Il testo coordinato è in preparazione e verrà pubblicato quanto prima
Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61
Testo unico del turismo.
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 8 gennaio 2025
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visti l’articolo 3, commi 3 e 3 bis, e l’articolo 4, comma 1, lettere e), l), m), n), n bis), o), v) e z), dello Statuto;
Vista la

Vista la

Vista la

Visto il


Visto il


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
Considerato che:
1. Occorre rispondere alle esigenze di riforma della disciplina del turismo, che derivano sia dall’evoluzione sempre più repentina del sistema economico, sia dai mutamenti nella domanda e nell’offerta, dal ruolo ormai predominante assunto dalla digitalizzazione, nonché dalla necessità di adeguare il modello di governance del sistema, nell’ottica della semplificazione e della maggiore organicità della disciplina;
2. Al fine di definire compiutamente il sistema di “governance” del turismo, si prevede che le funzioni di informazione e accoglienza turistica, nonché quelle di livello locale relative al sistema informativo regionale del turismo siano esercitate dai comuni associati nelle comunità d'ambito turistico, come definite nell’allegato A, fermo restando che tutte le altre funzioni amministrative di livello locale in materia di turismo sono attribuite ai comuni;
3. Al fine di definire compiutamente il sistema di detenzione, gestione e analisi dei dati relativi al turismo, si prevede la definizione del sistema informativo e dell’ecosistema digitale del turismo, nonché dell’Osservatorio turistico regionale (OTR);
4. Al fine di ampliare la gamma dei servizi offerti dalle strutture alberghiere, oltre alla possibilità di esercitare anche al pubblico le attività di somministrazione di alimenti e bevande, di vendita al dettaglio e di centro benessere, purché nell’osservanza delle rispettive normative di settore, e alla messa a disposizione di saune, bagni turchi, bagni a vapore ad uso esclusivo degli ospiti, si prevede la possibilità di mettere a disposizione degli ospiti le attrezzature per attività ludico-motorie e fitness, nonché la predisposizione di locali destinati ad attività temporanee di “smart working”; per consentire poi un margine di flessibilità nell’offerta di ospitalità aumentando, entro limiti definiti, la propria capacità ricettiva; si prevede la possibilità di associare nella gestione civili abitazioni che sono nella disponibilità e nelle vicinanze della struttura alberghiera, purché ai fini dell’esercizio dell’attività si proceda al mutamento della relativa destinazione d’uso e a patto che sia garantito all’ospite, non solo l’utilizzo dei servizi della struttura alberghiera, ma anche lo standard qualitativo corrispondente al livello di classificazione dell’albergo; per coniugare a livelli di eccellenza l’attività di ospitalità con quella formativa, si introduce la tipologia di struttura denominata “academy hotel”;
5. Al fine di conferire dignità autonoma alle strutture ricettive all’aperto, campeggi, villaggi turistici, aree di sosta camper e marina resort, esse vengono disciplinate all’interno di un capo apposito;
6. Si chiarisce, con particolare riferimento all’articolo 28, comma 2, che le strutture ancorate al suolo presenti all’interno dei campeggi sono realizzate in conformità alla l.r. 65/2014 , con la preliminare acquisizione dell’idoneo titolo edilizio, mentre le strutture di cui all’articolo 136, comma 1, lettera e bis), della l.r. 65/2014 seguono la disciplina dell’attività edilizia libera;
7. Nel confermare la disciplina vigente in materia di strutture ricettive extra-alberghiere per l’ospitalità collettiva, case per ferie, ostelli, rifugi escursionistici, rifugi alpini e bivacchi fissi, si estende alle imprese la possibilità di gestire i rifugi alpini ed i rifugi escursionistici;
8. Al fine di qualificare l’offerta di ospitalità da parte delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, si prevede che l’attività di affittacamere e di bed and breakfast, che sono per definizione strutture ricettive turistiche, siano esercitate esclusivamente in forma imprenditoriale e che, conseguentemente, ai fini urbanistici la destinazione d’uso delle relative abitazioni debba essere turistico-ricettiva; resta ferma la facoltà di locare anche solo una porzione dell’unità immobiliare ad uso abitativo, sia per finalità turistiche, ai sensi dell’


9. Al fine di definire la peculiare tipologia di struttura ricettiva denominata “albergo diffuso”, si stabilisce che essa consista nell’aggregazione di alloggi insediabili in aree scarsamente popolate, localizzate nei centri storici e aree assimilate riconosciute dagli strumenti urbanistici, nei borghi e nei nuclei insediativi in ambito costiero;
10. Al fine di ampliare l’offerta di servizi da parte dei residence, si prevede che essi possano somministrare alle persone alloggiate e ai loro ospiti anche gli alimenti, oltre che le bevande;
11. In conformità a quanto previsto dall’


12. Inoltre, al fine di perseguire la corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale e la preservazione del tessuto sociale dei comuni a più alta densità turistica, vengono introdotte disposizioni che attribuiscono a tali comuni la facoltà di adottare un regolamento in cui individuare criteri e limiti allo svolgimento dell’attività di locazione breve per finalità turistiche. In tale contesto, con l’obiettivo di contrastare la scarsità di alloggi a canoni accessibili destinati alla locazione a lungo termine ed in coerenza con i recenti pronunciamenti della Corte di giustizia dell’Unione europea (v. sentenza 22 settembre 2020, cause riunite C-724/18 e C-727/18, Cali Apartments), si prevede che, nei comuni che adottano il sopracitato regolamento, l’esercizio di tale attività sia subordinato al rilascio di una specifica autorizzazione;
13. Al fine di garantire la parità di trattamento tra le agenzie di viaggio e turismo che operano esclusivamente “on line” e quelle tradizionali, si stabilisce che le prime siano assoggettate alla medesima disciplina, per quanto compatibile, a cui sono soggette le seconde, ad eccezione della disponibilità di un locale per l’esercizio dell’attività; viene altresì disciplinato il procedimento di abilitazione a direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, in conformità all’articolo 20 dell’allegato 1 al

14. In conformità a quanto previsto dalla

15. Con riferimento alle professioni di accompagnatore turistico e di guida ambientale, nel rispetto delle attribuzioni statali in materia di professioni, si conferma la disciplina previgente, ribadendo al contempo la qualificazione della stessa come transitoria e cedevole rispetto ad eventuali successivi provvedimenti statali che dovessero intervenire a regolamentare le predette professioni;
16. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
TITOLO I
Sistema organizzativo del turismo
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge disciplina il sistema organizzativo del turismo della Regione Toscana, le imprese turistiche e, per quanto di competenza, le locazioni turistiche e le professioni del turismo.
2. La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, interviene in particolare per:
a) riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico sostenibile, la promozione e la valorizzazione del territorio;
b) definire gli strumenti della politica del turismo, individuando gli obiettivi per la valorizzazione e per lo sviluppo del sistema turistico toscano, anche in sinergia con il sistema agrituristico di cui alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);
c) promuovere e valorizzare, sul mercato locale, nazionale ed estero, l'immagine unitaria del sistema turistico toscano e di ciascuna delle sue parti;
d) favorire accordi e collaborazioni con una pluralità di soggetti, tra cui lo Stato, le regioni, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le università degli studi;
e) definire e attuare politiche di gestione coordinata delle risorse turistiche, valorizzando anche il patrimonio storico, monumentale, naturalistico, culturale, rurale, sportivo e termale della regione;
f) favorire il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta turistico-ricettiva e della stagionalità turistica, anche attraverso il sostegno all'innovazione tecnologica e organizzativa del settore;
g) sostenere il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico che applicano la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, investono sulla sicurezza e rispettano la disciplina contrattuale, nazionale e integrativa, dei rapporti di lavoro, al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi turistici, con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese, anche mediante l’individuazione di sistemi incentivanti per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro e per l’emersione e la regolamentazione dei rapporti di lavoro non dichiarati;
h) favorire il rafforzamento strutturale del sistema di offerta turistica, anche attraverso azioni di informazione e qualificazione professionale degli operatori;
i) promuovere l'accessibilità alle strutture e ai servizi turistici delle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, al fine della fruizione del patrimonio turistico toscano;
j) orientare le politiche finalizzate alla realizzazione di un turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale;
k) riconoscere, promuovere e valorizzare tutte le forme di turismo tematico o settoriale;
l) favorire la fruizione del patrimonio e dei servizi turistici al fine della tutela del consumatore;
m) supportare gli enti deputati ai controlli nel contrasto all’abusivismo nel settore turistico, con particolare riferimento sia alle imprese sia alle professioni;
n) promuovere e sviluppare gli strumenti digitali per la promozione turistica e il marketing turistico e, a questi fini, organizzare la raccolta, la gestione, la condivisione e l'analisi dei dati e delle dinamiche dei flussi turistici, nonché della sostenibilità ambientale, economica e sociale di questi ultimi.
Art. 2
Diritti del turista
1. La Regione, attraverso le politiche di settore, tutela i diritti del turista in armonia con quanto previsto dal
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'
articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 ), dal
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'
articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 , nonché in attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), dalla direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, nonché dal Codice mondiale di etica del turismo adottato nel 2001 dall’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni unite (World tourism organization “UNWTO”) con risoluzione A/RES/56/212.




2. La Regione, nell’ambito delle politiche di cui al comma 1, favorisce il rispetto del principio di trasparenza nell’offerta dei prodotti turistici, del diritto del turista ad essere informato in modo completo e veritiero sugli elementi che compongono il prodotto turistico, nonché del diritto alla protezione dei dati personali che dovessero rendersi oggetto di trattamento e profilazione nel contesto dell’esperienza turistica.
3. La Regione, attraverso i suoi organi competenti, promuove la redazione della Carta del Turista quale strumento volto a fornire informazioni coordinate e integrate sull'offerta turistica regionale, per favorire la valorizzazione delle risorse culturali, ambientali e sportive, la sostenibilità dei flussi turistici e l'adozione di buone pratiche di fruizione responsabile del territorio.
Art. 3
Turismo accessibile
1. In attuazione dell'articolo 30 della convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla Repubblica italiana con
legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), la Regione assicura alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, o con comprovate forme di intolleranza alimentare, la fruizione dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, affinché ricevano il medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture che soffrono di temporanea mobilità ridotta.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni di persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.
3. Al fine di facilitare la fruizione dell'offerta turistica da parte delle persone disabili, le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari pubblicano le informazioni sull'accessibilità delle strutture e degli stabilimenti medesimi, utilizzando l’apposita piattaforma telematica predisposta dai competenti uffici della Giunta regionale, con le modalità previste nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 5.
4. Per la stessa finalità di cui al comma 3, chi esercita la locazione per finalità turistiche, sia in forma imprenditoriale, sia non imprenditoriale, comunica ai competenti uffici della Giunta regionale le informazioni sull'accessibilità utilizzando l’apposita piattaforma telematica, con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 4
Turismo sostenibile
1. La Regione promuove l’obiettivo di un turismo sostenibile, improntato ad un uso razionale delle risorse energetiche, alla riduzione degli sprechi, allo sviluppo dell’economia circolare e alla realizzazione di progetti che puntano al raggiungimento di tale obiettivo.
2. La Regione tutela il principio di biodiversità, promuovendo un sistema turistico orientato alla trasformazione verde e alla piena sostenibilità di processi e prodotti e, nel rispetto del piano paesaggistico regionale, promuove la tutela e la valorizzazione del paesaggio, integrando la fruizione turistica con la salvaguardia delle risorse territoriali, ambientali e culturali, in funzione di un modello di turismo lento e legato al territorio.
3. La Regione, in attuazione del comma 2, valorizza l’offerta turistica di tipo rurale, delle aree interne e dei borghi, che consente al turista di instaurare un legame di qualità con l’ambiente naturale, in favore del benessere fisico ed emotivo.
4. La Regione promuove il cicloturismo con l’obiettivo di sviluppare un’offerta turistica integrata e sostenibile ed incentiva, a tal fine, la creazione di una rete di strutture e servizi per garantire un’esperienza di qualità associata a tale tipologia di turismo, incentrata sulla valorizzazione del territorio e delle risorse locali.
5. La Regione promuove azioni volte all'orientamento dei flussi turistici per allargare i periodi di fruizione e per allentare l’eccessiva pressione sulle destinazioni, nel rispetto dei luoghi ed in armonia con il tessuto sociale, la comunità degli operatori e dei lavoratori del settore e dei diritti della comunità residente.
Art. 5
Regolamento di attuazione
1. Il regolamento di attuazione della presente legge, di seguito definito “regolamento”, disciplina in particolare:
a) le modalità con cui le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari pubblicano informazioni sull’accessibilità delle strutture medesime, di cui all’articolo 3, comma 3;
b) le modalità di erogazione dei servizi di prenotazione da parte degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), di cui all’articolo 17, comma 6;
c) le caratteristiche degli IAT e gli standard dei relativi servizi, di cui all’articolo 17, comma 7, lettera a);
d) i segni distintivi degli IAT, di cui all’articolo 17, comma 7, lettera b);
e) le modalità per la costruzione dei contenuti informativi e per la loro diffusione, di cui all’articolo 17, comma 7, lettera c);
f) i contenuti e le modalità per la profilazione degli utenti dei servizi di informazione e accoglienza turistica, di cui all’articolo 17, comma 7, lettera d);
g) le modalità per la profilazione dei turisti ai fini delle attività di promozione turistica digitale e marketing turistico digitale, di cui all'articolo 18, comma 4;
h) i requisiti e gli obblighi riguardanti i soggetti terzi a cui le comunità d'ambito turistico, di cui all’allegato A, possono affidare i servizi di informazione e accoglienza turistica, di cui all’articolo 17, comma 7, lettera e);
i) i requisiti, le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive alberghiere, di cui all’articolo 21, comma 6;
j) i requisiti, le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive all’aperto, di cui all’articolo 27, comma 6;
k) i requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi delle strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva, di cui all’articolo 34, comma 4;
l) i requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, di cui all’articolo 41, comma 5;
m) i requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi dei residence, di cui all’articolo 46, comma 6;
n) i requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi degli alberghi diffusi, di cui all’articolo 47, comma 13;
o) i requisiti minimi obbligatori per ogni livello di classificazione delle strutture ricettive, di cui all’articolo 51, comma 1;
p) le caratteristiche delle opere da realizzare su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico ricreativa, di cui all’articolo 65, comma 5;
q) gli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, di cui all’articolo 65, comma 6;
r) i titoli di studio per l’accesso diretto all’esame per l’esercizio della professione di accompagnatore turistico, di cui all’articolo 96, comma 1, lettera a), numero 1);
s) le articolazioni della professione di guida ambientale, di cui all’articolo 102, comma 2;
t) i titoli di studio universitari per l’accesso diretto all’esame per l’esercizio della professione di guida ambientale, di cui all’articolo 103, comma 1, lettera a), numero 2).
CAPO II
Governance del turismo
Art. 6
Funzioni della Regione
1. Nella materia del turismo, di cui alla presente legge, sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le funzioni e i compiti concernenti:
a) la programmazione delle politiche a favore dello sviluppo sostenibile e competitivo del turismo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;
b) l'omogeneità dei servizi e delle attività inerenti all'offerta turistica regionale;
c) le attività di promozione turistica e di marketing turistico, rivolte alla domanda nazionale ed estera, anche mediante l'utilizzo di piattaforme e canali digitali e la profilazione degli utenti;
d) lo sviluppo e l’implementazione del sistema informativo regionale del turismo di cui all’articolo 13;
e) la definizione del marchio collettivo della destinazione toscana e del relativo regolamento d’uso, che prevede l’utilizzo del marchio da parte delle comunità d'ambito turistico insieme alla propria denominazione;
f) il coordinamento delle attività di informazione e accoglienza turistica esercitate dalle comunità d'ambito turistico;
g) la formazione e la qualificazione professionale degli operatori turistici, ai sensi della normativa regionale di settore.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettere c), d) ed f), la Regione si avvale di Toscana Promozione Turistica, di cui alla legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”) e di Fondazione Sistema Toscana, di cui alla legge regionale 13 novembre 2018, n. 61 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010 ), di seguito definite “agenzie regionali.”.
Art. 7
Funzioni della Città metropolitana di Firenze
1. La Città metropolitana di Firenze, nell’ambito delle funzioni fondamentali attribuitele dalla
legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), esprime il proprio indirizzo, tramite gli strumenti di pianificazione strategica, per orientare l’attività di informazione e accoglienza turistica esercitata da parte dei comuni associati nelle comunità d'ambito turistico ricomprese interamente nel proprio territorio.

