Legge regionale 9 ottobre 2024, n. 38
Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2024–2026.
Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 14 ottobre 2024
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visti l
’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione ;Visto l’articolo 4 dello Statuto;
Visto il
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della
legge 5 maggio 2009, n. 42 );Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013);
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );
Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);
Vista la legge regionale 1° marzo 2022, n. 4 (Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani);
Vista la legge regionale 7 giugno 2022, n. 16 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024);
Vista la legge regionale 28 novembre 2022, n. 40 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2022–2024);
Vista la legge regionale 14 maggio 2024, n. 17 (Disposizioni in materia di promozione della circolazione dei crediti fiscali);
Considerato quanto segue:
1. È necessario rivedere l’allocazione sul bilancio regionale del maggior gettito di entrata stimato in relazione all’articolo 4 della l.r. 77/2012 , come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48 (Legge di stabilità per l’anno 2024), fornendo una diversa ripartizione del valore complessivo di euro 200.000.000,00 tra le tipologie 101 e 102 del titolo 1 della parte entrata del bilancio di previsione 2024–2026 per il triennio di riferimento;
2. È necessario riadeguare all’ammontare della spesa degli esercizi più recenti la dotazione finanziaria degli interventi contro la violenza nei confronti delle donne, in relazione alla disponibilità del bilancio;
3. È ripristinato lo stanziamento originario, che ritorna pertanto ad euro 180.000,00, per la progettazione di fattibilità tecnico economica per l’estensione della linea tramviaria 1 verso l’Ospedale Meyer, ridotto di 80.000,00 euro sull’anno 2024 per esigenze contabili contingenti;
4. Per fare fronte all’elevato numero di domande, è necessario incrementare la dotazione finanziaria della l.r. 4/2022 sui “Custodi della montagna toscana” di 100.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028;
5. A seguito dello sviluppo del progetto recupero e di ristrutturazione dell’ex scuola elementare “Vincenzo Giudice” a Carrara, in località Bergiola, per assicurare il conseguimento dell’interesse alla base della previsione originaria, è opportuno incrementare il contributo regionale e ripartirlo su due annualità;
6. È opportuno assegnare un contributo a titolo di sostegno alle spese di organizzazione del Carnevale di Viareggio, edizione 2024;
7. È necessario prevedere, in favore della Fondazione festival pucciniano, un contributo per l’anno 2024, finalizzato al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Fondazione stessa per la costruzione del teatro all’interno del Parco della musica a Torre del Lago Puccini nel Comune di Viareggio;
8. A seguito dello shock ambientale che ha interessato la laguna di Orbetello, è necessario erogare contributi per fronteggiare la grave perdita subita dal soggetto concessionario dei diritti esclusivi di pesca nell’area, che rappresenta una parte sostanziale dell’economia locale, nonché prevedere ristori per operatori del settore turismo, del commercio e delle attività di parcheggio veicoli della zona di Ansedonia, la cui attività è duramente impattata dalle ripercussioni dell’evento ambientale;
9. È necessario dare completa copertura economica al quadro economico complessivo finale dell’insieme dei progetti attuati dalla Provincia di Massa Carrara nell’ambito dell’intervento di ripascimento dell’arenile e difesa dell’abitato attraverso rinaturalizzazione e modifica opere esistenti nel tratto Porto di Carrara -Fiume Frigido-Fosso Poveromo-Fiume Versilia;
10. È necessario concedere al Comune di Volterra un contributo per l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza e di recupero del crollo di un tratto di mura medievali in prossimità della Porta San Felice, al fine di consentire il ripristino della viabilità principale e di favorire la fruizione culturale delle mura;
11. È necessario contribuire fattivamente a rendere il Comune di Bibbona attrattivo tramite interventi urbanistici, architettonici, strutturali, logistici, recuperi rurali e paesaggistici, valorizzando la vocazione naturalistica, culturale e artistica del Comune;
12. È opportuno concorrere al finanziamento degli interventi di recupero e valorizzazione di una porzione del cinquecentesco Palazzo Sforza di Santa Fiora;
13. Per dare continuità all’intervento di recupero del “Teatrino Malaspina” di Mulazzo avviato nel 2022, è necessario contribuire al completamento delle opere di restauro del complesso, edificio e sagrato antistante, nonché per la sua rifunzionalizzazione per fini culturali e sociali;
14. È opportuno contribuire alle spese per i lavori di rifacimento e ristrutturazione degli edifici della Città del teatro a Cascina, concessi in comodato d'uso gratuito alla Fondazione Sipario Toscana onlus;
15. È necessario aumentare e qualificare l’offerta di sport incrementando e valorizzando le strutture destinate all’attività motoria e sportivo ricreativa, e la riqualificazione dell’impiantistica sportiva pubblica;
16. È necessario contribuire allo sforzo finanziario del Comune di Fauglia per costruire una nuova sede dell’Istituto Comprensivo Giovanni Mariti poiché l’attuale ha mostrato criticità sulla sicurezza dell’edificio;
17. È necessario concorrere ai lavori per la riapertura della strada comunale denominata “Via del Monte di Balbano”, arteria di comunicazione e funzionale collegamento fra i territori di Massarosa e Lucca;
18. È opportuno sostenere i lavori di riqualificazione dell’asse viario “Certosa-Pieve” nel Comune di Calci, che versa in un significativo stato di degrado;
