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Legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2025.

Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 27 dicembre 2024

Art. 42
Contributo straordinario lavori di restauro del complesso parrocchiale di San Michele Arcangelo in Carmignano
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare alla parrocchia di San Michele a Carmignano un contributo straordinario fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025, euro 200.000,00 per l’anno 2026 ed euro 200.000,00 per l’anno 2027, per i lavori di restauro del complesso parrocchiale, ex convento e chiesa, di San Michele Arcangelo in Carmignano.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e la parrocchia di San Michele a Carmignano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione alla competente struttura della Giunta regionale della documentazione tecnica descrittiva del progetto, comprensiva dei titoli autorizzativi. La medesima struttura accerta altresì l'iscrizione nel pubblico registro delle persone giuridiche tenuto presso la prefettura ove la Parrocchia ha sede.
4. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025, euro 200.000,00 per l’anno 2026 ed euro 200.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” (8)

Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 35.

, del bilancio di previsione 2025–2027.

Note del Redattore:

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Rubrica così sostituita con 1. l.r. 28 marzo 2025, n. 20 , art.1.

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Rubrica così sostituita con l.r. 28 marzo 2025, n. 20 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 28 marzo 2025, n. 20 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 35 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 agosto 2025, n. 45, art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 8 agosto 2025, n. 45, art. 11.

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Lettera così sostituita con l.r. 8 agosto 2025, n. 45, art. 22.

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Parola così sostituita con l.r. 8 agosto 2025, n. 45, art. 34.

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Parole così sostituite con l.r. 8 agosto 2025, n. 45, art. 34.

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Alinea così sostituito con l.r. 8 agosto 2025, n. 45, art. 54.

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Parole così sostituite con l.r. 8 agosto 2025, n. 45, art. 54.

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Comma così sostituito con l.r. 8 agosto 2025, n. 45, art. 54.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61 , art. 41.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61 , art. 52.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61 , art. 52.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.