2. I comuni associati nelle comunità d'ambito turistico ricomprese interamente nel territorio della Città metropolitana di Firenze possono avvalersi di quest’ultima, tramite convenzione ai sensi dell’
articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e degli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 9.

Art. 8
Funzioni dei comuni
1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative in materia di:
a) associazioni pro-loco;
b) strutture ricettive, inclusa la classificazione;
c) locazioni turistiche;
d) stabilimenti balneari;
e) agenzie di viaggio e turismo;
f) professioni turistiche.
2. Nell’ambito delle comunità d'ambito turistico, le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate in forma associata dai comuni che ne fanno parte.
Art. 9
Funzioni dei comuni da esercitarsi in forma associata a livello di comunità d'ambito turistico
1. Sono attribuiti ai comuni, che li esercitano in forma associata a livello di comunità d'ambito turistico definite dall’allegato A (Comunità di ambito turistico) di cui all’articolo 147, le seguenti funzioni e compiti:
a) funzioni di informazione e accoglienza relativa all’offerta turistica del territorio della comunità d'ambito turistico;
b) compiti di programmazione e monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione, avvalendosi della consulta di cui all’articolo 10;
c) funzioni di livello locale in materia di sistema informativo regionale del turismo, di cui all’articolo 13.
2. L’esercizio in forma associata è effettuato mediante la stipula di una convenzione ai sensi dell’
articolo 30 del d.lgs. 267/2000 e degli articoli 20, 21 e 22 della l.r. 68/2011 tra i comuni della comunità d'ambito turistico, oppure mediante previsione statutaria tramite unioni di comuni.

3. L’esercizio in forma associata mediante convenzione comporta l’individuazione del comune capofila della comunità d'ambito turistico, quale responsabile della gestione associata. L’individuazione dell’ente locale responsabile, comune capofila o unione di comuni, è comunicata alla Giunta regionale.
4. L'esercizio in forma associata comporta, da parte dell’ente locale responsabile:
a) la stipula di una convenzione con Toscana Promozione Turistica che individui azioni e strumenti per la promozione del territorio, rafforzando il livello strategico-competitivo della destinazione e che disciplini l’utilizzo dei dati e delle informazioni elaborati dall’Osservatorio turistico regionale (OTR), di cui all’articolo 15;
b) il collegamento con il sistema informativo regionale e con l’ecosistema digitale regionale del turismo;
c) la raccolta dei dati, la gestione delle informazioni, il caricamento di contenuti promozionali e la profilazione dei turisti, utilizzando gli applicativi messi a disposizione della rete regionale degli IAT, di cui all’articolo 17, comma 4.
5. Le funzioni di informazione e accoglienza turistica possono essere esercitate congiuntamente per più comunità d'ambito turistico contigue, tramite la stipula di un’unica convenzione tra le stesse comunità.
6. Le risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla Regione sono ripartite tra gli enti locali responsabili della gestione associata, in parti uguali tra essi, salvo una quota di perequazione da ripartire in base all'intensità turistica di ogni comunità d'ambito turistico, tenuto conto della complessità nella gestione dei servizi relativi. La Giunta regionale stabilisce i parametri di ripartizione, sentita l’Associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI Toscana).
Art. 10
Consulta della comunità d'ambito turistico
1. In ogni comunità d'ambito turistico è costituita una consulta che svolge l’attività di confronto in merito ai fenomeni collegati al turismo a livello di singola comunità d'ambito turistico, orientata alla valutazione, in modo continuativo, della sostenibilità e competitività dell’offerta turistica territoriale, in un'ottica di dialogo sociale.
2. L'attività della consulta della comunità d'ambito turistico è coordinata dal comune capofila della comunità d'ambito turistico o dall’unione di comuni.
3. La consulta della comunità d'ambito turistico è convocata almeno due volte l’anno ai fini di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b).
4. La composizione e le modalità di funzionamento della consulta della comunità d'ambito turistico sono definite dalla comunità d'ambito turistico medesima, facendo riferimento agli operatori del settore e ai rappresentanti dei lavoratori, tenendo conto delle specificità del territorio di riferimento e delle caratteristiche dell’offerta turistica e della rappresentatività a livello locale degli operatori del turismo.
5. La partecipazione alle sedute della consulta della comunità d'ambito turistico è a titolo gratuito.
Art. 11
Consulta permanente del turismo
1. È istituita presso la Giunta regionale la Consulta permanente del turismo, quale sede di confronto e partecipazione sulle politiche riguardanti il turismo, nonché per esaminare le proposte degli indirizzi strategici regionali per il programma operativo di Toscana Promozione Turistica, per il programma di attività di Fondazione Sistema Toscana e le analisi dell’OTR di cui all’articolo 15.
2. La Consulta permanente del turismo è presieduta dall'assessore regionale delegato al turismo ed è composta dai rappresentanti di ANCI Toscana, delle organizzazioni imprenditoriali, professionali e dei lavoratori operanti nel settore del turismo.
3. La Consulta permanente del turismo è convocata almeno due volte l’anno, nonché ogni qual volta se ne ravvisi l’opportunità in relazione alla rilevanza degli argomenti da trattare.
4. Il numero e le modalità di designazione dei componenti e il funzionamento della Consulta permanente del turismo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
5. Per la nomina dei componenti della Consulta permanente del turismo non si applica la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
6. La Consulta permanente del turismo opera anche in caso di mancata designazione di tutti i componenti previsti dalla deliberazione di cui al comma 4.
7. La partecipazione ai lavori della Consulta permanente del turismo è a titolo gratuito e non è riconosciuto alcun rimborso spese.
Art. 12
Esercizio di funzioni da parte delle CCIAA
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge la Regione e i comuni possono avvalersi delle CCIAA sulla base di apposite convenzioni.
2. In attuazione della
legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e, in particolare, dell’articolo 2, comma 2, lettera d bis), ai sensi del quale le funzioni di sviluppo e promozione del turismo sono svolte in collaborazione con gli enti e gli organismi competenti, e dell’articolo 2, comma 7, ai sensi del quale la programmazione degli interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia è formulata in coerenza con la programmazione della Regione, le CCIAA programmano ed attuano i propri interventi di promozione turistica in coerenza con gli indirizzi strategici regionali.