19. È opportuno concorrere alle spese di realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità pubblica necessari a migliorare i collegamenti con l'Osservatorio gravitazionale europeo (European Gravitational Observatory “EGO”) situato a Cascina;
20. Per il completamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica del nuovo ponte sul fiume Arno nel Comune di Figline e Incisa Valdarno, già finanziata dalla Regione, è necessario un contributo ulteriore per un supplemento di indagine connessa alla mitigazione del rischio idraulico;
21. È opportuno contribuire alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione del palazzo civico di Via Garibaldi a Magliano in Toscana, sede del Comune;
22. È opportuno contribuire al secondo stralcio agli interventi strutturali e di miglioramento sismico del Palazzo comunale di Talla, prevedendo un contributo fino all'importo massimo di euro 200.000,00 a favore del Comune di Talla;
23. È opportuno contribuire ai lavori di ristrutturazione della “Casa ospiti San Benedetto” all’interno del complesso monumentale dell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore in vista del Giubileo 2025;
24. È necessario sostenere i lavori di manutenzione straordinaria della pista di emergenza che collega i Comuni di Fosciandora e Barga;
25. È opportuno concorrere finanziariamente alle spese che il Comune di Terranuova Bracciolini sosterrà per interventi di sistemazione della viabilità di accesso a strutture sanitarie e alloggi di edilizia residenziale pubblica;
26. È opportuno contribuire alla spesa relativa ai servizi conoscitivi e alle indagini preliminari propedeutici all’attività di progettazione dei lavori di collegamento fra la variante Castelnuovo alla SR 445 e il centro abitato di Castelnuovo di Garfagnana;
27. È opportuno concorrere finanziariamente alle spese che il Comune di Marliana sosterrà per ristrutturare e completare un complesso edilizio da adibire a servizi di ambito sanitario e socio sanitario in frazione Montagnana pistoiese;
28. È opportuno supportare il Comune di Bucine nella manutenzione straordinaria dell'attuale sede della RSA comunale “Fabbri Bicoli” e nella progettazione di una nuova sede della stessa;
29. È opportuno concorrere finanziariamente alle spese di esecuzione di alcuni interventi di messa in sicurezza e funzionalità della residenza sanitaria assistenziale (RSA) del Comune di Sarteano;
30. È opportuno istituire un contributo straordinario in favore del Comune di Castel San Niccolò finalizzato all’adeguamento degli impianti di riscaldamento di trentadue alloggi di edilizia residenziale pubblica nel complesso denominato “ex Collegio dei Salesiani”;
31. È necessario modificare le disposizioni della l.r. 40/2005 , nella parte modificata dalla recente l.r. 25/2024 , a seguito delle osservazioni formulate dal Ministero della salute in data 29 luglio 2024 che hanno chiesto alla Regione Toscana, al fine di garantire la piena armonizzazione di tale disciplina regionale con la normativa statale concernente il limite di età per il collocamento a riposo del personale della dirigenza medica, di specificare che l’innalzamento temporaneo del limite a sessantotto anni per il conferimento dell’incarico di responsabile di zona e di direttore della società della salute possa avvenire su “istanza dell’interessato”;
32. È altresì necessario intervenire sulla l.r. 17/2024 , con modificazioni che si ritengono satisfattive di quanto riportato di seguito, in quanto, successivamente all’approvazione della medesima legge, sono pervenute dagli uffici ministeriali due note contenenti specifiche osservazioni, che rispettivamente auspicavano che venissero chiariti i seguenti aspetti:
- le risorse finanziarie impiegate per l’acquisto dei crediti fiscali da parte degli enti pubblici economici e delle società partecipate come sopra individuati non devono provenire in via surrettizia dal bilancio di altri enti, ma devono costituire risorse proprie;
- le tipologie di crediti fiscali acquisibili devono rientrare esclusivamente tra quelle incluse tra le fattispecie di deroga al divieto di cessione tassativamente previste all’
articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'
articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 ), convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 aprile 2023, n. 38 , disciplina da ritenersi comprensiva delle modifiche apportate dal
decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119 ter
del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 , altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 2024, n. 67 ;- l’accantonamento, in apposito fondo rischi, di una quota pari ad almeno il 20 per cento del valore nominale dei crediti acquistati da parte degli enti abilitati deve essere effettuato nel rispetto della disciplina del codice civile;
33. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
CAPO I
Disposizioni di carattere finanziario
Art. 1
Variazioni dell’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 77/2012
1. Il comma 1 bis dell’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), è sostituito dal seguente:
“
1 bis. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1, lettere c) e d), come modificate dalla
legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48 (Legge di stabilità per l’anno 2024), sono stimate in euro 200.000.000,00 annui a decorrere dall’anno 2024 e sono imputate per euro 33.182.949,94 per l’anno 2024, euro 17.919.239,92 per l’anno 2025 ed euro 12.558.136,64 per l’anno 2026 alla
Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2024–2026 e per euro 166.817.050,06 per l’anno 2024, euro 182.080.760,08 per l’anno 2025 ed euro 187.441.863,36 per l’anno 2026 alla Tipologia 102 “Tributi destinati al finanziamento della sanità” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2024–2026, e successivi.
