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Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61

Testo unico del turismo.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 8 gennaio 2025

CAPO VIII
Vigilanza e sanzioni
Art. 55
Verifica della classificazione
1. Il comune, in ogni momento e comunque a seguito della presentazione della SCIA, verifica d'ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione attribuita e, qualora accerti che la struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere, procede alla rettifica della classificazione, con provvedimento da notificare all'interessato.
Art. 56
Chiusura dell'attività
1. Il comune dispone la chiusura dell'attività in mancanza del titolo abilitativo o qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 50.
2. Qualora sia accertata la mancanza di uno o più dei requisiti strutturali, ovvero dei requisiti minimi, nonché dei requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione previsto dal regolamento, il comune fissa un termine entro il quale l’interessato provvede a conformare l'attività alla normativa vigente. Qualora l’interessato non provveda entro tale termine, il comune dispone la chiusura dell'attività.
3. Il provvedimento di chiusura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore della struttura ricettiva non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.
4. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'attività, il comune, previa diffida, provvede all'esecuzione coattiva con le modalità dell'apposizione dei sigilli.
Art. 57
Sanzioni amministrative
1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 12.000,00:
a) chi gestisce una struttura ricettiva senza aver presentato la SCIA;
b) chi gestisce un campeggio temporaneo in mancanza di autorizzazione.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 3.600,00:
a) chi supera la capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpini;
b) chi somministra alimenti e bevande in violazione di quanto previsto dal presente titolo;
c) chi non fornisce i servizi previsti per il proprio livello di classificazione, ove prevista, o quelli previsti dalla legge e dal regolamento per il tipo di struttura;
d) chi pubblicizza, mediante qualsiasi mezzo, un livello di classificazione della propria struttura superiore a quello posseduto;
e) chi, essendosi verificate le condizioni per una classificazione a livelli inferiori della propria struttura, omette di comunicarlo al SUAP;
f) chi contravviene ai limiti percentuali previsti dalle seguenti disposizioni:
1) articolo 28, comma 2, comma 3 e comma 7;
2) articolo 29, comma 2 e comma 3.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 2.400,00 chi ospita all'interno della struttura ricettiva soggetti diversi da quelli indicati nella SCIA.
4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00 chi viola gli obblighi di cui al presente titolo o della corrispondente parte del regolamento non altrimenti sanzionati.
5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 36.

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Parole così sostituite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 37.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 42.

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Parole così sostituite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 44.

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Parole così sostituite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 53.

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Comma così sostituito con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 55.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.