CAPO III
Banche dati e gestione dei dati
Art. 13
Sistema informativo regionale del turismo
1. Per sistema informativo regionale del turismo si intende l’insieme delle funzioni e dei compiti di raccolta, gestione ed elaborazione dei dati, al fine di:
a) analizzare il fenomeno turismo nel suo complesso e, in particolare la domanda e l’offerta turistica, la propensione turistica delle destinazioni e delle comunità, la pressione turistica sui territori;
b) esercitare il ruolo di organo intermedio ai fini delle rilevazioni statistiche dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
2. La Giunta regionale sviluppa e utilizza il sistema informativo regionale del turismo, anche avvalendosi delle agenzie regionali, assicurando l’unicità a livello regionale dei sistemi di rilevazione.
3. Il comune capofila della comunità d'ambito turistico, o l’unione di comuni, è responsabile della trasmissione dei dati attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla Giunta regionale, secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale, nonché del controllo sul corretto adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 72.
Art. 14
Ecosistema digitale regionale per il turismo
1. L’ecosistema digitale regionale per il turismo della Regione Toscana è l'insieme degli operatori pubblici e privati che offrono servizi e contenuti rivolti ai turisti, nazionali e internazionali, attraverso le infrastrutture e le piattaforme digitali, nonché il complesso di applicativi e banche dati della Regione Toscana.
2. L’ecosistema digitale regionale per il turismo produce, raccoglie, organizza, archivia, aggrega e distribuisce informazioni, contenuti e dati al fine di:
a) promuovere l’offerta turistica regionale nei diversi mercati nazionali e internazionali in ambiente digitale;
b) erogare servizi ai turisti;
c) erogare servizi agli operatori turistici, per la partecipazione alle attività di promozione regionale ed ai progetti e programmi del turismo;
d) facilitare la collaborazione tra tutti gli attori, pubblici e privati, del sistema digitale per il turismo.
3. La gestione delle infrastrutture e delle piattaforme digitali regionali attinenti al turismo è affidata a Fondazione Sistema Toscana.
Art. 15
Osservatorio turistico regionale
1. L’Osservatorio turistico regionale (OTR) è lo strumento di condivisione e analisi di dati e informazioni provenienti da banche dati, sia pubbliche sia private, attraverso la loro messa a sistema, anche in chiave di interoperabilità, al fine di consentire la piena conoscibilità del fenomeno turistico, di supportare i processi decisionali e le attività promozionali e di contribuire al rafforzamento della governance del sistema turistico regionale.
2. La gestione dell’OTR è affidata a Toscana Promozione Turistica.
Art. 16
Elenchi regionali
1. Presso la Giunta regionale sono tenuti e aggiornati, ai fini di pubblicità, promozione e marketing turistico, nonché implementazione del sistema informativo regionale del turismo, i seguenti elenchi:
a) strutture ricettive turistiche;
b) locazioni turistiche;
c) stabilimenti balneari;
d) accompagnatori turistici e guide ambientali;
e) associazioni senza scopo di lucro che organizzano viaggi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni trasferiscono i dati e le informazioni alla Giunta regionale secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale stessa.
3. La gestione degli elenchi può essere affidata alle agenzie regionali.
4. Gli elenchi delle guide turistiche e delle agenzie di viaggio sono nazionali e tenuti dal Ministero del turismo, oppure da soggetti da questo incaricati.
CAPO IV
Informazione, accoglienza e promozione turistica
Art. 17
Servizi di informazione e accoglienza turistica
1. I servizi di informazione e accoglienza turistica assicurano, secondo criteri di imparzialità e trasparenza, l'informazione sulle attrattive turistiche proprie del territorio di riferimento e sul relativo patrimonio turistico, paesaggistico, culturale, storico, artistico ed enogastronomico. A tal fine, in particolare, forniscono informazioni e materiale informativo sull’organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva, di ristorazione e sull’offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione nel territorio.
2. I servizi di informazione e accoglienza turistica sono svolti, tramite gli uffici IAT, dalle comunità d'ambito turistico, che ne disciplinano la presenza sul territorio e le modalità di funzionamento, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento.
3. Gli uffici IAT predispongono il collegamento con l’ecosistema digitale regionale per il turismo utilizzando la piattaforma loro dedicata.
4. Gli uffici IAT aderiscono alla rete regionale degli IAT, coordinata dalle agenzie regionali.
5. La Giunta regionale pubblica l’elenco degli uffici IAT.
6. I servizi di informazione e accoglienza turistica possono comprendere, avendo a riferimento l’intero territorio della comunità d’ambito turistico interessata, la prenotazione dei servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive. Tali servizi possono essere erogati dagli uffici IAT, secondo quanto stabilito nel regolamento, esclusivamente nei confronti dei turisti che accedono agli uffici medesimi.
7. La Regione, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, dello Statuto, al fine di garantire che i servizi di informazione e accoglienza turistica siano svolti con caratteristiche di omogeneità su tutto il territorio regionale, con il regolamento disciplina:
a) le caratteristiche degli uffici IAT e gli standard dei relativi servizi;
b) i segni distintivi degli uffici IAT;
c) le modalità per la costruzione dei contenuti informativi e per la loro diffusione;
d) i contenuti e le modalità per la profilazione degli utenti dei servizi, nel rispetto della normativa di protezione dei dati personali;
e) i requisiti e gli obblighi riguardanti i soggetti terzi a cui le comunità d'ambito turistico possono affidare i servizi di cui al presente articolo.
Art. 18
Promozione turistica regionale
1. Per promozione turistica regionale si intende l’insieme delle attività tese alla conoscenza e alla valorizzazione delle risorse e dei servizi turistici, da attuare da parte della Regione in ambito regionale, nazionale e internazionale, nel quadro della programmazione regionale.
2. La Giunta regionale esercita le attività di promozione turistica regionale attraverso Toscana Promozione Turistica.
3. Nell’ambito della promozione turistica regionale, per promozione turistica digitale e marketing turistico digitale si intende il complesso di attività promozionali e di marketing turistico realizzate attraverso strumenti digitali.
4. La Giunta regionale esercita le attività di promozione turistica digitale e marketing turistico digitale avvalendosi di Fondazione Sistema Toscana.
5. Nel rispetto della normativa di protezione dei dati personali, la Giunta regionale può effettuare la profilazione degli utenti con i quali interagisce attraverso i propri strumenti digitali e quelli in uso agli uffici IAT, per la tutela dei diritti del turista, per offrire esperienze personalizzate, per il miglioramento qualitativo dell'offerta turistica e della relazione tra domanda e offerta. Con regolamento sono stabiliti i contenuti e le modalità per la profilazione degli utenti.
6. La Giunta regionale, anche avvalendosi delle analisi prodotte dall’OTR, adotta gli indirizzi strategici generali unitari per le attività di promozione turistica regionale, da recepire rispettivamente nel programma operativo di Toscana Promozione Turistica, di cui all’articolo 7 della l.r. 22/2016 , e nel programma di attività di Fondazione Sistema Toscana, di cui all’articolo 3 della l.r. 61/2018 .
7. Le strutture ricettive agrituristiche di cui alla l.r. 30/2003 sono ricomprese nell’attività di promozione turistica ai sensi della presente legge.
Art. 19
Prodotto turistico omogeneo
1. Per prodotto turistico omogeneo si intende l’insieme di beni e di servizi che compongono un’offerta tematica di rilevanza regionale relativa a segmenti della domanda turistica per i quali si prevede una specifica azione promozionale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate:
a) le caratteristiche generali e gli standard del prodotto turistico omogeneo, a cui devono attenersi le proposte di riconoscimento;
b) la procedura per il riconoscimento del prodotto turistico omogeneo;
c) l’individuazione del modello di collaborazione tra Toscana Promozione Turistica e gli aderenti al prodotto turistico omogeneo;
d) le modalità di collegamento con il sistema informativo regionale del turismo e con l’ecosistema digitale regionale per il turismo;
e) le modalità di coinvolgimento dei comuni interessati e delle rappresentanze sociali nella definizione della programmazione e del monitoraggio.
3. La proposta di riconoscimento di un prodotto turistico omogeneo è formulata dagli operatori del turismo, aggregando le varie componenti, pubbliche e private, del relativo sistema turistico per la promozione e l’organizzazione dell’offerta turistica specifica di interesse regionale.
4. Il prodotto turistico omogeneo è riconosciuto dalla Giunta regionale, sentita la Consulta permanente del turismo.
5. Le attività inerenti al prodotto turistico omogeneo sono gestite da Toscana Promozione Turistica in collaborazione con i suoi aderenti, pubblici e privati, e in coerenza con gli atti di indirizzo adottati dalla Giunta regionale.
Art. 20
Associazioni pro-loco
1. Le associazioni pro-loco concorrono alla promozione dell’accoglienza turistica.
2. Le associazioni pro-loco cooperano con gli enti locali per:
a) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali;
b) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;
c) la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica eventualmente affidati.
3. Il riconoscimento delle associazioni pro-loco è effettuato dal comune, subordinatamente alle seguenti condizioni:
a) lo statuto dell'associazione deve sancire un ordinamento interno a base democratica e un'organizzazione funzionale conforme alle norme del libro I, titolo II, capo II, del codice civile;
b) le entrate per le quote associative e per contributi vari di enti, associazioni e privati, nonché le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti delle pro-loco, devono essere adeguate al perseguimento delle finalità statutarie dell'ente.
4. Le modalità e le procedure per il riconoscimento sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
5. Il comune tiene e aggiorna l’elenco delle associazioni pro-loco.
TITOLO II
Strutture ricettive turistiche
CAPO I
Strutture ricettive alberghiere
Art. 21
Definizione e disposizioni comuni alle strutture ricettive alberghiere
1. Sono strutture ricettive alberghiere:
a) alberghi;
b) residenze turistico-alberghiere;
c) condhotel;
d) academy hotel.
2. Nelle strutture ricettive alberghiere sono consentite:
a) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio);
b) l'attività di vendita al dettaglio al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 62/2018 e a condizione che la superficie di vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di vicinato;
c) l’attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali e organizzativi previsti dalle normative di settore;
d) la messa a disposizione di saune, bagni turchi e bagni a vapore, attrezzature per attività ludico-motorie e fitness ad uso esclusivo degli ospiti, non subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista o di responsabile tecnico, né alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo l’obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l’esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che esercita la vigilanza;
e) la predisposizione di locali destinati ad attività temporanee di smart working, che non costituiscono attività di ospitalità, entro il limite del quaranta per cento della superficie utile della struttura e per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore a nove nel corso dell’anno solare. L’accesso a tali aree e la loro fruizione può essere consentito anche a persone che non pernottano presso la struttura e che possono avvalersi degli ulteriori servizi offerti dalla struttura stessa. Tale predisposizione non necessita di modifica della destinazione d’uso dei locali suddetti.
3. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere rispettano i seguenti requisiti strutturali:
a) superficie minima di 8 metri quadrati nelle camere con un posto letto;
b) superficie minima di 14 metri quadrati nelle camere con due posti letto, con l'aggiunta di 6 metri quadrati per ogni ulteriore letto fino a un massimo di due;
c) altezza minima interna utile dei locali, compresi i rapporti areoilluminanti, prevista dalle norme e dai regolamenti edilizi e igienico sanitari comunali.
4. Nelle camere e nelle unità abitative è consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni.
5. I condhotel sono soggetti alle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4, eccetto che per le unità abitative a destinazione residenziale, che sono soggette alle prescrizioni relative alle civili abitazioni.
6. La Regione, con il regolamento, stabilisce i requisiti, le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive di cui al comma 1.
Art. 22
Alberghi
1. Sono alberghi le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio e altri servizi accessori e possono somministrare alimenti e bevande e vendere al dettaglio alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di eventi, manifestazioni e convegni organizzati.
2. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina e locale bagno riservato, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio.
3. Possono assumere la denominazione di “motel” gli alberghi ubicati nelle vicinanze di grandi vie di comunicazione o di porti e approdi turistici, attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni. Nei motel sono altresì assicurati i servizi di autorimessa, rifornimento carburanti e riparazione.
4. Possono assumere la denominazione di “villaggio albergo” gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di più stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
5. Possono assumere la denominazione di “grand hotel” gli alberghi classificati con cinque o quattro stelle.
6. Gli alberghi possono associare nella gestione, in aumento della propria capacità ricettiva e nei limiti del 40 per cento della medesima, salvo che il comune non stabilisca una percentuale inferiore, unità immobiliari residenziali nella loro disponibilità, ubicate entro duecento metri, misurati nel più breve percorso pedonale possibile, dalla struttura medesima, purché sia garantita l’unitarietà della gestione, l’utilizzo dei servizi della struttura alberghiera e gli standard qualitativi e di sicurezza analoghi al livello di classificazione dell’albergo. Ferma restando la possibilità di mantenere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, l'utilizzo delle unità immobiliari per le attività di cui al presente comma è consentito previo mutamento, ai fini urbanistici, della destinazione d'uso da residenziale a turistico-ricettiva.
7. La Regione ed i comuni possono prevedere agevolazioni a favore degli alberghi ad una e due stelle che stipulano convenzioni con università degli studi, enti di ricerca, istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, istituti tecnologici superiori (ITS Academy), aziende sanitarie e strutture sanitarie convenzionate, imprese con sede legale o stabile organizzazione operativa in Toscana, al fine di fornire alloggi a prezzo agevolato a:
a) studenti e ricercatori delle università degli studi, degli enti di ricerca e degli istituti convenzionati;
b) familiari dei degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, nonché pazienti in terapia presso le medesime strutture in regime ambulatoriale o di “day hospital”;
c) lavoratori delle imprese convenzionate.
8. Al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 7 è necessario che gli alberghi ad una e due stelle destinino almeno il 75 per cento della loro capacità ricettiva ai soggetti di cui al medesimo comma 7.
9. Le modalità di attuazione del comma 7 sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 23
Residenze turistico-alberghiere
1. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, ubicate in uno o più stabili, o parti di stabili, che offrono alloggio in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina e locale bagno riservato, nonché altri servizi accessori.
2. Le residenze turistico-alberghiere possono somministrare alimenti e bevande e vendere al dettaglio alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di eventi, manifestazioni e convegni organizzati.
3. Nelle residenze turistico-alberghiere i clienti possono essere alloggiati anche in camere, con o senza il vano soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina. La capacità ricettiva di tali locali non deve risultare superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio.
4. Le residenze turistico-alberghiere, in caso di interventi edilizi, possono trasformarsi in condhotel, nel rispetto della normativa statale di riferimento, e, come tali, sono soggette alla disciplina di cui all’articolo 25.
Art. 24
Dipendenze
1. Salva l'ipotesi del villaggio albergo, nel caso in cui l'attività ricettiva di cui agli articoli 22 e 23 venga svolta in più stabili o parte di stabili, viene definito “casa madre” lo stabile in cui, oltre ai locali destinati ad alloggio per i clienti, sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria, nonché gli altri servizi generali a disposizione della clientela. Gli altri stabili sono definiti “dipendenze”.
Art. 25
Condhotel
1. Sono denominati “condhotel”, ai sensi dell’
articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014 n. 164 , gli esercizi alberghieri a gestione unitaria, aperti al pubblico, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati e, per la parte residenziale, non può in alcun modo beneficiare degli aumenti delle cubature riservate dagli strumenti urbanistici alle superfici destinate a funzioni turistico-ricettive.


2. Per le condizioni di esercizio dei condhotel e per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, si applicano i criteri e le modalità definiti ai sensi dell’articolo 31, commi 1 e 2,
del
d.l. 133/2014 , convertito dalla
l. 164/2014 .



Art. 26
Academy hotel
1. Sono denominati “academy hotel” gli alberghi classificati con quattro o cinque stelle che organizzano, all’interno della struttura, nel rispetto delle disposizioni e dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia di istruzione, formazione e lavoro, attività didattiche e formative in materia di accoglienza e ospitalità, purché lo svolgimento di tali attività non rechi pregiudizio ai servizi offerti dalla struttura medesima e al livello qualitativo degli stessi.
CAPO II
Strutture ricettive all’aperto
Art. 27
Definizione e disposizioni comuni alle strutture ricettive all’aperto
1. Sono strutture ricettive all’aperto:
a) campeggi;
b) villaggi turistici;
c) aree di sosta camper;
d) marina resort.
2. Le strutture ricettive all’aperto possono somministrare alimenti e bevande e vendere al dettaglio alle persone alloggiate e ai loro ospiti e disporre di altri servizi accessori.
3. Nei campeggi, nei villaggi turistici e nelle aree di sosta camper sono consentite:
a) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 62/2018 ;
b) l'attività di vendita al dettaglio al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 62/2018 e a condizione che la superficie di vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di vicinato.
4. Nei campeggi e nei villaggi turistici sono consentite:
a) l’attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali e organizzativi previsti dalle normative di settore;
b) la messa a disposizione di saune, bagni turchi e bagni a vapore, ad uso esclusivo degli ospiti, non subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né alla SCIA, salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo l’obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l’esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che esercita la vigilanza.
5. Nei campeggi e nei villaggi turistici è consentita, nelle strutture per il soggiorno dei turisti allestite dal titolare o gestore, la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l’alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni.
6. La Regione, con il regolamento, stabilisce i requisiti, le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive di cui al comma 1, prevedendo, in particolare per le aree sosta camper, una disciplina differenziata e semplificata in considerazione della natura e peculiarità delle stesse.
Art. 28
Campeggi
1. Sono campeggi le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.
2. Il titolare o gestore, nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche, edilizie e, ove previsto, paesaggistiche, può allestire, in via continuativa e per l'intero periodo di permanenza del campeggio e al fine di metterle a disposizione dei turisti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, strutture ancorate al suolo e strutture di cui all’articolo 136, comma 1, lettera e bis), della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), in non più del 70 per cento delle piazzole.
3. Nei campeggi è consentito l'affitto di una piazzola ad unico equipaggio per l'intera durata del periodo di apertura della struttura per un numero complessivo di piazzole non superiore al 40 per cento.
4. È consentito, nelle aree libere di uso comune, fermo restando il rispetto delle disposizioni urbanistiche, edilizie e, ove necessario, paesaggistiche, l’allestimento, per il periodo di permanenza del campeggio, di strutture temporaneamente ancorate al suolo esclusivamente ad uso foresteria per il personale del campeggio, con un numero di posti letto massimo pari al 5 per cento della capacità ricettiva del campeggio e comunque non superiore a cinquanta.
5. Possono assumere la denominazione di “camping village” i campeggi nei quali l’installazione di strutture di cui al comma 2, allestite dal titolare o gestore, è in percentuale superiore al 30 per cento delle piazzole.
6. Assumono la denominazione di “parchi di vacanza” i campeggi nei quali è praticato l'affitto di ciascuna piazzola ad un unico equipaggio per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.
7. Nei parchi di vacanza è consentito, per non più del 40 per cento delle piazzole, l'affitto delle piazzole stesse per periodi inferiori a quelli di apertura della struttura.
Art. 29
Villaggi turistici
1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate con strutture allestite dal titolare o gestore, nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche, edilizie e, ove previsto, paesaggistiche, e messe a disposizione per la sosta ed il soggiorno dei turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
2. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da clienti forniti di mezzi propri di pernottamento, purché in misura non superiore al 40 per cento del numero complessivo delle piazzole.
3. Nei villaggi turistici è consentito l'affitto di non più del 40 per cento delle piazzole per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.
Art. 30
Campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa
1. Gli enti, le associazioni, le cooperative e comunque tutti gli organismi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive, ricreative, possono organizzare e gestire, al di fuori dei normali canali commerciali, campeggi o villaggi turistici riservati ad ospitare:
a) i propri associati, i soggetti destinatari dell’attività associativa e i relativi accompagnatori;
b) gli associati e i soggetti destinatari dell’attività e i relativi accompagnatori di enti, associazioni e cooperative con i quali il gestore della struttura è collegato attraverso convenzione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a enti e aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
3. Le strutture di cui al comma 1 non sono soggette a classificazione e possiedono almeno i requisiti previsti per i campeggi classificati con una stella, oppure per i villaggi turistici classificati con due stelle.
4. Nella SCIA presentata per l'esercizio delle strutture di cui al comma 1, sono indicate le categorie di soggetti abilitati all'utilizzazione delle medesime.
Art. 31
Aree di sosta camper
1. Sono aree di sosta camper le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, che hanno un minimo di cinque e un massimo di cinquanta piazzole, destinate a turisti provvisti di autonomi mezzi di trasporto e pernottamento combinati.
Art. 32
Marina resort
1. Sono “marina resort”, ai sensi dell’
articolo 32, comma 1, del d.l. 133/2014 , convertito dalla
l. 164/2014 , le strutture ricettive organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all'interno delle unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, aventi i requisiti minimi stabiliti dal decreto ministeriale attuativo del medesimo articolo 32, nonché i requisiti per la classificazione previsti nel regolamento.


