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Legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2025.

Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 27 dicembre 2024

Art. 16
Contributi straordinari per interventi in materia di viabilità
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari fino a un massimo complessivo di euro 5.031.642,05, di cui euro 4.424.102,05 (7)

Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 34.

per il triennio 2025-2027 ed euro 607.540,00 per l’anno 2028, secondo la seguente ripartizione:
a) al Comune di Minucciano, fino a un massimo di euro 3.200.000,00, di cui euro 291.460,00 per l’anno 2025, euro 1.150.500,00 per l’anno 2026, euro 1.150.500,00 per l’anno 2027 ed euro 607.540,00 per l’anno 2028, per concorrere alle spese di realizzazione del collegamento fra la strada regionale SRT 445 con le strade provinciali SP 51-59;
b) al Comune di Montalcino, fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025, euro 400.000,00 per l’anno 2026 ed euro 200.000,00 per l’anno 2027, per concorrere alle spese di realizzazione di un nuovo percorso di circonvallazione nella frazione di Torrenieri;
c) al Comune di Arezzo, fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 300.000,00 per l’anno 2025, ed euro 300.000,00 per l’anno 2026, per un intervento urgente e completo di consolidamento del ponte sul torrente Chiassa, in località Chiassa superiore;
d) al Comune di Vaiano, fino a un massimo di euro 301.642,05 per l’anno 2025, per sostenere le spese per lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza e transitabilità di tratti della viabilità comunale conseguenti all’interruzione della percorribilità della strada regionale 325, causata da eventi meteorologici avversi nel mese di marzo 2024;
e) alla Provincia di Pistoia, fino a un massimo stimato di euro 200.000,00 per l’anno 2025, per interventi puntuali e urgenti di manutenzione straordinaria sulla viabilità del relativo territorio;
f) al Comune di Badia Tedalda, fino a un massimo di euro 30.000,00, per l’anno 2025, per sostenere le spese per lavori di ripristino della percorribilità della strada comunale di Montelabreve, in condizioni di dissesto causato da eventi meteorologici avversi.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1, lettera a) è subordinata alla stipula di un accordo di programma ai sensi del Titolo II, Capo II bis, della l.r. 40/2009 , fra la Regione e il comune di Minucciano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) è subordinata alla stipula di accordi fra la Regione e i comuni beneficiari, che ne disciplinino le modalità di erogazione e rendicontazione e, nel caso dei contributi di cui al comma 1, lettera e) all’individuazione puntuale degli interventi da finanziare, comprese le opere eventualmente eseguite in somma urgenza dalla provincia medesima per evitare la chiusura della relativa viabilità.
4. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 5.031.642,05, si fa fronte come segue:
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 3.200.000,00, di cui euro 291.460,00 per l’anno 2025, euro 1.150.500,00 per l’anno 2026, euro 1.150.500,00 per l’anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025–2027. Ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della l.r. 1/2015 , agli oneri per gli esercizi successivi, fino all’importo massimo complessivo di euro 607.540,00 per l’anno 2028, si fa fronte con legge di bilancio, tramite ricorso all’indebitamento;
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025, euro 400.000,00 per l’anno 2026 ed euro 200.000,00 per l’anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025–2027;
c) per l’intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 300.000,00 per l’anno 2025, ed euro 300.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025 e 2026;
d) per l’intervento di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 301.642,05 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025;
e) per gli interventi di cui al comma 1, lettera e), fino a un massimo di euro 200.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025.”;
f) per l’intervento di cui al comma 1, lettera f), fino a un massimo di euro 30.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025.

Note del Redattore:

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Rubrica così sostituita con 1. l.r. 28 marzo 2025, n. 20 , art.1.

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Rubrica così sostituita con l.r. 28 marzo 2025, n. 20 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 28 marzo 2025, n. 20 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 34 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 35 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 agosto 2025, n. 45, art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 8 agosto 2025, n. 45, art. 11.

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Lettera così sostituita con l.r. 8 agosto 2025, n. 45, art. 22.

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Parola così sostituita con l.r. 8 agosto 2025, n. 45, art. 34.

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Parole così sostituite con l.r. 8 agosto 2025, n. 45, art. 34.

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Alinea così sostituito con l.r. 8 agosto 2025, n. 45, art. 54.

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Parole così sostituite con l.r. 8 agosto 2025, n. 45, art. 54.

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Comma così sostituito con l.r. 8 agosto 2025, n. 45, art. 54.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61 , art. 41.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61 , art. 52.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61 , art. 52.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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