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Legge regionale 9 ottobre 2024, n. 38

Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2024–2026.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 14 ottobre 2024

Art. 11
Contributo straordinario al Comune di Volterra per l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza e di restauro(8)

Parole così sostituite con l.r. 7 maggio 2025, n. 23, art. 49.

di un tratto di mura medievali
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Volterra un contributo straordinario fino a un massimo di euro 1.000.000,00 di cui euro 250.000,00 per l’anno 2024 per la prima fase di messa in sicurezza eseguita dal Comune, ed euro 750.000,00 per l’anno 2025, per l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza e di restauro di un tratto di mura medievali in prossimità della Porta San Felice, al fine di consentire il ripristino della viabilità principale e di favorire la fruizione culturale delle strutture espositive e dei siti archeologici del territorio.(9)

Comma così sostituito con l.r. 7 maggio 2025, n. 23, art. 49.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Volterra, e fra essi e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio (SABAP) per le province di Pisa e Livorno, che disciplinino le modalità e i contenuti dell’intervento di ricostruzione e valorizzazione delle mura medievali da parte del Comune, nonché le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo(9)

Comma così sostituito con l.r. 7 maggio 2025, n. 23, art. 49.

2 bis. Con accordo di valorizzazione pluriennale ai sensi dell’Sito esternoarticolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), fra la Regione Toscana, il Comune di Volterra e la SABAP, sono disciplinate le modalità di coordinamento fra gli enti per il prosieguo delle operazioni di restauro.(10)

Comma inserito con l.r. 7 maggio 2025, n. 23, art. 49.

3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.000.000,00 di cui euro 250.000,00 per l’anno 2024 ed euro 750.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024–2026, annualità 2024 e 2025.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.