2. Fanno parte delle unità da diporto di cui al comma 1 le “house boat”, vale a dire le unità allestite come alloggi galleggianti, messe a disposizione in locazione all’ormeggio o noleggio a scopo turistico ricettivo, nei limiti stabiliti dal piano regolatore portuale.
Art. 33
Campeggi temporanei
1. Il comune può autorizzare, in aree pubbliche o private ove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, la salvaguardia della pubblica salute e dell'ambiente, campeggi della durata massima di sessanta giorni:
a) per rispondere ad eventi di carattere straordinario;
b) per le finalità educative, ricreative, sportive, culturali, sociali, religiose delle associazioni e degli organismi senza scopo di lucro.
2. Il comune determina i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.
CAPO III
Strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva
Art. 34
Definizione e disposizioni comuni alle strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva
1. Sono strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva:
a) case per ferie;
b) ostelli;
c) rifugi escursionistici;
d) rifugi alpini;
e) bivacchi fissi.
2. Le case per ferie, gli ostelli, i rifugi escursionistici e i rifugi alpini con custodia possono somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti e disporre di altri servizi accessori per le persone alloggiate.
3. Nelle case per ferie, negli ostelli, nei rifugi escursionistici e nei rifugi alpini con custodia è consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni.
4. La Regione con il regolamento stabilisce i requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi delle strutture ricettive di cui al comma 1.
Art. 35
Case per ferie
1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, anche in forma autogestita, di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese, che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.
2. Le case per ferie ospitano esclusivamente le categorie di persone indicate nella SCIA.
3. Nel caso di gestione da parte di associazioni, l’attività può essere esercitata:
a) nei confronti degli associati e dei soggetti destinatari dell’attività associativa e relativi accompagnatori;
b) nei confronti degli associati e dei soggetti destinatari dell’attività e relativi accompagnatori di associazioni, soggetti pubblici, enti e imprese di cui al comma 1, con i quali il gestore della struttura è collegato attraverso comune affiliazione a soggetti terzi privi della finalità di lucro;
c) nei confronti degli associati e dei soggetti destinatari dell’attività e relativi accompagnatori di associazioni, soggetti pubblici, enti e imprese di cui al comma 1, con i quali il gestore della struttura è collegato mediante convenzione.
Art. 36
Ostelli
1. Sono ostelli le strutture ricettive gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.
2. Nel caso di gestione da parte di associazioni, l'attività può essere esercitata solo nei confronti degli associati.
Art. 37
Rifugi escursionistici
1. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti e site lungo percorsi escursionistici riconosciuti di valenza turistico-culturale e adeguatamente segnalati, gestite da:
a) soggetti pubblici, associazioni, enti (1) che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative;
b) imprese.
Art. 38
Rifugi alpini
1. Sono rifugi alpini i locali idonei a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti, siti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, raggiungibili a piedi e non collegate direttamente alla viabilità pubblica, gestiti da:
a) soggetti pubblici, associazioni e enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative;
b) imprese.
2. I rifugi alpini possono essere con custodia o incustoditi.
Art. 39
Bivacchi fissi
1. Sono bivacchi fissi i locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti.
2. I bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in permanenza.
Art. 40
Uso occasionale di immobili a fini ricettivi
1. È consentito, previo nulla osta del comune e per periodi non superiori a sessanta giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, l'uso occasionale di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva, da parte di soggetti pubblici o delle associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.
2. Il comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di utilizzo:
a) previa presentazione da parte dei soggetti di cui al comma 1, nella prima richiesta dell’anno solare, della complessiva programmazione annuale relativa all’uso occasionale dell’immobile a fini ricettivi;
b) dopo aver accertato la presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti e al tipo di attività.
3. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, al rilascio del nulla osta si applica la procedura del silenzio assenso.
CAPO IV
Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione
Art. 41
Definizione e disposizioni comuni alle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione
1. Sono strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche edilizie della civile abitazione:
a) affittacamere;
b) bed and breakfast;
c) case e appartamenti per vacanze;
d) residenze d’epoca.
2. I locali destinati alle attività ricettive di cui al presente articolo devono possedere:
a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;
c) i requisiti previsti dal regolamento.
3. L’esercizio delle attività di cui al presente articolo è consentito esclusivamente in immobili e unità immobiliari aventi, ai fini urbanistici, destinazione d’uso turistico-ricettiva.
4. L'attività di affittacamere, o di bed and breakfast, o di residenza d’epoca svolta da uno stesso soggetto, o da società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile riferibili al medesimo, in più strutture ricettive nell’ambito del medesimo edificio non può comunque superare il numero di camere e la capacità ricettiva di una singola struttura.
5. La Regione, con il regolamento, stabilisce i requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi delle strutture ricettive di cui al comma 1.
Art. 42
Affittacamere
1. Sono affittacamere le strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi essenziali come definiti nel regolamento.
Art. 43
Bed and breakfast
1. Sono “bed and breakfast” le strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio, servizi essenziali come definiti nel regolamento e viene somministrata agli alloggiati la prima colazione ed eventualmente i pasti.
Art. 44
Case e appartamenti per vacanze
1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità immobiliari composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente in forma imprenditoriale e collocate in un unico edificio o al più in un unico complesso immobiliare, per fornire alloggio ad un unico equipaggio di turisti per singola casa o appartamento.
2. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze sono forniti i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti, come definiti nel regolamento.
3. La gestione di case e appartamenti per vacanze non comprende la somministrazione di alimenti e bevande.
Art. 45
Residenze d'epoca
1. Sono residenze d'epoca le strutture ricettive, gestite in forma imprenditoriale, ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), che offrono alloggio in camere e unità abitative con o senza servizio autonomo di cucina, con il limite di venticinque posti letto.


2. Le residenze d’epoca possono somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti.
3. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere che rispondono ai requisiti di cui al comma 1 relativamente al pregio storico-architettonico, possono assumere la denominazione aggiuntiva di “residenza d'epoca”.
CAPO V
Residence
Art. 46
Definizione e caratteristiche dei residence
1. Sono “residence” le strutture ricettive costituite da almeno sette unità abitative mono o plurilocali, arredate e dotate di servizi igienici e di cucina, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per fornire alloggio e servizi accessori, anche centralizzati.
2. Le unità abitative devono possedere:
a) i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
b) le condizioni di sicurezza, igiene e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;
c) i requisiti previsti nel regolamento.
3. Le unità abitative devono essere ubicate in stabili a corpo unico o a più corpi.
4. Nelle unità abitative è consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni.
5. I residence possono somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti.
6. La Regione, con il regolamento, stabilisce i requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi dei residence.
CAPO VI
Alberghi diffusi
Art. 47
Definizione e caratteristiche degli alberghi diffusi
1. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive gestite unitariamente in forma imprenditoriale, aperte al pubblico e caratterizzate dalla centralizzazione in un unico stabile principale dell'ufficio ricevimento e accoglienza e dei servizi di uso comune, e dalla dislocazione di camere e unità abitative in due o più edifici separati, vicini tra loro.
2. Gli alberghi diffusi, in conformità agli strumenti urbanistici comunali, sono localizzati nei centri storici e aree assimilate riconosciute dagli strumenti urbanistici, nei borghi e nei nuclei insediativi in ambito costiero e insulare caratterizzati da pregio ambientale, vitalità e vivibilità dei luoghi, aventi popolazione uguale o inferiore a tremila abitanti.
3. Per centro storico s'intende la zona territoriale omogenea di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’
articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ).

4. Per borgo s'intende il nucleo o insediamento in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto, caratterizzato dalla presenza di più unità dalla tipologia simile e dalla presenza di un impianto urbanistico delimitato nel quale siano presenti elementi caratteristici e di identità.
5. Per nucleo insediativo in ambito costiero s’intende la porzione di tessuto urbano o insediamento isolato, ancorché di recente formazione, collocato in prossimità della fascia costiera e dei siti a maggiore fruizione balneare, caratterizzato dalla presenza di più unità dalla tipologia simile e dalla presenza di un impianto urbanistico delimitato nel quale siano presenti elementi caratteristici e di identità.
6. La vitalità e la vivibilità dei luoghi ricorrono in presenza di una delle seguenti condizioni:
a) il centro storico costituisce polo di attrazione in ragione della presenza dei servizi, pubblici o privati, di pubblica utilità;
b) il centro storico, il borgo o il nucleo insediativo in ambito costiero presentano emergenze di rilievo storico, culturale, paesaggistico o di tipo ambientale, o inerenti alla vocazione turistica, all'artigianato tipico, a itinerari culturali, religiosi o percorsi enologico-gastronomici in zone di produzione con prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), ad indicazione geografica protetta (IGP) e a specialità tradizionale garantita (STG).
7. La capacità ricettiva minima è di dodici posti letto complessivi.
8. L’esercizio dell’attività di cui al presente articolo è consentito esclusivamente in alloggi aventi, ai fini urbanistici, destinazione d’uso turistico-ricettiva. Tali alloggi devono possedere:
a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.
9. Gli alloggi sono posti in almeno due edifici autonomi e indipendenti incluso lo stesso edificio in cui si trova l'ufficio di ricevimento.
10. I locali destinati ai servizi di ricevimento e accoglienza e di uso comune possono avere sia destinazione d’uso residenziale sia turistico-ricettiva, commerciale, direzionale e di servizi.
11. I servizi di ricevimento e accoglienza e di uso comune sono forniti all'interno della struttura principale, ubicata alla distanza massima di 200 metri dai singoli alloggi, misurati nel più breve percorso pedonale possibile.
12. Il servizio di ristorazione e di prima colazione può essere affidato ad altri soggetti titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati alla distanza massima di 500 metri dai singoli alloggi, misurati nel più breve percorso pedonale possibile.
13. La Regione con il regolamento stabilisce i requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi degli alberghi diffusi.
CAPO VII
Disposizioni comuni per le strutture ricettive
Art. 48
Esercizio dell'attività di struttura ricettiva
1. L'esercizio delle strutture ricettive, eccetto il bivacco fisso, è soggetto a SCIA ai sensi dell'
articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), da presentare, esclusivamente in via telematica, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio.

2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 50, di quelli strutturali previsti dalla presente legge e dal regolamento e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.
3. La SCIA comprende la descrizione delle dotazioni, delle attrezzature e dei servizi della struttura ricettiva.
4. La SCIA comprende le attività accessorie eventualmente esercitate dalla struttura ricettiva.
5. Per i rifugi alpini con custodia, nella SCIA è indicato il nominativo del custode che, qualora non coincida con il gestore, sottoscrive la SCIA per accettazione.
6. Ogni variazione relativa alla capacità ricettiva, alle dotazioni e ai servizi della struttura ricettiva, nonché alla classificazione, è soggetta al regime amministrativo della SCIA, da presentarsi al SUAP competente per territorio, con le modalità di cui al comma 1.
7. Ogni ulteriore variazione dei dati e delle informazioni contenute nella SCIA è soggetta al regime amministrativo della comunicazione, da presentarsi al SUAP competente per territorio con le modalità di cui al comma 1.
8. I comuni trasferiscono i dati della SCIA e delle relative variazioni al comune capofila della comunità d'ambito turistico e alla Giunta regionale secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
9. L'attivazione di un bivacco fisso è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio.
10. Le strutture ricettive alberghiere e all’aperto possono vendere direttamente al cliente i servizi turistici in conformità alle disposizioni di cui al capo I del titolo VI dell’allegato 1 al
d.lgs. 79/ 2011 .

Art. 49
Periodi di apertura
1. I periodi di apertura delle strutture ricettive si distinguono in annuali e stagionali:
a) per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell’arco dell’anno solare;
b) per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi, anche non consecutivi, e non superiore complessivamente a nove mesi, anche non consecutivi, nell’arco dell’anno solare.
Art. 50
Requisiti soggettivi per l’esercizio dell'attività
1. Il titolare della struttura ricettiva e il suo rappresentante, ai sensi dell’articolo 8 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del medesimo r.d. 773/1931.
2. Nel caso in cui il titolare sia una persona giuridica, è obbligatoria la designazione di un gestore, in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
3. In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti di cui al comma 1 sono posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'
articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della
legge 13 agosto 2010, n. 136 ).



Art. 51
Classificazione
1. Il regolamento, in conformità a quanto previsto dall'
articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2014, n. 106 , stabilisce i requisiti minimi obbligatori per ogni livello di classificazione delle strutture ricettive.


2. In relazione alle caratteristiche delle strutture e dei servizi offerti, sono classificati:
a) gli alberghi e le loro dipendenze, con un numero di stelle variabile da uno a cinque;
b) i campeggi, con un numero di stelle variabile da uno a cinque;
c) le residenze turistico-alberghiere, le loro dipendenze e i villaggi turistici, con un numero di stelle variabile da due a cinque;
d) i marina resort con un numero di ancore variabile da uno a cinque;
e) i condhotel con un numero di stelle corrispondente alla classificazione dell’albergo o della residenza turistico-alberghiera;
f) i residence, con un numero di chiavi variabile da due a quattro.
3. La classificazione della struttura è determinata in base a dichiarazione sostitutiva di atto notorio, prodotta dall’interessato all’atto della presentazione della SCIA.
4. Le variazioni della classificazione sono soggette al regime amministrativo della SCIA, con la produzione di una nuova dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Art. 52
Subingresso
1. Il trasferimento della titolarità o della gestione delle strutture ricettive, per atto tra vivi o “mortis causa”, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
2. Il subingresso è soggetto a comunicazione da effettuarsi dal subentrante al SUAP competente per territorio.
3. Il subentrante dichiara:
a) il trasferimento dell'attività;
b) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 50.
4. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:
a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;
b) entro un anno dalla morte del titolare.
Art. 53
Sospensione dell’attività
1. La sospensione dell’attività per un periodo superiore a quindici giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi al SUAP competente per territorio.
2. Pena la decadenza del titolo abilitativo, l’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, prorogabile una sola volta fino ad ulteriori dodici mesi, previa motivata comunicazione al SUAP. È fatta salva la sospensione per interventi edilizi, per i quali la sospensione si protrae fino alla chiusura dell’intervento ai sensi della vigente normativa in materia di governo del territorio.
3. Decorso il periodo di sospensione superiore a quindici giorni comunicato al SUAP ai sensi del comma 1 e l’eventuale periodo di proroga di cui al comma 2, l’attivazione di un’ulteriore sospensione superiore a quindici giorni è subordinata all’esercizio dell’attività per un periodo pari almeno a tre mesi consecutivi.
Art. 54
Cessazione dell’attività
1. La cessazione dell’attività è soggetta a comunicazione da effettuarsi al SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.
CAPO VIII
Vigilanza e sanzioni
Art. 55
Verifica della classificazione
1. Il comune, in ogni momento e comunque a seguito della presentazione della SCIA, verifica d'ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione attribuita e, qualora accerti che la struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere, procede alla rettifica della classificazione, con provvedimento da notificare all'interessato.
Art. 56
Chiusura dell'attività
1. Il comune dispone la chiusura dell'attività in mancanza del titolo abilitativo o qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 50.
2. Qualora sia accertata la mancanza di uno o più dei requisiti strutturali, ovvero dei requisiti minimi, nonché dei requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione previsto dal regolamento, il comune fissa un termine entro il quale l’interessato provvede a conformare l'attività alla normativa vigente. Qualora l’interessato non provveda entro tale termine, il comune dispone la chiusura dell'attività.
3. Il provvedimento di chiusura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore della struttura ricettiva non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.
4. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'attività, il comune, previa diffida, provvede all'esecuzione coattiva con le modalità dell'apposizione dei sigilli.
Art. 57
Sanzioni amministrative
1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 12.000,00:
a) chi gestisce una struttura ricettiva senza aver presentato la SCIA;
b) chi gestisce un campeggio temporaneo in mancanza di autorizzazione.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 3.600,00:
a) chi supera la capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpini;
b) chi somministra alimenti e bevande in violazione di quanto previsto dal presente titolo;
c) chi non fornisce i servizi previsti per il proprio livello di classificazione, ove prevista, o quelli previsti dalla legge e dal regolamento per il tipo di struttura;
d) chi pubblicizza, mediante qualsiasi mezzo, un livello di classificazione della propria struttura superiore a quello posseduto;
e) chi, essendosi verificate le condizioni per una classificazione a livelli inferiori della propria struttura, omette di comunicarlo al SUAP;
f) chi contravviene ai limiti percentuali previsti dalle seguenti disposizioni:
1) articolo 28, comma 2, comma 3 e comma 7;
2) articolo 29, comma 2 e comma 3.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 2.400,00 chi ospita all'interno della struttura ricettiva soggetti diversi da quelli indicati nella SCIA.
4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00 chi viola gli obblighi di cui al presente titolo o della corrispondente parte del regolamento non altrimenti sanzionati.
5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.
TITOLO III
Locazioni turistiche
CAPO I
Art. 58
Locazioni turistiche
1. Alle locazioni turistiche, come disciplinate dalla normativa statale, si applicano le disposizioni del presente titolo.
2. Gli immobili o porzioni di essi locati per finalità turistiche devono possedere:
a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.
Art. 59
Criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività di locazione turistica breve
1. I comuni a più alta densità turistica, ai quali è attribuito l’indice di sintesi maggiore secondo la classificazione adottata dall’ISTAT ai sensi dell’
articolo 182, comma 2 bis, del d.l. 34/2020 , convertito dalla
l. 77/2020 , e comunque tutti i comuni capoluogo di provincia, possono, con proprio regolamento, individuare zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo svolgimento, per finalità turistiche, delle attività di locazione breve di cui all’
articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ( Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96 , esercitate anche in forma imprenditoriale.




