaggio e turismo che operano esclusivamente con strumenti di comunicazione a distanza “on line” sono soggette all'osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo, ad eccezione della disponibilità di un locale per l’esercizio dell’attività.
2. Il SUAP competente per territorio alla ricezione della SCIA è quello di residenza o di domicilio del titolare.
Art. 80
Subingresso
1. Il trasferimento della titolarità o della gestione dell’attività di agenzia di viaggio, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al SUAP competente per territorio.
3. Il subentrante dichiara:
a) il trasferimento dell'attività;
b) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 76, commi 1 e 2.
4. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:
a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;
b) entro un anno dalla morte del titolare.
Art. 81
Sospensione dell’attività
1. La sospensione dell'attività di agenzia di viaggio per un periodo superiore a quindici giorni è soggetta a previa comunicazione al SUAP competente per territorio.
2. L'agenzia deve garantire la contattabilità e l’assistenza ai clienti che hanno stipulato contratti relativi a viaggi da essa organizzati in corso di svolgimento durante il periodo di sospensione.
3. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di otto mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo.
Art. 82
Cessazione dell’attività
1. La cessazione dell’attività è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.
2. L'agenzia non può procedere alla cessazione dell’attività fino a che sono in corso di esecuzione i contratti relativi ai viaggi da essa organizzati.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