”.Art. 2
Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 77/2017
1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), è sostituita dalla seguente:
“
g) euro 120.000,00 per l’anno 2024;
”.2. La lettera c ter) del comma 4 bis dell’articolo 9 della l.r. 77/2017 è sostituita dalla seguente:
“
c ter) fino ad un massimo di euro 450.932,3 per il triennio 2024–2026, di cui euro 120.000,00 per l’anno 2024, euro 111.043,73 per l’anno 2025 ed euro 219.888,57 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024–2026.
”.Art. 3
Estensione del sistema tramviario nell’area metropolitana fiorentina. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 77/2017
1. Alla lettera b) del comma 1 e alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 77/2017 , la parola: “
100.000,00
” è sostituita dalla seguente: “180.000,00
”.Art. 4
Custodi della montagna toscana. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 4/2022
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 4 (Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani), è sostituito dal seguente:
“
1. Per l’attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa fino a un massimo complessivo di euro 8.000.000,00 per il periodo 2022–2028, cui si fa fronte:
a) per euro 1.300.000,00 per l’anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022–2024, annualità 2022;
b) per euro 1.500.000,00 per l’anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2023;
c) per euro 1.600.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024–2026.
”.2. Al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 4/2022 le parole: “
2026 e 2027, fino a un massimo di euro 1.500.000,00 per l’anno 2026 e di euro 200.000,00 per l’anno 2027,
” sono sostituite dalle seguenti: “2027 e 2028, fino all’importo massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2027 e di euro 100.000,00 per l’anno 2028
”.Art. 5
Contributo straordinario al Comune di Carrara per il recupero e la ristrutturazione dell’ex scuola elementare “Vincenzo Giudice” in località Bergiola. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 16/2022
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 7 giugno 2022, n. 16 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024), le parole: “
500.000,00 per l’anno 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “1.000.000,00, di cui euro 300.000,00 per l’anno 2024 ed euro 700.000,00 per l’anno 2025
”.2. Il comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 16/2022 è sostituito dal seguente:
“
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 di cui euro 300.000,00 per l’anno 2024 ed euro 700.000,00 per l’anno 2025, si provvede con le risorse di cui agli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024–2026, annualità 2024 e 2025.
”.Art. 6
Contributo in favore della Fondazione Carnevale di Viareggio. Modifiche all’articolo 43 della l.r. 40/2022
1. Il comma 1 dell’articolo 43 della legge regionale 28 novembre 2022, n. 40 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2022–2024), è sostituito dal seguente:
“
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Carnevale di Viareggio un contributo, finalizzato al sostegno delle spese di organizzazione dell’edizione del Carnevale, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.
”.2. Dopo la lettera b) del comma 3 dell’articolo 43 della l.r. 40/2022 è aggiunta la seguente:
“
b bis) fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024–2026, annualità 2024.
”.Art. 7
Contributo alla Fondazione festival pucciniano. Modifiche all’articolo 47 della l.r. 40/2022
1. Al comma 1 dell’articolo 47 della l.r. 40/2022 le parole: “
per ciascuno degli anni 2022 e 2023
” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024
”.2. Dopo la lettera b) del comma 4 dell’articolo 47 della l.r. 40/2022 è aggiunta la seguente:
“
b bis) fino a un massimo di euro 660.000,00 per l’annualità 2024, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024–2026, annualità 2024.
”.Art. 8
Contributo straordinario al concessionario dei diritti esclusivi di pesca nella laguna di Orbetello
1. Al fine di assicurare un sostegno immediato alla filiera della pesca e della acquacoltura, gravemente colpita dallo shock ambientale che ha investito la laguna di Orbetello, al concessionario dei diritti esclusivi di pesca nella laguna è riconosciuto un contributo straordinario a fondo perduto, fino a un massimo di euro 450.000,00 per l’anno 2024, per la perdita della produzione.
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato nel rispetto dell’articolo 48 del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Resta ferma l’eventuale attivazione di risorse europee o nazionali destinate alle calamità naturali e agli eventi climatici avversi ad esse equiparati.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
4. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 450.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, Politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024–2026, annualità 2024.