2. I criteri e i limiti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione, sono individuati al fine di perseguire la corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale, la preservazione del tessuto sociale, nonché di garantire un’offerta sufficiente ed economicamente accessibile di alloggi destinati alla locazione a lungo termine. Tali criteri, in riferimento alla zona o area interessata, sono definiti tenendo conto, in particolare:
a) del rapporto tra il numero di posti letto nelle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione breve e la popolazione residente;
b) della distribuzione e della capacità ricettiva delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere;
c) delle caratteristiche del tessuto urbano;
d) della necessità di tutelare, anche con riferimento alla sostenibilità ambientale, il valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico;
e) della necessità di garantire che il servizio di accoglienza sia effettuato con elevati standard qualitativi;
f) di ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell’impatto, diretto o indiretto, della diffusione delle locazioni brevi sulla disponibilità di alloggi a prezzo accessibile e sulla residenzialità, anche in termini qualitativi.
3. I criteri e i limiti di cui al comma 1, tenuto conto di quanto disposto al comma 2, possono consistere, in particolare:
a) nella limitazione, per determinate zone omogenee, dello svolgimento dell’attività di locazione breve;
b) nell’individuazione di uno specifico rapporto che deve sussistere fra superficie dell'immobile e numero di ospiti ammessi;
c) nella definizione di requisiti e standard di qualità che gli immobili adibiti a locazione breve devono possedere con riferimento, in particolare, all’accessibilità degli spazi, agli standard igienico-sanitari, al decoro degli ambienti, nonché alla presenza di servizi di connettività.
4. Nei comuni dotati del regolamento di cui al comma 1, l’esercizio dell’attività di locazione breve, per le zone o aree interessate, è subordinato al rilascio al locatore di un’autorizzazione di durata quinquennale per ciascuna unità immobiliare che si intende locare. Il comune può stabilire un limite massimo di autorizzazioni per determinate zone omogenee.
5. La richiesta di autorizzazione contiene gli elementi che costituiscono oggetto della comunicazione di cui all’articolo 60 o della SCIA di cui all’articolo 61. Il rilascio dell’autorizzazione esonera il richiedente dagli adempimenti previsti dai medesimi articoli.
6. Resta consentita, senza previa autorizzazione, la locazione breve di una porzione dell’unità immobiliare in cui il locatore ha la residenza, nonché di un singolo locale all’interno della medesima unità immobiliare.
7. I comuni, nell'ambito del regolamento di cui al comma 1, stabiliscono disposizioni transitorie volte ad assicurare un'attuazione graduale dei criteri e dei limiti previsti dal presente articolo. Tali disposizioni, in fase di prima attuazione del regolamento, escludono dall'applicazione dei medesimi limiti, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, gli immobili e le unità immobiliari già destinati, nel corso dell'anno 2024, all'attività di locazione breve, in conformità alla normativa vigente.
Art. 60
Comunicazione delle locazioni turistiche in forma non imprenditoriale
1. Chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistica, in forma non imprenditoriale, anche nel caso di gestione in forma indiretta, comunica al comune, con modalità telematica:
a) l’ubicazione e i dati identificativi dell’alloggio;
b) le informazioni relative alle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;
c) le informazioni relative alla capacità ricettiva, alle dotazioni, alle attrezzature, alle caratteristiche e all’accessibilità dell’alloggio;
d) le informazioni relative all’attività di locazione.
2. I comuni trasferiscono i dati e le informazioni di cui al comma 1 al comune capofila della comunità d'ambito turistico e alla Giunta regionale secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono specificati i dati e le informazioni, nonché le modalità e i termini per effettuare la comunicazione di cui al comma 1.
Art. 61
Esercizio dell'attività di locazione turistica in forma imprenditoriale
1. L'esercizio dell'attività di locazione turistica in forma imprenditoriale, ai sensi dell’
articolo 13 ter, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2023, n. 191 , è soggetto a SCIA ai sensi dell'
articolo 19 della l. 241/1990 , da presentare, esclusivamente in via telematica, al SUAP competente per territorio.



2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti soggettivi ai sensi dell'
articolo 67 del d.lgs. 159/2011 , di quelli strutturali previsti dalla legge e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

3. La SCIA comprende le informazioni relative alla capacità ricettiva, alle dotazioni, alle attrezzature, alle caratteristiche e all’accessibilità dell’alloggio, nonché all’attività di locazione.
4. Ogni variazione relativa alla capacità ricettiva, alle dotazioni, alle caratteristiche e all’accessibilità dell’alloggio è soggetta al regime amministrativo della SCIA, da presentarsi al SUAP competente per territorio, con le modalità di cui al comma 1.
5. Ogni ulteriore variazione dei dati e delle informazioni contenute nella SCIA è soggetta al regime amministrativo della comunicazione, da presentarsi al SUAP competente per territorio, con le modalità di cui al comma 1.
6. La cessazione dell'attività di locazione turistica in forma imprenditoriale è soggetta a comunicazione, da effettuarsi al SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.
7. I comuni trasferiscono i dati della SCIA e delle relative variazioni al comune capofila della comunità d'ambito turistico e alla Giunta regionale secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 62
Vigilanza e controlli
1. Il comune, anche ai sensi dell’
articolo 13 ter, comma 11, del d.l. 145/2023 , convertito dalla
l. 191/2023 , effettua l’attività di vigilanza sulle locazioni turistiche, anche in riferimento all’osservanza del regolamento di cui all’articolo 59, comma 1.


2. L’ attività di vigilanza di cui al comma 1 può esplicarsi anche attraverso controlli in loco presso gli alloggi destinati alla locazione.
Art. 63
Sanzioni amministrative
1. Ferme restando le sanzioni amministrative previste dall’
articolo 13 ter, comma 9, del d.l. 145/2023 , convertito dalla
l. 191/2023 , chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistica è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:


a) nel caso in cui vengano forniti i servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 12.000,00;
b) nel caso di omessa o infedele comunicazione di cui all’articolo 60, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00;
c) nel caso di violazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 59, comma 1, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a 10.000,00.
Art. 64
Scambio di alloggi per finalità turistiche
1. Non costituisce locazione turistica l'offerta di alloggio a finalità turistiche senza corrispettivo monetario, in cambio della fruizione dell'alloggio nella disponibilità dell'ospitato.
TITOLO IV
Stabilimenti balneari
CAPO I
Art. 65
Definizione e attività degli stabilimenti balneari
1. Sono stabilimenti balneari le strutture poste in prossimità del mare, di laghi o di fiumi, attrezzate per la balneazione e per i trattamenti elioterapici, ed eventualmente talassoterapici, e dotate di cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce.
2. Gli stabilimenti balneari possono altresì essere dotati di impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, come i trattamenti termali, le attività sportive, motorie, ludiche e ricreative, purché in possesso delle relative autorizzazioni ove necessarie.
3. Negli stabilimenti balneari possono essere altresì esercitate le attività di centro benessere e le discipline del benessere e bio-naturali di cui alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali) dagli operatori iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), della stessa l.r. 2/2005 , nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali ed organizzativi previsti dalle normative di settore.
4. Il comune, con proprio regolamento, sentita l'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, determina le deroghe, per eccezionali esigenze ambientali e morfologiche, ai requisiti fissati per gli stabilimenti dal regolamento.
5. Il regolamento, nell’ambito della disciplina del governo del territorio e nell’ottica della riqualificazione e sostenibilità ambientale e della valorizzazione paesaggistica del territorio costiero, stabilisce, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento nonché del piano paesaggistico, le caratteristiche delle opere da realizzare su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico ricreativa.
6. Il regolamento stabilisce altresì gli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari ai sensi dell'
articolo 11, comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 2010).

Art. 66
Esercizio dell'attività degli stabilimenti balneari
1. L'apertura di stabilimenti balneari è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, al SUAP competente per territorio.
2. La SCIA attesta il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 50, l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 65 e dal regolamento, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.
3. La SCIA ricomprende le attività accessorie eventualmente esercitate, di cui all’articolo 65, commi 2 e 3.
4. Ogni variazione relativa alle dotazioni, servizi e attività accessorie dello stabilimento balneare è soggetta al regime amministrativo della SCIA, da presentarsi al SUAP competente per territorio, con le modalità di cui al comma 1.
5. Ogni ulteriore variazione dei dati e delle informazioni contenute nella SCIA è soggetta al regime amministrativo della comunicazione, da presentarsi al SUAP competente per territorio, con le modalità di cui al comma 1.
6. I comuni trasferiscono i dati della SCIA e delle relative variazioni alla Giunta regionale secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 67
Subingresso
1. Il trasferimento della titolarità o della gestione degli stabilimenti balneari, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al SUAP competente per territorio.
3. Il subentrante dichiara:
a) il trasferimento dell'attività;
b) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 50.
4. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:
a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;
b) entro un anno dalla morte del titolare.
Art. 68
Sospensione dell’attività
1. La sospensione delle attività degli stabilimenti balneari per un periodo superiore a otto giorni è soggetta a preliminare comunicazione da effettuarsi al SUAP competente per territorio.
Art. 69
Cessazione dell’attività
1. La cessazione dell’attività degli stabilimenti balneari è soggetta a comunicazione da effettuarsi al SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.
Art. 70
Chiusura dell'attività
1. Il comune dispone la chiusura dell'attività in mancanza del titolo abilitativo o qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 50.
2. Qualora sia accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o servizi minimi previsti nel regolamento, il comune fissa un termine entro il quale l’interessato provvede a conformare l'attività alla normativa vigente. Qualora l’interessato non provveda entro tale termine, il comune dispone la chiusura dell'attività.
3. Il provvedimento di chiusura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.
4. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'attività, il comune, previa diffida, provvede all'esecuzione coattiva con le modalità dell'apposizione dei sigilli.
Art. 71
Sanzioni amministrative
1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 chi gestisce uno stabilimento balneare senza aver presentato la SCIA.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00 chi viola gli obblighi di cui al presente titolo o della corrispondente parte del regolamento non altrimenti sanzionati.
TITOLO V
Obblighi di comunicazione e di pubblicità
CAPO I
Art. 72
Obblighi di comunicazione dei dati
1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive e coloro che esercitano la locazione per finalità turistica registrano giornalmente, mediante apposita procedura telematica, i dati richiesti per le finalità di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a) e b), nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.
2. Le modalità delle comunicazioni dei dati per le finalità di cui all’articolo 13 sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 73
Pubblicità dei prezzi
1. Nella zona di ricevimento degli ospiti della struttura ricettiva e dello stabilimento balneare è esposta, in modo che sia perfettamente visibile, una tabella riepilogativa dei prezzi massimi dei servizi praticati nell'anno in corso, conforme al modello approvato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
Art. 74
Sanzioni amministrative
1. I titolari o gestori delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari che omettono di pubblicare le informazioni sull'accessibilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 2.400,00.
2. I titolari o gestori delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari che non espongono la tabella di cui all'articolo 73, comma 1, o la espongono in modo non perfettamente visibile, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 800,00 a euro 4.800,00.
3. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 nei due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste sono raddoppiate.
4. Le violazioni agli obblighi di comunicazione dei dati di cui all’articolo 72, comma 2, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00.
TITOLO VI
Agenzie di viaggio e turismo
CAPO I
Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo
Art. 75
Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo
1. Sono agenzie di viaggio e turismo, di seguito definite “agenzie di viaggio", le imprese che esercitano le seguenti attività tipiche:
a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico (denominate tour operator);
b) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, intermediazione nelle attività di cui alla lettera a) o di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive con vendita diretta al pubblico;
c) intermediazione di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati, per singole persone o per gruppi, dalle imprese che svolgono le attività di cui alle lettere a) e b), e di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive con vendita diretta al pubblico;
d) raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l’interno e per l’estero.
2. Nell'esercizio delle attività tipiche di produzione, organizzazione, vendita e intermediazione di viaggi e soggiorni, le agenzie di viaggio stipulano contratti con i quali viene procurato al cliente il pacchetto turistico, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, lettera c), dell’allegato 1 al
d.lgs. 79/2011 .

3. Le agenzie di viaggio di cui al comma 1, lettera a), possono stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui all'articolo 87 purché si tratti di viaggi collettivi “tutto compreso”, organizzati e prodotti dalle agenzie medesime, con un numero di partecipanti non inferiore a venti. Possono altresì stipulare contratti direttamente con le associazioni di cui all'articolo 85.
4. Sono attività complementari delle agenzie di viaggio:
a) l'informazione e l'assistenza ai propri clienti, nonché l'accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;
b) la prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture ricettive e di agriturismi, oppure la vendita di buoni di credito per i servizi sopra indicati emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
c) la gestione dei servizi di informazione turistica eventualmente affidati dal comune, con l'utilizzazione di segni distintivi diversi da quelli che contrassegnano gli uffici IAT;
d) ogni altra forma di attività connessa con la vendita di servizi turistici, ivi compresa la prenotazione e la vendita di biglietti per attività di pubblico spettacolo.
5. Lo svolgimento di attività complementari è consentito nell'osservanza delle rispettive normative di settore e purché l'attività tipica sia prevalente rispetto a tutte le altre. La prevalenza è valutata sulla base del fatturato.
Art. 76
Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attività
1. Il titolare dell’agenzia di viaggio e il suo rappresentante, ai sensi dell’articolo 8 del r.d. 773/1931, devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del medesimo r.d. 773/1931.
2. In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti di cui al comma 1 sono posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'
articolo 85 del d.lgs 159/2011 .

3. Il titolare di agenzia di viaggio o il rappresentante legale in caso di società o, in loro vece, il preposto, deve essere in possesso dell’abilitazione a direttore tecnico di agenzia di viaggio.
4. Il direttore tecnico deve prestare la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività in una sola agenzia.
5. Le agenzie di viaggio sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a favore del viaggiatore, ai sensi dell’articolo 47, comma 1, dell’allegato 1 al
d.lgs. 79/2011 .

6. Le agenzie di viaggio sono tenute a fornire idonea garanzia per i casi di insolvenza o fallimento, ai sensi dell’articolo 47, commi 2 e 3, dell’allegato 1 al
d.lgs. 79/2011 .

