Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61
Testo unico del turismo.
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 8 gennaio 2025
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge disciplina il sistema organizzativo del turismo della Regione Toscana, le imprese turistiche e, per quanto di competenza, le locazioni turistiche e le professioni del turismo.
2. La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, interviene in particolare per:
a) riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico sostenibile, la promozione e la valorizzazione del territorio;
b) definire gli strumenti della politica del turismo, individuando gli obiettivi per la valorizzazione e per lo sviluppo del sistema turistico toscano, anche in sinergia con il sistema agrituristico di cui alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);
c) promuovere e valorizzare, sul mercato locale, nazionale ed estero, l'immagine unitaria del sistema turistico toscano e di ciascuna delle sue parti;
d) favorire accordi e collaborazioni con una pluralità di soggetti, tra cui lo Stato, le regioni, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le università degli studi;
e) definire e attuare politiche di gestione coordinata delle risorse turistiche, valorizzando anche il patrimonio storico, monumentale, naturalistico, culturale, rurale, sportivo e termale della regione;
f) favorire il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta turistico-ricettiva e della stagionalità turistica, anche attraverso il sostegno all'innovazione tecnologica e organizzativa del settore;
g) sostenere il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico che applicano la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, investono sulla sicurezza e rispettano la disciplina contrattuale, nazionale e integrativa, dei rapporti di lavoro, al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi turistici, con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese, anche mediante l’individuazione di sistemi incentivanti per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro e per l’emersione e la regolamentazione dei rapporti di lavoro non dichiarati;
h) favorire il rafforzamento strutturale del sistema di offerta turistica, anche attraverso azioni di informazione e qualificazione professionale degli operatori;
i) promuovere l'accessibilità alle strutture e ai servizi turistici delle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, al fine della fruizione del patrimonio turistico toscano;
j) orientare le politiche finalizzate alla realizzazione di un turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale;
k) riconoscere, promuovere e valorizzare tutte le forme di turismo tematico o settoriale;
l) favorire la fruizione del patrimonio e dei servizi turistici al fine della tutela del consumatore;
m) supportare gli enti deputati ai controlli nel contrasto all’abusivismo nel settore turistico, con particolare riferimento sia alle imprese sia alle professioni;
n) promuovere e sviluppare gli strumenti digitali per la promozione turistica e il marketing turistico e, a questi fini, organizzare la raccolta, la gestione, la condivisione e l'analisi dei dati e delle dinamiche dei flussi turistici, nonché della sostenibilità ambientale, economica e sociale di questi ultimi.
Art. 2
Diritti del turista
1. La Regione, attraverso le politiche di settore, tutela i diritti del turista in armonia con quanto previsto dal
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'
articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 ), dal
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'
articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 , nonché in attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), dalla direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, nonché dal Codice mondiale di etica del turismo adottato nel 2001 dall’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni unite (World tourism organization “UNWTO”) con risoluzione A/RES/56/212.
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'
articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 ), dal
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'
articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 , nonché in attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), dalla direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, nonché dal Codice mondiale di etica del turismo adottato nel 2001 dall’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni unite (World tourism organization “UNWTO”) con risoluzione A/RES/56/212.2. La Regione, nell’ambito delle politiche di cui al comma 1, favorisce il rispetto del principio di trasparenza nell’offerta dei prodotti turistici, del diritto del turista ad essere informato in modo completo e veritiero sugli elementi che compongono il prodotto turistico, nonché del diritto alla protezione dei dati personali che dovessero rendersi oggetto di trattamento e profilazione nel contesto dell’esperienza turistica.
3. La Regione, attraverso i suoi organi competenti, promuove la redazione della Carta del Turista quale strumento volto a fornire informazioni coordinate e integrate sull'offerta turistica regionale, per favorire la valorizzazione delle risorse culturali, ambientali e sportive, la sostenibilità dei flussi turistici e l'adozione di buone pratiche di fruizione responsabile del territorio.
Art. 3
Turismo accessibile
1. In attuazione dell'articolo 30 della convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla Repubblica italiana con
legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), la Regione assicura alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, o con comprovate forme di intolleranza alimentare, la fruizione dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, affinché ricevano il medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture che soffrono di temporanea mobilità ridotta.
legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), la Regione assicura alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, o con comprovate forme di intolleranza alimentare, la fruizione dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, affinché ricevano il medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture che soffrono di temporanea mobilità ridotta.2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni di persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.
3. Al fine di facilitare la fruizione dell'offerta turistica da parte delle persone con disabilità,(3) le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari pubblicano le informazioni sull'accessibilità delle strutture e degli stabilimenti medesimi, utilizzando l’apposita piattaforma telematica predisposta dai competenti uffici della Giunta regionale, con le modalità previste nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 5.