Art. 9
Contributo straordinario di primo sostegno per i danni recati dall’evento ambientale nella laguna di Orbetello alle imprese del settore turistico, del commercio e delle attività di parcheggio veicoli nella frazione di Ansedonia
1. Al fine di sostenere l’economia locale, danneggiata dal grave shock ambientale che ha colpito la laguna di Orbetello e al conseguente impatto sugli afflussi turistici, è riconosciuto un contributo straordinario a fondo perduto, fino un massimo di euro 188.000,00 per l’anno 2024, a parziale ristoro della riduzione dei ricavi registrati dalle imprese del settore turistico, del commercio e delle attività di parcheggio veicoli, operanti nella frazione di Ansedonia del Comune di Orbetello.
2. Il Comune di Orbetello, entro dieci giorni dall’entrata in vigore della presente legge, trasmette alla Giunta regionale la perimetrazione dell’area interessata all’intervento.
3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle micro, piccole e medie imprese, attive, iscritte al registro delle imprese con i codici attività economiche (ATECO) individuati dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, a condizione che l’ammontare del fatturato del periodo compreso fra il 29 luglio 2024 e il 15 settembre 2024 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare del fatturato nel corrispondente periodo del 2023.
4. Il contributo è riconosciuto, entro il limite massimo delle risorse di cui al comma 1, in proporzione alla riduzione del fatturato e dei corrispettivi.
5. Il contributo concesso non potrà, in ogni caso, superare congiuntamente ad altri eventuali altri contributi ottenuti per la medesima finalità anche da altre amministrazioni pubbliche, l’entità della riduzione di fatturato e di corrispettivi nel periodo di osservazione.
6. L’ammontare del contributo è soggetto a riduzione, in eguale proporzione per tutti i beneficiari, in caso di richieste superiori alle risorse di cui al comma 1. Eventuali economie rispetto alle risorse stanziate saranno assegnate in eguale proporzione alle imprese ammesse.
7. L’intervento di cui al comma 1 è attuato ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
8. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di concessione ed erogazione dei contributi.
9. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 188.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024–2026, annualità 2024.
10. Agli oneri di gestione delle misure di cui al comma 1, stimati in euro 12.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024–2026, annualità 2024.
Art. 10
Contributo alla Provincia di Massa Carrara per l’esecuzione dell’intervento di ripascimento dell’arenile e difesa dell’abitato attraverso rinaturalizzazione e modifica di opere esistenti
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Massa Carrara un contributo fino a un massimo di euro 299.390,96 per l’anno 2024, per far fronte alla spesa sostenuta per l’esecuzione dell’intervento n. 2 dell’Allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2012, n. 107 (Deliberazione del Consiglio regionale 11 marzo 2003, n. 47 “Programma straordinario degli investimenti strategici della Regione Toscana. Attuazione degli interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale e delle attività di formazione del piano di gestione integrata della costa”. Rimodulazione e modifica del programma di attuazione degli interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale).
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 299.390,96 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024–2026, annualità 2024.
Art. 11
Contributo straordinario al Comune di Volterra per l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza e di restauro(8)di un tratto di mura medievali
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Volterra un contributo straordinario fino a un massimo di euro 1.000.000,00 di cui euro 250.000,00 per l’anno 2024 per la prima fase di messa in sicurezza eseguita dal Comune, ed euro 750.000,00 per l’anno 2025, per l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza e di restauro di un tratto di mura medievali in prossimità della Porta San Felice, al fine di consentire il ripristino della viabilità principale e di favorire la fruizione culturale delle strutture espositive e dei siti archeologici del territorio.(9)
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Volterra, e fra essi e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio (SABAP) per le province di Pisa e Livorno, che disciplinino le modalità e i contenuti dell’intervento di ricostruzione e valorizzazione delle mura medievali da parte del Comune, nonché le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo(9)
2 bis. Con accordo di valorizzazione pluriennale ai sensi dell’
articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’
articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), fra la Regione Toscana, il Comune di Volterra e la SABAP, sono disciplinate le modalità di coordinamento fra gli enti per il prosieguo delle operazioni di restauro.(10)
articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’
articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), fra la Regione Toscana, il Comune di Volterra e la SABAP, sono disciplinate le modalità di coordinamento fra gli enti per il prosieguo delle operazioni di restauro.(10)3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 di cui euro 250.000,00 per l’anno 2024 ed euro 750.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024–2026, annualità 2024 e 2025.
Art. 12
Contributo straordinario al Comune di Bibbona per il restauro del “Forte di Bibbona”
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Bibbona un contributo straordinario fino a un massimo di euro di euro 700.000,00, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2025 ed euro 500.000,00 per l’anno 2026, per concorrere alle spese per il restauro dell’immobile denominato “Forte di Bibbona”, in vista di una valorizzazione del bene e dell’area adiacente come sede del Laboratorio internazionale per lo studio dei borghi, centro espositivo e museale e nuovo centro culturale del luogo.