7. L’attività di agenzia di viaggio è svolta in un locale idoneo, nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia, urbanistica e di destinazione d’uso, che in caso di vendita diretta al pubblico deve essere aperto al pubblico.
Art. 77
Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio
1. L'apertura di un'agenzia di viaggio è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, al SUAP competente per territorio.
2. La SCIA attesta il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 76.
3. Nelle agenzie di viaggio sono esposte in modo ben visibile copia della SCIA e delle variazioni e comunicazioni di cui ai commi 4, 5 e 6. Le agenzie on line, di cui all’articolo 79, pubblicano gli estremi identificativi della SCIA nella home page del proprio sito web.
4. Ogni variazione relativa al direttore tecnico e alla sede è soggetta al regime amministrativo della SCIA, da presentarsi al SUAP competente per territorio, con le modalità di cui al comma 1.
5. Ogni ulteriore variazione dei dati e delle informazioni contenute nella SCIA è soggetta al regime amministrativo della comunicazione, da presentarsi al SUAP competente per territorio, con le modalità di cui al comma 1.
6. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio, con le modalità di cui al comma 1.
7. La variazione relativa all'attività esercitata, tra quelle di cui all'articolo 75, comma 1, comporta la presentazione di una nuova SCIA.
8. Il comune trasferisce i dati della SCIA e delle relative variazioni alla Giunta regionale secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 78
Comunicazione al comune
1. Le agenzie di viaggio comunicano al SUAP competente per territorio il rinnovo delle polizze assicurative e della prestazione di garanzia, di cui all’articolo 76, commi 5 e 6, entro quindici giorni dalla scadenza delle rispettive coperture.
Art. 79
Agenzie di viaggio e turismo on line
1. Le agenzie di viaggio e turismo che operano esclusivamente con strumenti di comunicazione a distanza “on line” sono soggette all'osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo, ad eccezione della disponibilità di un locale per l’esercizio dell’attività.
2. Il SUAP competente per territorio alla ricezione della SCIA è quello di residenza o di domicilio del titolare.
Art. 80
Subingresso
1. Il trasferimento della titolarità o della gestione dell’attività di agenzia di viaggio, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al SUAP competente per territorio.
3. Il subentrante dichiara:
a) il trasferimento dell'attività;
b) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 76, commi 1 e 2.
4. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:
a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;
b) entro un anno dalla morte del titolare.
Art. 81
Sospensione dell’attività
1. La sospensione dell'attività di agenzia di viaggio per un periodo superiore a quindici giorni è soggetta a previa comunicazione al SUAP competente per territorio.
2. L'agenzia deve garantire la contattabilità e l’assistenza ai clienti che hanno stipulato contratti relativi a viaggi da essa organizzati in corso di svolgimento durante il periodo di sospensione.
3. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di otto mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo.
Art. 82
Cessazione dell’attività
1. La cessazione dell’attività è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.
2. L'agenzia non può procedere alla cessazione dell’attività fino a che sono in corso di esecuzione i contratti relativi ai viaggi da essa organizzati.
CAPO II
Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo
Art. 83
Abilitazione a direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo
1. L’abilitazione a direttore tecnico è rilasciata dal comune, su istanza del soggetto interessato a conseguirla, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale attuativo dell’articolo 20 dell’allegato 1 al
d.lgs. 79/2011 .

Art. 84
Corsi di qualificazione ed esame di idoneità
1. La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale per direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi della normativa regionale vigente.
2. I corsi di qualificazione assicurano la formazione, teorica e pratica, del direttore tecnico e si concludono con un esame di idoneità al cui superamento consegue il rilascio dell’attestato di qualifica.
CAPO III
Associazioni senza scopo di lucro. Organizzazione occasionale di viaggi. Uffici di biglietteria
Art. 85
Associazioni senza scopo di lucro che organizzano viaggi
1. La Giunta regionale riconosce le associazioni senza scopo di lucro, a carattere regionale o nazionale con rappresentanza sul territorio regionale, che possono svolgere in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, attività di organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni.
2. Possono chiedere il riconoscimento le associazioni senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali, religiose, sociali che abbiano in Toscana un numero di soci non inferiore a diecimila, ovvero una presenza organizzata in almeno tre province, a condizione, in quest'ultimo caso, che le associazioni medesime risultino costituite da almeno tre anni e dimostrino di avere svolto, per lo stesso periodo, attività continuativa; lo statuto di dette associazioni deve prevedere organi democraticamente eletti.
3. Le associazioni che intendono essere riconosciute presentano domanda alla competente struttura della Giunta regionale, specificando:
a) la sede legale dell'associazione;
b) le generalità del legale rappresentante dell'associazione;
c) il possesso dei requisiti di cui al comma 2.
4. Alla domanda di riconoscimento è allegato lo statuto dell'associazione.
5. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche da parte delle articolazioni territoriali delle associazioni riconosciute. In tal caso alla domanda di cui al comma 3 è allegato l'elenco delle articolazioni territoriali accreditate, con l'indicazione del legale rappresentante di ciascuna di esse.
6. Le insegne poste all'ingresso degli uffici, anche decentrati, nei quali vengono organizzate le attività devono contenere l'indicazione della riserva ai soli soci dell'associazione.
Art. 86
Esercizio dell'attività di organizzazione di viaggi
1. Le associazioni di cui all'articolo 85 sono tenute a dare preventiva comunicazione dell'inizio delle proprie attività al comune ove ha sede l’associazione o la sua articolazione territoriale, specificando:
a) gli estremi del provvedimento di riconoscimento;
b) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del r.d. 773/1931 e il possesso dell’abilitazione a direttore tecnico della persona che assume la responsabilità organizzativa delle attività;
c) le attività che si intendono esercitare.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve altresì contenere la menzione dell'avvenuta stipula della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all'articolo 76, comma 5, per la copertura di rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività indicate nella comunicazione medesima.
3. Ogni variazione relativa al contenuto della comunicazione di cui al comma 1 è comunicata al comune.
4. Il soggetto che assume la responsabilità organizzativa delle attività è responsabile anche delle attività esercitate dalle eventuali articolazioni territoriali di cui all'articolo 85, comma 5. Il ruolo di responsabile organizzativo, che può essere svolto da un socio, è incompatibile con il ruolo di responsabile organizzativo di altra associazione.
5. Nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, le associazioni senza scopo di lucro stipulano contratti ai sensi del titolo VI, capo I, dell’allegato 1 al
d.lgs. 79/2011 .

Art. 87
Organizzazione occasionale di viaggi
1. L'organizzazione e la realizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni, da parte di enti pubblici e organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale, è consentita purché le iniziative non superino il numero di cinque per gli enti pubblici e di due per le organizzazioni nell'arco di un anno solare e abbiano durata media non superiore a dieci giorni.
2. Il numero di iniziative di cui al comma 1 può essere superato qualora vengano organizzate gite ed escursioni di durata inferiore alle ventiquattro ore, purché nell'arco dell'anno solare sia comunque rispettato il limite massimo complessivo di giorni di attività consentiti.
3. Il soggetto organizzatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dalla effettuazione di ogni singola iniziativa. È altresì tenuto a dare preventiva comunicazione di ogni singola iniziativa al comune, specificando, tra l'altro, l'assenza di scopo di lucro dell'iniziativa, le generalità e il possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del r.d. 773/1931 della persona che assume la responsabilità organizzativa delle attività.
4. Il soggetto organizzatore è tenuto, in ogni forma di pubblicizzazione del viaggio, ad inserire gli estremi della comunicazione al comune e della polizza assicurativa.
5. Il comune esercita la vigilanza e il controllo delle attività di cui al presente articolo e sospende l’effettuazione dell’iniziativa quando venga superato il numero massimo delle iniziative che possono svolgersi nell'arco di un anno solare, o la durata delle medesime, o qualora non sia stato osservato l’obbligo della stipula dell’assicurazione.
Art. 88
Uffici di biglietteria
1. Non è soggetta alle norme contenute nel presente titolo l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto, purché l'attività sia limitata all’emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto; in tal caso dette imprese sono soggette a quanto previsto nel presente titolo riguardo alle agenzie di viaggio e turismo.
2. Non sono soggetti alla disciplina contenuta nel presente titolo gli uffici la cui attività si limiti alla vendita di titoli di viaggio dei servizi di trasporto pubblico.
CAPO IV
Vigilanza e sanzioni
Art. 89
Chiusura dell'attività
1. Il comune dispone la chiusura dell'attività delle agenzie di viaggio e delle associazioni di cui all'articolo 85:
a) qualora non si sia provveduto alla stipula della polizza assicurativa per responsabilità civile a favore del viaggiatore o, per le sole agenzie di viaggio, alla prestazione di garanzia per i casi di insolvenza o fallimento entro il termine di sospensione dell’attività, comminata quale sanzione amministrativa accessoria ai sensi dell’articolo 51 septies, comma 5, dell’allegato 1 al
d.lgs.
79/2011 ;


b) qualora manchi il soggetto in possesso dell’abilitazione a direttore tecnico;
c) qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi previsti rispettivamente dall’articolo 76, commi 1 e 2, per le agenzie di viaggio e dall’articolo 86, comma 1, lettera b), per le associazioni di cui all'articolo 85.
2. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura o sospensione dell'attività, il comune, previa diffida, provvede all'esecuzione coattiva con la modalità dell'apposizione dei sigilli.
Art. 90
Sanzioni amministrative
1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 12.000,00:
a) chiunque esercita l'attività di agenzia di viaggio senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 77;
b) l'associazione di cui all'articolo 85 che esercita l’attività senza la preventiva comunicazione di cui all'articolo 86;
c) l’agenzia di viaggio e l'associazione di cui all'articolo 85 che esercita l’attività senza un soggetto in possesso dell’abilitazione a direttore tecnico;
d) l'associazione di cui all’articolo 85 che effettua le attività nei confronti dei non associati.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.200,00 a euro 7.200,00:
a) il direttore tecnico che contravviene all’obbligo previsto dall’articolo 76, comma 4;
b) l’agenzia di viaggio che contravviene agli obblighi previsti dall’articolo 77, commi 3, 4 e 6, e dagli articoli 78, 80, 81 e 82;
c) l'associazione di cui all'articolo 85 che contravviene agli obblighi di cui al comma 6 del medesimo articolo 85;
d) il responsabile organizzativo delle attività dell'associazione di cui all'articolo 85 che esercita lo stesso ruolo presso altra associazione;
e) il soggetto organizzatore di cui all'articolo 87 che contravviene agli obblighi ivi previsti.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 2.400,00, chi viola gli obblighi di cui al presente titolo non altrimenti sanzionati.
4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.
5. In caso di reiterazione di una medesima violazione di cui al presente articolo nei sei mesi successivi, l’attività è sospesa per un periodo massimo di tre mesi.
TITOLO VII
Trasporto turistico
CAPO I
Art. 91
Criteri e limiti all’attività di trasporto turistico
1. I comuni a più alta densità turistica, ai quali è attribuito l’indice di sintesi maggiore secondo la classificazione adottata dall’ISTAT ai sensi dell’
articolo 182, comma 2 bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 , d’intesa con la Regione, ai fini della corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, possono individuare zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per le attività di trasporto turistico effettuate utilizzando autovetture, velocipedi, motoveicoli, veicoli con caratteristiche atipiche, veicoli elettrici, aeromobili e natanti.


TITOLO VIII
Professioni turistiche
CAPO I
Guida turistica
Art. 92
Definizione e disciplina della professione di guida turistica
1. La professione di guida turistica è definita e disciplinata dalla
legge 13 dicembre 2023, n. 190 (Disciplina della professione di guida turistica).

Art. 93
Esenzioni dall’avvalimento della prestazione professionale della guida turistica
1. Ai sensi dell’
articolo 2 della l. 190/2023 , non rientrano tra le ipotesi obbligatorie di avvalimento della prestazione professionale della guida turistica le seguenti attività:

a) attività divulgative del proprio patrimonio culturale aventi carattere non commerciale, svolte da enti pubblici, compresi quelli territoriali, tramite propri dipendenti, per l'espletamento di compiti istituzionali dell'ente e nell'ambito di iniziative da esso promosse e realizzate. Tali iniziative devono essere a titolo gratuito per i fruitori e realizzate con risorse proprie dell’ente;
b) attività didattiche svolte da docenti nelle materie afferenti alla loro abilitazione, anche con lezioni sui luoghi oggetto di studio, organizzate da scuole ed istituti di ogni ordine e grado e dai soggetti riconosciuti dal sistema della formazione regionale, o tenute nell'ambito di corsi di formazione e iniziative a carattere seminariale, interattivo e laboratoriale finalizzate all’accrescimento culturale individuale e di gruppo.
Art. 94
Pubblicità dei prezzi
1. Ai sensi e per gli effetti dell’
articolo 11, comma 1, lettera b), della l. 190/2023 , il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali della guida turistica, quale che sia lo strumento e il canale di pubblicizzazione, contiene l'indicazione dei relativi prezzi.

2. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.
CAPO II
Accompagnatore turistico
SEZIONE I
Definizione e attività
Art. 95
Definizione dell'attività di accompagnatore turistico
1. Nell'ambito della definizione delle professioni turistiche di cui all'articolo 6 dell’allegato 1 al
d.lgs. 79/2011 e nelle more della definizione da parte dello Stato del relativo profilo professionale, è accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi, attraverso il territorio nazionale o estero, per curare l'attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.

2. Non sono soggetti alle disposizioni del presente capo i dipendenti delle agenzie di viaggio nell'esercizio della propria attività lavorativa.
Art. 96
Esercizio della professione
1. Nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti per lo svolgimento della professione di accompagnatore turistico, per l'esercizio della stessa è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) attestato di qualifica professionale conseguito mediante, in alternativa:
1) superamento dell’esame di cui all’articolo 97, per chi vi accede direttamente in virtù del possesso di uno dei titoli di studio indicati nel regolamento;
2) frequenza dei corsi di qualificazione professionale e superamento dell'esame di cui all'articolo 97;
3) superamento di esame pubblico sostenuto in altra regione;
b) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.
2. Il comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede su istanza dell’interessato all’abilitazione all’esercizio della professione e al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia, secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
3. L'esercizio della professione di accompagnatore turistico in qualità di lavoratore autonomo è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, al SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività.
4. La cessazione dell'attività di accompagnatore turistico in qualità di lavoratore autonomo è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP a cui è stata presentata la SCIA.
5. L’esercizio della professione da parte dei cittadini di altri stati membri dell’Unione europea è soggetto alle disposizioni di cui al
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

Art. 97
Corsi di qualificazione
1. La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale per accompagnatori turistici, ai sensi della normativa regionale vigente.
2. I corsi di qualificazione assicurano la formazione teorica e pratica dell’accompagnatore turistico e si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio di un attestato di qualifica.
3. L'ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e alla conoscenza di una lingua straniera.
Art. 98
Modalità e contenuti dei corsi di qualificazione
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui all'articolo 97, il numero delle ore, con le relative modalità di erogazione, le modalità di accesso e il livello minimo di conoscenza della lingua straniera.
Art. 99
Pubblicità dei prezzi
1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali degli accompagnatori turistici contiene l'indicazione dei relativi prezzi.
2. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.
SEZIONE II
Vigilanza e sanzioni
Art. 100
Sanzioni amministrative
1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 12.000,00:
a) chiunque esercita l'attività professionale di accompagnatore turistico senza aver ottenuto l’abilitazione;
b) chiunque esercita l'attività professionale di accompagnatore turistico in qualità di lavoratore autonomo senza aver presentato la SCIA;
c) i soggetti di cui agli articoli 75 e 85 che, per lo svolgimento della propria attività, si avvalgono delle persone di cui alla lettera a).
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 3.000,00 l'accompagnatore turistico che contravviene al divieto di cui all'articolo 100, comma 2.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00 l'accompagnatore turistico che contravviene al disposto dell'articolo 99, comma 1.
4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.
5. Il comune, nei casi di cui ai commi 1 e 2 che assumano particolare gravità oppure siano reiterati nell'anno, può sospendere l'attività fino ad un massimo di trenta giorni.
Art. 101
Divieto di prosecuzione dell'attività
1. La prosecuzione dell'attività professionale di accompagnatore turistico è vietata dal comune qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività. In tal caso, è ritirata la tessera di riconoscimento.
CAPO III
Guida ambientale
SEZIONE I
Definizione e attività
Art. 102
Definizione dell'attività di guida ambientale
1. Nell'ambito della definizione delle professioni turistiche di cui all'articolo 6 dell’allegato 1 al
d.lgs. 79/2011 e nelle more della definizione da parte dello Stato del relativo profilo professionale, è guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei eco-ambientali, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale. Sono esclusi i percorsi che richiedono comunque l'uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche.