4. Per la stessa finalità di cui al comma 3, chi esercita la locazione per finalità turistiche, sia in forma imprenditoriale, sia non imprenditoriale, comunica ai competenti uffici della Giunta regionale le informazioni sull'accessibilità utilizzando l’apposita piattaforma telematica, con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 4
Turismo sostenibile
1. La Regione promuove l’obiettivo di un turismo sostenibile, improntato ad un uso razionale delle risorse energetiche, alla riduzione degli sprechi, allo sviluppo dell’economia circolare e alla realizzazione di progetti che puntano al raggiungimento di tale obiettivo.
2. La Regione tutela il principio di biodiversità, promuovendo un sistema turistico orientato alla trasformazione verde e alla piena sostenibilità di processi e prodotti e, nel rispetto del piano paesaggistico regionale, promuove la tutela e la valorizzazione del paesaggio, integrando la fruizione turistica con la salvaguardia delle risorse territoriali, ambientali e culturali, in funzione di un modello di turismo lento e legato al territorio.
3. La Regione, in attuazione del comma 2, valorizza l’offerta turistica di tipo rurale, delle aree interne e dei borghi, che consente al turista di instaurare un legame di qualità con l’ambiente naturale, in favore del benessere fisico ed emotivo.
4. La Regione promuove il cicloturismo con l’obiettivo di sviluppare un’offerta turistica integrata e sostenibile ed incentiva, a tal fine, la creazione di una rete di strutture e servizi per garantire un’esperienza di qualità associata a tale tipologia di turismo, incentrata sulla valorizzazione del territorio e delle risorse locali.
5. La Regione promuove azioni volte all'orientamento dei flussi turistici per allargare i periodi di fruizione e per allentare l’eccessiva pressione sulle destinazioni, nel rispetto dei luoghi ed in armonia con il tessuto sociale, la comunità degli operatori e dei lavoratori del settore e dei diritti della comunità residente.
Art. 5
Regolamento di attuazione
1. Il regolamento di attuazione della presente legge, di seguito definito “regolamento”, disciplina in particolare:
a) le modalità con cui le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari pubblicano informazioni sull’accessibilità delle strutture medesime, di cui all’articolo 3, comma 3;
b) le modalità di erogazione dei servizi di prenotazione da parte degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), di cui all’articolo 17, comma 6;
c) le caratteristiche degli IAT e gli standard dei relativi servizi, di cui all’articolo 17, comma 7, lettera a);
d) i segni distintivi degli IAT, di cui all’articolo 17, comma 7, lettera b);
e) le modalità per la costruzione dei contenuti informativi e per la loro diffusione, di cui all’articolo 17, comma 7, lettera c);
f) i contenuti e le modalità per la profilazione degli utenti dei servizi di informazione e accoglienza turistica, di cui all’articolo 17, comma 7, lettera d);
g) le modalità per la profilazione dei turisti ai fini delle attività di promozione turistica digitale e marketing turistico digitale, di cui all'articolo 18, comma 4;
h) i requisiti e gli obblighi riguardanti i soggetti terzi a cui i comuni, in sede di esercizio in forma associata della funzione a livello di comunità d'ambito turistico (4)di cui all’allegato A, possono affidare i servizi di informazione e accoglienza turistica, di cui all’articolo 17, comma 7, lettera e);
i) i requisiti, le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive alberghiere, di cui all’articolo 21, comma 6;
j) i requisiti, le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive all’aperto, di cui all’articolo 27, comma 6;
k) i requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi delle strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva, di cui all’articolo 34, comma 4;
l) i requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, di cui all’articolo 41, comma 5;
m) i requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi dei residence, di cui all’articolo 46, comma 6;
n) i requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi degli alberghi diffusi, di cui all’articolo 47, comma 13;
o) i requisiti minimi obbligatori per ogni livello di classificazione delle strutture ricettive, di cui all’articolo 51, comma 1;
p) le caratteristiche delle opere da realizzare su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico ricreativa, di cui all’articolo 65, comma 5;
q) gli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, di cui all’articolo 65, comma 6;
r) i titoli di studio per l’accesso diretto all’esame per l’esercizio della professione di accompagnatore turistico, di cui all’articolo 96, comma 1, lettera a), numero 1);
s) le articolazioni della professione di guida ambientale, di cui all’articolo 102, comma 2;
t) i titoli di studio universitari per l’accesso diretto all’esame per l’esercizio della professione di guida ambientale, di cui all’articolo 103, comma 1, lettera a), numero 2).
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