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Bibbona, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2025 ed euro 500.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024–2026, annualità 2025 e 2026.
Art. 13
Contributo straordinario al Comune di Santa Fiora per interventi di recupero e valorizzazione del Palazzo Sforza
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Santa Fiora un contributo straordinario fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 400.000,00 per l’anno 2025 ed euro 200.000,00 per l’anno 2026, per concorrere al finanziamento degli interventi di recupero e valorizzazione del Palazzo Sforza. (14)
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Santa Fiora, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.(15)
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 600.000,00 di cui euro 400.000,00 per l’anno 2025 ed euro 200.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024–2026, annualità 2025 e 2026.
Art. 14
Contributo straordinario al Comune di Mulazzo per restauro e recupero funzionale del “Teatrino Malaspina”
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Mulazzo un contributo straordinario fino a un massimo di euro 523.000,00 per l’anno 2025, (1) per portare a termine gli interventi di recupero e valorizzazione dell'edificio ex oratorio Immacolata Concezione, denominato “Teatrino Malaspina”, già intrapresi, e realizzarne altresì la completa rifunzionalizzazione.
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Mulazzo, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 523.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025. (2)
Art. 15
Contributo alla Fondazione Sipario Toscana onlus per lavori di rifacimento e ristrutturazione degli edifici della Città del Teatro a Cascina
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Sipario Toscana onlus un contributo fino a un massimo di complessivi euro 150.000,00 per il biennio 2024-2025, finalizzato al sostegno delle spese per i lavori di rifacimento e ristrutturazione degli edifici della Città del teatro a Cascina.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo tra la Regione Toscana e il Comune di Cascina, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte fino a un massimo di euro 105.000,00 per l'anno 2024 ed euro 45.000,00 per l'anno 2025 con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024 e 2025”.
Art. 16
Contributi straordinari per il rifacimento, il recupero e il ripristino dell’utilizzabilità di impianti sportivi esistenti o per la realizzazione di nuovi impianti
1. La Giunta regionale, al fine di sostenere la diffusione dello sport sul territorio regionale in territori caratterizzati da assenza o grave fatiscenza degli impianti, è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:
a) al Comune di Fucecchio, fino a un massimo di euro 200.000,00 per l’anno 2024, per concorrere alle spese per i lavori di ristrutturazione ai fini della messa a norma e messa in sicurezza dello stadio comunale “Filippo Corsini”;
b) al Comune di Castiglione della Pescaia, fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 350.000,00 per l'anno 2025 ed euro 350.000,00 per l'anno 2026, per concorrere alle spese per i lavori di ammodernamento ed efficientamento energetico dello stadio comunale “A. Belli” in località Casa Mora;
c) al Comune di Buggiano, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2025, per concorrere alle spese per il rifacimento della pista di atletica e aree connesse dello stadio comunale “Alberto Benedetti”;
e) al Comune di Incisa e Figline Valdarno, fino a un massimo di euro 575.000,00 (4) per l'anno 2025, per concorrere alle spese per opere di ristrutturazione e riqualificazione del centro sportivo del “Madonnino”;
f) al Comune di Monte Argentario, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2025, per concorrere alle spese per la realizzazione di un nuovo impianto di atletica leggera in località Le Piane;
g) al Comune di Reggello, fino a un massimo di euro 220.000,00 per l'anno 2025, per la realizzazione di una nuova struttura a copertura di un'area dell’impianto comunale per il gioco del tennis;
h) al Comune di Vicopisano, fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2025, per interventi di messa in sicurezza dello stadio “Urbino Taccola” in località Uliveto Terme;
i) al Comune di Ponte Buggianese, fino a un massimo di euro 70.000,00 per l'anno 2025, per gli interventi di ristrutturazione dello stadio “Sandro Pertini”.
2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 200.000,00 per l’anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024. (5)
3 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettere b), c), e da e) a i), fino a un massimo complessivo di euro 2.715.000,00 nel periodo 2025 – 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025 – 2027, secondo la seguente ripartizione:
a)
per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 350.000,00 per l’anno 2025 ed euro 350.000,00 per l’anno 2026;
b)
per l’intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2025;
c)
per l’intervento di cui al comma 1, lettera e), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2025;
d)
per l’intervento di cui al comma 1, lettera f), fino a un massimo di euro 575.000,00 per l’anno 2025;
e)
per l’intervento di cui al comma 1, lettera g), fino a un massimo di euro 220.000,00 per l’anno 2025;
f)
per l’intervento di cui al comma 1, lettera h), fino a un massimo di euro 150.000,00 per l’anno 2025;
g) per l’intervento di cui al comma 1, lettera i), fino a un massimo di euro 70.000,00 per l’anno 2025.(6)
3 ter. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026. (19)
Art. 17
Contributo straordinario al Comune di Fauglia per la costruzione di una nuova sede dell’Istituto comprensivo Giovanni Mariti
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Fauglia un contributo straordinario fino a un massimo di euro 1.700.000,00, di cui euro 500.000,00 per l’anno 2026, euro 1.000.000,00 per l’anno 2027 ed euro 200.000,00 per l’anno 2028,(22) per concorrere alle spese necessarie per la costruzione di una nuova sede dell’Istituto comprensivo Giovanni Mariti, nel territorio del medesimo Comune.