2. Con il regolamento sono individuate le articolazioni della professione.
3. Le guide ambientali collaborano:
a) con la Regione, gli enti locali e gli enti parco regionali, per la difesa e la tutela degli ambienti naturali, in special modo per il mantenimento della rete escursionistica della Toscana di cui alla legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);
b) con le istituzioni scolastiche, per affiancare il corpo insegnante nelle iniziative e nei programmi di educazione ambientale.
Art. 103
Esercizio della professione
1. Nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti per l'esercizio della professione di guida ambientale, per l'esercizio della stessa è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) uno tra i seguenti requisiti di istruzione e qualificazione professionale:
1) diploma di scuola secondaria di secondo grado, frequenza dei corsi di qualificazione professionale e superamento dell'esame di cui all'articolo 105;
2) titolo di studio universitario tra quelli indicati nel regolamento e superamento dell'esame di cui all'articolo 105;
3) abilitazione all’esercizio della professione conseguita in altra regione, in esito al superamento di esame conclusivo di un corso di qualificazione professionale con contenuti equivalenti a quelli determinati ai sensi dell’articolo 105;
b) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione, attestata da certificato rilasciato dalla azienda unità sanitaria locale del comune di residenza;
c) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.
2. Il comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede su istanza dell’interessato all’abilitazione all’esercizio della professione e al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia, secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
3. L'esercizio della professione di guida ambientale in qualità di lavoratore autonomo è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, al SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività.
4. La cessazione dell'attività di guida ambientale in qualità di lavoratore autonomo è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP a cui è stata presentata la SCIA.
5. L’esercizio della professione da parte dei cittadini di altri stati membri dell’Unione europea è soggetto alle disposizioni di cui al
d.lgs. 206/2007 .

6. La guida ambientale è obbligata alla stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle visite, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo.
Art. 104
Rapporti con le professioni di guida alpina e di guida del parco o della riserva naturale
1. Le guide alpine maestri di alpinismo e gli aspiranti guide alpine iscritte nell'apposito albo professionale regionale di cui all'articolo 126, possono esercitare la professione di guida ambientale escursionistica.
2. Le guide del parco o della riserva naturale già abilitate ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale) possono continuare ad esercitare l'attività esclusivamente nel parco o riserva naturale di pertinenza. Possono altresì esercitare la professione di guida ambientale, nella specialità attinente, nel caso in cui la loro formazione ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della l.r. 49/1995 , abbia garantito la conoscenza generale dell'intero territorio regionale.
3. I soggetti di cui al comma 2 che intendono esercitare la professione di guida ambientale devono possedere i requisiti e sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 103, fatta eccezione per il possesso dell'abilitazione professionale.
4. L'ente gestore del parco o della riserva naturale può rilasciare alle guide ambientali abilitate ai sensi della presente legge un attestato di specializzazione di guida del parco o della riserva di riferimento, a seguito dell'espletamento di un corso di specializzazione e del superamento del relativo esame.
Art. 105
Corsi di qualificazione e specializzazione
1. La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale e di specializzazione per guide ambientali, ai sensi della normativa regionale vigente.
2. I corsi di qualificazione assicurano la formazione tecnico-pratica e teorica della guida ambientale nella singola articolazione, si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio del relativo attestato.
3. L'ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al superamento di una prova attitudinale teorico-pratica espletata secondo le modalità stabilite dalla Regione.
4. I corsi di specializzazione sono finalizzati all'ampliamento delle competenze e all'approfondimento delle conoscenze e comprendono l'acquisizione di nuove tecniche, l'uso di mezzi e la specializzazione su porzioni di territorio.
5. I corsi di specializzazione sono riservati a coloro che già esercitano l'attività di guida ambientale e si concludono con un esame e con il rilascio di un attestato.
Art. 106
Modalità e contenuti dei corsi
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui agli articoli 104, comma 4, e 105, il numero delle ore e le modalità di accesso.
2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati eventuali casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrino di avere già acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.
Art. 107
Obblighi professionali
1. Le guide ambientali garantiscono lo svolgimento dell'escursione nella sicurezza per i propri clienti graduando la difficoltà dei percorsi alle effettive capacità degli stessi.
Art. 108
Pubblicità dei prezzi
1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali contiene l'indicazione dei relativi prezzi.
2. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.
SEZIONE II
Vigilanza e sanzioni
Art. 109
Sanzioni amministrative
1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 12.000,00:
a) chiunque esercita l'attività professionale di guida ambientale senza aver ottenuto l’abilitazione;
b) chiunque esercita l'attività professionale di guida ambientale in qualità di lavoratore autonomo senza aver presentato la SCIA;
c) i soggetti di cui agli articoli 75 e 85 che, per lo svolgimento della propria attività, si avvalgono delle persone di cui alla lettera a).
2. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 3.000,00, la guida ambientale che contravviene al divieto di cui all'articolo 108, comma 2.
3. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00, la guida ambientale che contravviene al disposto dell'articolo 108, comma 1.
4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.
Art. 110
Divieto di prosecuzione dell'attività
1. La prosecuzione dell’attività di guida ambientale è vietata dal comune qualora l’interessato perda uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione.
2. In caso di divieto di prosecuzione dell’attività è ritirata la tessera di riconoscimento.
CAPO IV
Maestro di sci
SEZIONE I
Definizione e attività
Art. 111
Definizione dell'attività di maestro di sci
1. È maestro di sci, ai sensi dell'
articolo 2 della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina), chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.

2. Le aree sciistiche ove è prevista l'attività dei maestri di sci sono individuate e delimitate ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93 (Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati).
Art. 112
Albo professionale regionale dei maestri di sci
1. È istituito l’albo professionale regionale dei maestri di sci, nel quale sono iscritti tutti i soggetti che esercitano in modo stabile in Toscana la professione di maestro di sci. Si intende esercizio stabile della professione l’attività svolta dal maestro di sci che ha un recapito in Toscana ai fini dell’offerta delle proprie prestazioni.
2. L'albo professionale regionale dei maestri di sci è tenuto ed aggiornato dal Collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 118, sotto la vigilanza della Regione, che la esercita nelle forme previste dall'articolo 122.
3. L'albo professionale regionale dei maestri di sci è suddiviso, per specialità, nelle seguenti sezioni:
a) maestri di sci alpino;
b) maestri di sci di fondo;
c) maestri di sci di snowboard.
4. L'iscrizione nell'albo professionale regionale dei maestri di sci ha efficacia per tre anni, è limitata alla sezione in cui il maestro è iscritto ed è mantenuta a seguito di presentazione del certificato di idoneità psico-fisica di cui all'articolo 113, comma 1, lettera a), nonché dell'attestato di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento obbligatori di cui all'articolo 114.
5. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell’albo professionale regionale dei maestri di sci ai sensi della l.r. 86/2016 sono iscritti d’ufficio nell’albo di cui al comma 1.
Art. 113
Requisiti per l'iscrizione all'albo
1. Possono essere iscritti all'albo professionale regionale dei maestri di sci coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall'azienda unità sanitaria locale del comune di residenza;
b) assolvimento dell'obbligo scolastico;
c) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
d) abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale di cui all'articolo 114 e il superamento dei relativi esami.
2. Il Collegio regionale dei maestri di sci, di cui all’articolo 118, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
Art. 114
Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione
1. La Regione riconosce corsi di qualificazione e di specializzazione professionale per maestri di sci, nonché di aggiornamento obbligatorio, ai sensi della normativa regionale vigente.
2. Gli interventi formativi sono attuati in collaborazione con il Collegio regionale dei maestri di sci prevedendo, per le materie di carattere tecnico e didattico, l'impiego di istruttori nazionali della Federazione italiana sport invernali.
3. I corsi di qualificazione professionale assicurano la formazione tecnico-pratica e teorica del maestro di sci nella singola specialità e si concludono con un esame e con il rilascio del relativo attestato.
4. L'ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al superamento di una prova attitudinale pratica.
5. I corsi di aggiornamento si riferiscono alle stesse materie di insegnamento previste per i corsi di qualificazione. L'attestato di frequenza finale viene rilasciato ai soli soggetti che abbiano assicurato la propria presenza ad almeno il 75 per cento delle ore di insegnamento.
6. Il maestro di sci che si trovi nella impossibilità di frequentare il corso di aggiornamento periodico obbligatorio a causa di malattia o di altro comprovato motivo di forza maggiore è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; in tal caso, la validità dell'iscrizione nell'albo professionale è prorogata fino a quando il corso obbligatorio sia superato e, in ogni caso, per un periodo massimo di tre anni, fatto salvo l'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui all'articolo 113, comma 1, lettera a).
7. I corsi di specializzazione sono finalizzati all'acquisizione di particolari tecniche, sono riservati ai soggetti già iscritti all'albo professionale e si concludono con il rilascio del relativo attestato.
Art. 115
Modalità e contenuti dei corsi
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui all'articolo 114, il numero delle ore e le modalità di accesso. Le materie e gli argomenti dei corsi sono determinati nel rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione italiana sport invernali.
2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati i casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrano di aver già acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.
3. I maestri di sci già abilitati in una specialità che hanno superato la prova attitudinale per l'ammissione ai corsi di qualificazione di altra specialità sono esonerati dal corso di formazione e dall'esame limitatamente alle materie già oggetto del corso di formazione per il quale è stata ottenuta l'abilitazione.
Art. 116
Maestri di sci di altre regioni e stati
1. I maestri di sci già iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci in Toscana richiedono l'iscrizione nell'albo professionale regionale della Toscana.
2. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione dopo aver verificato la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 113.
3. I maestri di sci iscritti negli albi di altre regioni o province autonome che intendono esercitare temporaneamente o saltuariamente in Toscana ne danno preventiva comunicazione al Collegio regionale dei maestri di sci, indicando le località sciistiche nelle quali intendono esercitare e il periodo di attività.
4. Ai maestri di sci cittadini di stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia non iscritti in alcun albo regionale che intendono esercitare in Toscana la professione, in maniera stabile o in via occasionale e temporanea, si applica la disciplina contenuta nel
d.lgs. 206/2007 .

5. Gli obblighi di cui al comma 3, non si applicano ai maestri di sci provenienti con i loro allievi da altre regioni, province autonome o da altri stati che esercitano temporaneamente in Toscana.
6. Ai cittadini di stati non membri dell'Unione europea che vogliono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci si applicano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'
art. 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ).