2. Sono ammesse a finanziamento le voci di spesa riportate nel quadro tecnico economico allegato all’atto di approvazione del progetto esecutivo dell’opera di cui al comma 1 inviato alla Giunta regionale.
3. L’erogazione della somma assegnata è effettuata dalla competente struttura regionale a seguito di presentazione di richiesta di pagamento da parte del Comune di Fauglia accompagnata dagli stati di avanzamento lavori (SAL) e dalla relativa documentazione amministrativa e contabile.
4. Il Comune di Fauglia può richiedere l’anticipazione del 20 per cento della somma ammessa a contributo, successivamente all’aggiudicazione dei lavori. Le successive erogazioni avvengono a seguito di richiesta dell’ente assegnatario, alla quale devono essere allegati i relativi giustificativi di spesa. Nei casi in cui, a seguito dell’approvazione della giustificazione della spesa finale e del certificato di regolare esecuzione o del collaudo dei lavori da parte della stazione appaltante, risulti una spesa finale minore rispetto a quella ammessa a contributo, la competente struttura regionale ridetermina la somma ammessa a contributo, economizzando gli importi non spesi.
5. Il contributo deve essere rendicontato entro il 31 dicembre 2028.(23) In caso di mancata osservanza del termine si provvede alla revoca del contributo per la quota non rendicontata.
6. Entro il 31 dicembre 2029 (23)il Comune di Fauglia deve approvare il collaudo o il certificato di regolare esecuzione dei lavori. Qualora tale termine non venga rispettato si provvede alla revoca del contributo e al recupero delle somme già erogate.
7. L’impegno finanziario del contributo è subordinato alla effettiva approvazione, da parte del Comune di Fauglia, del progetto esecutivo dell'opera di cui al comma 1, e alla presentazione alla competente struttura regionale, da parte del Comune stesso, del piano di copertura finanziaria dei costi del quadro economico allegato all'atto comunale di approvazione del progetto.
8. L’edificio, realizzato anche con il contributo straordinario, deve essere mantenuto ad uso scolastico per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, a pena di decadenza del beneficiario dal finanziamento e di recupero delle somme erogate.
9. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.700.000,00, di cui euro 500.000,00 per l’anno 2026, euro 1.000.000,00 per l’anno 2027 ed euro 200.000,00 per l’anno 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026 – 2028. (17)
Art. 18
Contributo al Comune di Massarosa per la riapertura della strada comunale “Via del Monte di Balbano”
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Massarosa un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 1.000.000,00, di cui euro 300.000,00 per l’anno 2026 ed euro 700.000,00 per l’anno 2027,(20) per sostenere le spese di realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria necessari al ripristino della sicurezza di tratti della strada comunale denominata “Via del Monte di Balbano”, nel settore sudorientale del Comune medesimo, in condizioni di grave dissesto.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Massarosa, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.000.000,00, di cui euro 300.000,00 per l’anno 2026 ed euro 700.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2026 - 2028, annualità 2026 e 2027. (21)
Art. 19
Contributo straordinario al Comune di Calci per l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza dell’asse viario “Certosa-Pieve”
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Calci un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2025, per sostenere le spese necessarie alla manutenzione straordinaria dell’asse viario “Certosa-Pieve”, dalla Pieve di Calci in Via Roma all’incrocio della strada provinciale 24 e del palazzo del Comune.
2 . La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Calci, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024–2026, annualità 2025.
Art. 20
Contributo straordinario al Comune di Cascina per i lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria delle strade pubbliche di accesso all'Osservatorio gravitazionale europeo
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cascina un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 280.000,00 per l'anno 2025, per concorrere alle spese per gli interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità pubblica necessari a realizzare un collegamento tra l’Osservatorio gravitazionale europeo (European Gravitational Observatory “EGO”), con sede a Cascina, la SP 31 “Cucigliana Lorenzana” e l'uscita di Lavoria della strada di grande comunicazione (SGC) FI-PI-LI.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, concorrono, altresì, il Comune di Collesalvetti e il consorzio pubblico EGO, secondo quanto stabilito dal protocollo d'intesa stipulato fra i medesimi enti, la Regione Toscana e il Comune di Cascina.
3. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana ed il Comune di Cascina, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione. Tale accordo disciplina, altresì, le modalità di verifica da parte del Comune di Cascina rispetto all'adempimento degli impegni relativi alle opere ed interventi effettuati, come definiti nel protocollo d'intesa di cui al comma 2, nonché le successive modalità di ripartizione del contributo regionale fra gli altri soggetti firmatari.
4. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 280.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024–2026, annualità 2025.
Art. 21
Contributo straordinario alla Città metropolitana di Firenze per il completamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica per il nuovo ponte sull'Arno nel Comune di Figline e Incisa Valdarno
1. Per il completamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica per il nuovo ponte sul fiume Arno nel Comune di Figline e Incisa Valdarno di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021), la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Città metropolitana di Firenze un contributo straordinario fino all'importo massimo di euro 40.000,00 per l'anno 2025.
2. Le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1 sono disciplinate nell'accordo di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della l.r. 97/2020 .
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 40.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024–2026, annualità 2025.
Art. 22
Contributo straordinario per la ristrutturazione del palazzo civico di via Garibaldi nel Comune di Magliano in Toscana
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Magliano in Toscana un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 300.000,00 per l’anno 2025 ed euro 400.000,00 per l’anno 2026, per la ristrutturazione del palazzo civico in via Garibaldi.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Magliano in Toscana, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 300.000,00 per l’anno 2025 ed euro 400.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024–2026, annualità 2025 e 2026.
Art. 23
Contributo straordinario al Comune di Talla per interventi strutturali e di miglioramento sismico del Palazzo comunale
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare al Comune di Talla un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 100.000,00 per l'anno 2025 ed euro 100.000,00 per l'anno 2026, per il secondo stralcio degli interventi strutturali e di miglioramento sismico del Palazzo comunale.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Talla, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere della spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 100.000,00 per l'anno 2025 ed euro 100.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024–2026, annualità 2025 e 2026.
Art. 24
Contributo straordinario alla Congregazione Benedettina di Santa Maria di Monte Oliveto Maggiore per interventi di restauro della “Casa ospiti San Benedetto” dell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Congregazione Benedettina di Santa Maria di Monte Oliveto Maggiore, nel Comune di Asciano, un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 150.000,00 per l’anno 2024 ed euro 50.000,00 per l’anno 2025, per il sostegno alle spese di interventi di restauro della “Casa ospiti San Benedetto” dell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore.
2. L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione alla competente struttura della Giunta regionale di un piano di intervento munito dei necessari titoli autorizzativi. La medesima struttura accerta altresì l’iscrizione nel pubblico registro delle persone giuridiche tenuto presso la prefettura ove la Congregazione ha sede.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 150.000,00 per l’anno 2024 ed euro 50.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024–2026, annualità 2024 e 2025.
Art. 25
Manutenzione straordinaria della pista di emergenza tra i Comuni di Fosciandora e Barga
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Fosciandora un contributo straordinario fino a un massimo di euro 197.000,00, di cui euro 17.000,00 per l’anno 2024 ed euro 180.000,00 per l’anno 2025, per la manutenzione straordinaria della pista di emergenza che garantisce il collegamento tra i Comuni di Fosciandora e Barga.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Fosciandora, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere della spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 197.000,00, di cui euro 17.000,00 per l’anno 2024 ed euro 180.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024–2026, annualità 2024 e 2025.
Art. 26
Contributo al Comune di Terranuova Bracciolini per interventi di sistemazione della viabilità di accesso a strutture sanitarie e alloggi di edilizia residenziale pubblica
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Terranuova Bracciolini un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 150.000,00 per l’anno 2025, per realizzare interventi di sistemazione della viabilità di accesso alla sede della Clinica di riabilitazione Toscana S.p.A. e la realizzazione di nuovi posteggi, anche a servizio della struttura, in prossimità della sede della Misericordia e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Terranuova Bracciolini, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 150.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024–2026, annualità 2025.
Art. 27
Contributo straordinario al Comune di Castelnuovo di Garfagnana per i servizi conoscitivi e le indagini preliminari propedeutici all’attività di progettazione dei lavori di collegamento fra la variante alla SR 445 e il centro abitato di Castelnuovo di Garfagnana
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Castelnuovo di Garfagnana un contributo straordinario, fino un massimo di euro 150.000,00 per l’anno 2024, al fine di contribuire alla spesa relativa ai servizi conoscitivi e alle indagini preliminari propedeutici alla progettazione dei lavori di collegamento della variante fra la variante alla strada regionale SR 445 e il centro abitato di Castelnuovo di Garfagnana.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Castelnuovo di Garfagnana, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 150.000,00 sull’annualità 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Mobilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024.
Art. 28
Contributo al Comune di Marliana per interventi di recupero del complesso edilizio per servizi di ambito sanitario e socio sanitario in frazione Montagnana Pistoiese
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Marliana un contributo straordinario fino a un massimo di euro 130.000,00 per l’anno 2025, per interventi di recupero del complesso edilizio per servizi di ambito sanitario e socio sanitario in frazione Montagnana Pistoiese.
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Marliana, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.(7)
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 130,000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2025.
Art. 29
Contributo straordinario al Comune di Bucine per interventi sull'attuale sede della RSA comunale “Fabbri Bicoli” e per la progettazione di una nuova sede della stessa(11)
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Bucine i seguenti contributi straordinari relativi alla residenza sanitaria assistenziale (RSA) comunale “Fabbri Bicoli”:
a)
fino a un massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2025, per la compartimentazione dell’immobile sede attuale della RSA in blocchi indipendenti dal punto di vista sismico e strutturale;
b)
fino a un massimo di euro 150.000,00 per l’anno 2026, per sostenere le spese di manutenzione relative alla messa a norma dell'impianto antincendio dell'immobile sede della RSA comunale “Fabbri Bicoli”;
c)
fino a un massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2026, per sostenere le spese di progettazione afferenti alla realizzazione, nelle immediate vicinanze dell'attuale RSA, di una nuova sede della stessa.
2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Bucine, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione. L'erogazione del contributo di cui al comma 1, lettera c), è in ogni caso successiva all'effettiva acquisizione al patrimonio comunale del terreno nelle immediate vicinanze dell'attuale sede della RSA.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 750.000,00, di cui euro 300.000,00 per l’anno 2025 ed euro 450.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte come segue:
a)
fino a un massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 03 “Interventi per gli anziani”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.
b)
fino a un massimo di euro 150.000,00 con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 03 “Interventi per gli anziani”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026;
c)
fino a un massimo di euro 300.000,00 con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 03 “Interventi per gli anziani”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026.
Art. 30
Contributo al Comune di Sarteano per manutenzione straordinaria della RSA comunale
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sarteano un contributo straordinario fino a un massimo di euro 150.000,00 (12) per concorrere alle spese di messa in sicurezza dell’immobile sede della RSA comunale, nonché per indagini diagnostiche ai fini di una valutazione delle caratteristiche strutturali dell’edificio rispetto alla vulnerabilità e al rischio sismico.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Sarteano, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 150.000,00, si fa fronte:
a)
fino a un massimo di euro 100.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 03 “Interventi per gli anziani”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024–2026, annualità 2025;
b) fino a un massimo di euro 50.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 03 “Interventi per gli anziani”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026.(13)
Art. 31
Contributo straordinario al Comune di Castel San Niccolò per adeguamento impianti di riscaldamento alloggi di edilizia residenziale pubblica
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Castel San Niccolò un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2025, finalizzato all’adeguamento degli impianti di riscaldamento del complesso abitativo di edilizia residenziale pubblica denominato “ex Collegio dei Salesiani”.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Castel San Niccolò, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 150.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2025.
CAPO II
Attuazione impegni con il Governo a seguito di esame leggi regionali. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 17/2024
Art. 32
Rapporto di lavoro del responsabile di zona. Modifiche all’articolo 64 bis della l.r. 40/2005
1. Al comma 5 bis dell’articolo 64 bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), dopo le parole: “
è elevato
” sono inserite le seguenti: “su istanza dell’interessato
”.Art. 33
Misure per la circolazione dei crediti. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 17/2024
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 14 maggio 2024, n. 17 (Disposizioni in materia di promozione della circolazione dei crediti fiscali), è inserito il seguente:
“
1 bis. L’acquisto dei crediti è consentito alle seguenti condizioni:
a) le risorse finanziarie impiegate dagli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate non inclusi nell’elenco di cui al
comma 2 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) per l’acquisto dei crediti fiscali edilizi sono provenienti esclusivamente dalle disponibilità dei propri bilanci, e non surrettiziamente da soggetti pubblici invece inclusi in detto elenco;
b) le tipologie di crediti d’imposta acquisibili sono limitate a quelle rientranti tra le fattispecie di deroga al divieto di cessione tassativamente previste all’
articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'
articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020
, n.
77 ), convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 aprile 2023, n. 38 .
”.Art. 34
Accantonamento nei fondi rischi. Ulteriori modifiche all’articolo 2 della l.r. 17/2024
1. Al comma 5 dell’articolo 2 della l.r. 17/2024 , dopo le parole: “
bilancio di esercizio
”, sono inserite le seguenti: “, nel rispetto della disciplina del codice civile,
”.CAPO III
Disposizioni finali
Art. 35
Copertura finanziaria
1. Dall’attuazione degli articoli 1, 32, 33 e 34 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni della presente legge si fa fronte con le maggiori entrate e le riduzioni di spesa apportate al bilancio di previsione 2024-2026 con la legge regionale di seconda variazione.
Art. 36
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Note del Redattore:
Comma aggiunto con l.r. 24 dicembre 2024, n. 58 , art. 17. e poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 13.
Comma prima sostituito con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 64 e poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 51.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