7. L'esercizio stabile della professione dei maestri di sci di stati non appartenenti all'Unione europea è subordinato alla iscrizione nell'albo del Collegio regionale dei maestri di sci della Toscana. L'iscrizione è effettuata a seguito di riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali, d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza, di verifica della reciprocità di trattamento e della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 113.
8. I maestri di sci di stati non membri dell'Unione europea non iscritti in albi professionali italiani possono esercitare temporaneamente in Toscana previa richiesta di nulla osta al Collegio regionale dei maestri di sci della Toscana. Il nulla osta è rilasciato a seguito di riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza e di verifica della reciprocità di trattamento.
Art. 117
Esercizio abusivo della professione
1. L'esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.
Art. 118
Collegio regionale dei maestri di sci
1. Il Collegio regionale dei maestri di sci è organo di autodisciplina e di autogoverno della professione; ne fanno parte tutti i maestri iscritti nell'albo della Regione, nonché i maestri di sci che abbiano momentaneamente sospeso l'attività oppure l'abbiano cessata.
2. Sono organi del collegio:
a) l'Assemblea, costituita da tutti i membri del collegio;
b) il Consiglio direttivo, i cui componenti sono eletti dall’Assemblea con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3, lettera d);
c) il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo al proprio interno.
3. Spetta all'Assemblea del collegio:
a) eleggere il Consiglio direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio del collegio;
c) eleggere i propri rappresentanti nel Collegio nazionale dei maestri di sci;
d) adottare il regolamento relativo al funzionamento del collegio, su proposta del Consiglio direttivo;
e) pronunciarsi su ogni questione che sia sottoposta dal Consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un quinto dei componenti.
4. Spetta al Consiglio direttivo del collegio:
a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo;
b) vigilare sull'esercizio della professione;
c) applicare le sanzioni disciplinari;
d) collaborare con la Regione nell'organizzazione delle attività formative di cui agli articoli 114 e 115;
e) svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti;
f) stabilire le caratteristiche e le modalità d'uso del distintivo di riconoscimento e della divisa di maestro di sci.
5. Il Consiglio regionale, su richiesta di una regione contigua e previa intesa con la medesima, sentito il consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, può deliberare la trasformazione del Collegio regionale in Collegio interregionale.
Art. 119
Scuole di sci
1. Agli effetti della presente legge, per scuola di sci si intende qualunque organizzazione operante sul territorio regionale che si avvalga dell’attività professionale coordinata di più maestri di sci. Le scuole di sci devono avere sede nelle aree sciistiche di cui all'articolo 111, comma 2.
2. Le scuole di sci devono disporre di una sede adeguata e stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, a copertura dei rischi derivanti alle persone e conseguenti all'esercizio dell'insegnamento da parte dei maestri di sci aderenti alla scuola, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
3. Il legale rappresentante di una associazione o società di maestri di sci che intende istituire una scuola di sci trasmette, esclusivamente in via telematica, la SCIA al SUAP del comune in cui intende ubicare la sede della scuola, attestando il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo, nonché l'impegno a prestare opera in interventi straordinari di soccorso sulla neve.
4. Alla SCIA è allegata la copia dello statuto, che deve essere ispirato a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva dei maestri di sci alla gestione e all'organizzazione della scuola.
Art. 120
Pubblicità dei prezzi
1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali di maestro di sci contiene l'indicazione dei relativi prezzi.
2. Le scuole di sci espongono nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella dei prezzi praticati.
3. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.
SEZIONE II
Vigilanza e sanzioni
Art. 121
Sanzioni disciplinari
1. I maestri di sci iscritti nell'albo regionale che si rendono colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, oppure delle norme di comportamento previste dalla presente legge e dalla
legge 81/1991 , sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dall'albo per un periodo compreso tra un mese e un anno;
d) radiazione dall'albo.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi è ammesso ricorso al Consiglio direttivo del Collegio nazionale dei maestri di sci entro trenta giorni dalla notifica. La proposizione del ricorso sospende fino alla decisione l'esecutività del provvedimento.
Art. 122
Vigilanza della Regione sul Collegio regionale dei maestri di sci
1. La vigilanza sul Collegio regionale dei maestri di sci spetta alla Giunta regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Collegio regionale dei maestri di sci trasmette alla Giunta regionale, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno:
a) copia degli atti concernenti la tenuta dell'albo, corredati della relativa documentazione;
b) i provvedimenti del Collegio regionale dei maestri di sci in materia di sanzioni disciplinari adottate ai sensi della presente legge.
3. La Giunta regionale approva i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio regionale dei maestri di sci.
4. La Giunta regionale delibera lo scioglimento del Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci che non sia in grado di funzionare regolarmente, sentito il parere del Collegio nazionale dei maestri di sci. In tal caso, le funzioni del Consiglio direttivo sono affidate a un commissario straordinario fino all’elezione del nuovo consiglio, che deve aver luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.
Art. 123
Sanzioni amministrative
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 12.000,00:
a) chiunque esercita stabilmente la professione di maestro di sci senza essere iscritto all'albo regionale di cui all'articolo 112;
b) il maestro di sci di uno stato non membro dell’Unione europea che esercita temporaneamente l'attività senza aver ottenuto il preventivo nulla osta di cui all'articolo 116, comma 8.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 3.000,00 il maestro di sci che contravviene alla disposizione dell'articolo 120, comma 3. La sanzione è raddoppiata nell'ipotesi in cui contravvenga a tale disposizione una scuola di sci.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00:
a) il maestro di sci iscritto ad albo regionale che esercita temporaneamente l'attività senza aver provveduto a darne preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 116, comma 3;
b) il maestro di sci o le scuole di sci che violano l'articolo 120, commi 1 e 2.
4. L'esercizio abusivo di scuole di sci, comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600,00 a euro 9.600,00.
5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.
Art. 124
Divieto di prosecuzione dell’attività
1. La prosecuzione dell’attività professionale di maestro di sci è vietata dal comune qualora l’interessato perda uno dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività. In tal caso è ritirata la tessera di riconoscimento.
CAPO V
Guida alpina
SEZIONE I
Definizione e attività
Art. 125
Definizione dell'attività di guida alpina
1. È guida alpina, ai sensi dell'
articolo 2 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina), chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in ascensioni, sia su roccia sia su ghiaccio, o in escursioni in montagna;
b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.
2. La professione si articola in due gradi:
a) aspirante guida;
b) guida alpina-maestro d'alpinismo.
3. L'aspirante guida può svolgere le attività di cui al comma 1, con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, individuate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Collegio regionale delle guide alpine.
4. L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche o sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo.
5. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro d'alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione. In difetto, il diritto all'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 126 decade.
6. Le guide alpine, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, sono tenute a prestare la loro opera di soccorso compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.
Art. 126
Albo professionale regionale delle guide alpine
1. È istituito l’albo professionale regionale delle guide alpine, nel quale sono iscritti tutti i soggetti che esercitano in modo stabile in Toscana la professione di guida alpina.
2. L'albo professionale regionale delle guide alpine è distinto in due sezioni nelle quali sono iscritti, rispettivamente, gli aspiranti guide e le guide alpine-maestri di alpinismo. L'albo è tenuto e aggiornato dal Collegio regionale delle guide alpine di cui all'articolo 131, sotto la vigilanza della Regione, che la esercita nelle forme previste dall'articolo 135.
3. È da intendersi esercizio stabile della professione l'attività svolta dalla guida alpina avente un recapito, anche stagionale, in Toscana ai fini dell'offerta delle proprie prestazioni.
4. L'iscrizione nell'albo professionale regionale delle guide alpine ha efficacia per tre anni ed è mantenuta a seguito di presentazione del certificato di idoneità psico-fisica di cui all'articolo 127, comma 1, lettera b), nonché dell'attestato di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento obbligatori di cui all'articolo 128.
5. La guida alpina impossibilitata a frequentare il corso di aggiornamento periodico obbligatorio a causa di malattia od altro comprovato motivo di forza maggiore, è tenuta a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; in tal caso, la validità dell'iscrizione nell'albo professionale regionale delle guide alpine è prorogata fino a quando il corso obbligatorio sia superato e, in ogni caso, per un periodo massimo di tre anni, fatto salvo l'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui all'articolo 127, comma 1, lettera b).
6. In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'albo professionale regionale delle guide alpine, permane la facoltà di reiscrizione allo stesso nei successivi sei anni dietro presentazione delle certificazioni di cui al comma 4.
7. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell’albo professionale regionale delle guide alpine ai sensi della l.r. 86/2016 sono iscritti d’ufficio nell’albo di cui al comma 1.
Art. 127
Requisiti per l'iscrizione all'albo professionale regionale delle guide alpine
1. Possono essere iscritti nell'albo professionale regionale delle guide alpine coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) età minima di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo;
b) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall'azienda unità sanitaria locale del comune di residenza;
c) assolvimento dell'obbligo scolastico;
d) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
e) abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale di cui all'articolo 128 ed il superamento dei relativi esami.
2. Il Collegio regionale delle guide alpine, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
Art. 128
Corsi di qualificazione e aggiornamento
1. La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale per aspiranti guide e guide alpine-maestri di alpinismo, nonché i corsi di aggiornamento obbligatorio.
2. Ai corsi di qualificazione per guide alpine-maestri di alpinismo sono ammessi unicamente gli aspiranti guida che abbiano esercitato la professione per almeno due anni.
3. L'ammissione ai corsi di qualificazione per aspiranti guida è subordinata al superamento di una prova pratica attitudinale.
4. Gli interventi formativi sono attuati in collaborazione con il Collegio regionale delle guide alpine di cui all'articolo 131 e avvalendosi del Collegio nazionale delle guide alpine di cui all'
articolo 15 della l. 6/1989 .

5. I corsi di aggiornamento obbligatorio si concludono con il rilascio di un attestato di frequenza alle sole guide che abbiano assicurato la propria presenza ad almeno il 75 per cento delle ore di insegnamento.
Art. 129
Modalità e contenuti dei corsi
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito il Collegio regionale delle guide alpine, determina le materie oggetto dei corsi di cui all'articolo 128, il numero delle ore e le modalità di accesso.
2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati i casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrano di aver già acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.
Art. 130
Guide alpine di altre regioni e stati
1. Le guide alpine già iscritte negli albi di altre regioni che intendono esercitare stabilmente la professione anche in Toscana devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale regionale delle guide alpine della Toscana.
2. Il Collegio regionale delle guide alpine di cui all'articolo 131 provvede all'iscrizione dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 127.
3. L'esercizio, della professione da parte di guide alpine che provengono dall'estero o da altre regioni italiane e che accompagnano loro clienti non è subordinato all'iscrizione nell'albo.
4. L'iscrizione, per i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, è subordinata al riconoscimento da parte del Collegio nazionale delle guide alpine dell'equivalenza del titolo rilasciato nello stato di provenienza.
Art. 131
Collegio regionale delle guide alpine
1. Il Collegio regionale delle guide alpine è organo di autodisciplina e di autogoverno della professione; del Collegio regionale delle guide alpine fanno parte tutti gli aspiranti guida e le guide alpine-maestri di alpinismo iscritti nell'albo regionale, nonché le guide alpine maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti in Toscana.
2. Sono organi del Collegio regionale delle guide alpine:
a) l'Assemblea, costituita da tutti i membri del collegio;
b) il Consiglio direttivo, i cui componenti sono eletti dall'assemblea con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3, lettera d);
c) il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo e scelto fra le guide alpine maestri di alpinismo componenti il Consiglio direttivo stesso.
3. Spetta all'Assemblea del collegio:
a) eleggere il Consiglio direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio del collegio;
c) pronunciarsi su ogni questione che sia sottoposta dal Consiglio o sulla quale una pronuncia dell'Assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti;
d) adottare il regolamento relativo al funzionamento del collegio, su proposta del Consiglio direttivo.
4. Spetta al Consiglio direttivo del Collegio regionale delle guide alpine:
a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo;
b) vigilare sull'esercizio della professione ed applicare le sanzioni disciplinari;
c) collaborare con la Regione e con ogni altro ente, anche ai fini della tutela dell'ambiente montano, nonché della promozione dell'alpinismo e del turismo montano;
d) svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti;
e) stabilire le caratteristiche e le modalità d'uso del distintivo di riconoscimento di guida alpina.
Art. 132
Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo
1. Agli effetti della presente legge, per scuola di alpinismo e di sci-alpinismo si intende qualunque organizzazione operante sul territorio regionale che si avvalga dell’attività professionale coordinata di più guide alpine.
2. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo devono disporre di una sede adeguata e stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi conseguenti all'esercizio dell'attività da parte delle guide alpine aderenti alla scuola, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
3. L'istituzione di una scuola di alpinismo e di sci-alpinismo è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, al SUAP competente per il territorio in cui s'intende ubicare la scuola.
4. La SCIA è presentata dal legale rappresentante di un'associazione o società di guide alpine e attesta il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, nonché l'impegno a prestare opera in interventi straordinari di soccorso in montagna.
5. Alla SCIA è allegata la copia dello statuto, che deve essere ispirato a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva delle guide alpine alla gestione e all'organizzazione della scuola.
Art. 133
Pubblicità dei prezzi
1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali di guida alpina contiene l'indicazione dei relativi prezzi.
2. Le scuole di alpinismo e sci-alpinismo espongono nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella dei prezzi praticati.
3. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.
SEZIONE II
Vigilanza e sanzioni
Art. 134
Sanzioni disciplinari
1. Le guide alpine iscritte nell'albo regionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero dalle norme di comportamento previste dalla presente legge o dalla
l. 6/1989 , sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dell'albo per un periodo compreso tra un mese ed un anno;
d) radiazione dall'albo.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Consiglio direttivo del Collegio regionale delle guide alpine a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi è ammesso ricorso al Consiglio direttivo del Collegio nazionale delle guide alpine, entro trenta giorni dalla notifica. La proposizione del ricorso sospende fino alla decisione l'esecutività del provvedimento.
Art. 135
Vigilanza della Regione sul Collegio regionale delle guide alpine
1. La vigilanza sul Collegio regionale delle guide alpine spetta alla Giunta regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presidente del Collegio regionale delle guide alpine trasmette alla Giunta regionale, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno:
a) copia degli atti concernenti la tenuta dell'albo, corredati della relativa documentazione;
b) i provvedimenti del Collegio regionale delle guide alpine in materia di sanzioni disciplinari adottate ai sensi della presente legge.
3. La Giunta regionale approva i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio regionale delle guide alpine.
4. La Giunta regionale delibera lo scioglimento del Consiglio direttivo del Collegio regionale delle guide alpine che non sia in grado di funzionare regolarmente, sentito il parere del Collegio nazionale delle guide alpine; in tal caso, le funzioni del Consiglio direttivo sono affidate ad un commissario straordinario fino alla elezione del nuovo Consiglio direttivo, che deve aver luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.
Art. 136
Sanzioni amministrative
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali, chiunque eserciti stabilmente la professione di guida alpina senza essere iscritto nell'albo professionale regionale delle guide alpine di cui all'articolo 126, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 12.000,00.
2. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 3.000,00 la guida alpina che contravviene alla disposizione dell'articolo 133, comma 3. La sanzione è raddoppiata nell'ipotesi in cui contravviene a tale disposizione una scuola di alpinismo e sci-alpinismo.
3. Sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00 le guide alpine e le scuole di alpinismo e sci-alpinismo che contravvengono alle disposizioni dell'articolo 133, commi 1 e 2.
4. L'esercizio abusivo di scuole di alpinismo e sci-alpinismo, comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600,00 a euro 9.600,00
5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate.
Art. 137
Divieto di prosecuzione dell’attività
1. La prosecuzione dell’attività professionale di guida alpina è vietata dal comune qualora l’interessato perda uno dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività. In tal caso è ritirata la tessera di riconoscimento.
TITOLO IX
Vigilanza e controllo
CAPO I
Art. 138
Vigilanza e controllo
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative, sono di competenza degli enti a cui è attribuita la funzione di amministrazione attiva.
2. In caso di infrazioni concernenti le professioni di maestro di sci e di guida alpina, i comuni provvedono ad inviare al rispettivo collegio regionale dei maestri di sci e delle guide alpine copia dei verbali di accertamento delle infrazioni riguardanti i soggetti iscritti nel relativo albo professionale.
TITOLO X
Norme transitorie, finali e abrogazioni
CAPO I
Art. 139
Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali di secondo livello
1. Nell’esercizio delle attività di cui alla presente legge si applicano i relativi contratti collettivi nazionali di lavoro del settore turismo, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli accordi sindacali di secondo livello.
Art. 140
Disposizioni transitorie in materia di sistema informativo regionale del turismo
1. Per l'anno 2025 il comune capoluogo di provincia o la Città metropolitana di Firenze esercita, con riferimento a tutto il territorio provinciale o metropolitano, le funzioni di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c), relativamente ai comuni ricompresi nella comunità d'ambito turistico che non hanno ancora provveduto ad adeguare la convenzione o lo statuto dell’unione di comuni ai fini dell’esercizio associato delle funzioni medesime.
Art. 141
Norma finanziaria
1. Al finanziamento degli oneri relativi alle funzioni in materia di sistema informativo regionale del turismo, riservate alla Regione ai sensi dell’articolo 13, comma 2, stimati complessivamente in euro 900.000,00 per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027, si fa fronte per euro 540.000,00 annui con le risorse a valere sugli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti” e per euro 360.000,00 annui a valere sugli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025–2027.
2. Ai fini della copertura di una quota degli oneri di cui al comma 1, per l’importo di euro 360.000,00, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2025–2027, per l'annualità 2025 per competenza e cassa e, per ciascuna delle annualità 2026 e 2027, per sola competenza:
- in diminuzione, Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 360.000,00;
- in aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 360.000,00.
3. Al finanziamento degli oneri relativi alle funzioni attribuite ai comuni ricompresi nelle comunità d'ambito turistico ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera c), e dell’articolo 13, comma 3, stimati in euro 2.371.000,00 per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse a valere sugli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025–2027.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
5. Dall’attuazione di quanto previsto dagli articoli da 1 a 8, da 10 a 12 e da 14 a 149, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
6. Con deliberazione della Giunta regionale sono quantificate le risorse, nell’ambito di quelle di cui al comma 3, relative all’annualità 2025 che permangono ai comuni capoluogo di provincia e alla Città metropolitana di Firenze nel caso in cui continuino ad esercitare le funzioni ai sensi dell’articolo 140, comma 1.
Art. 142
Disposizioni transitorie in materia di classificazione delle strutture ricettive, di agenzie di viaggio e di associazioni pro-loco
1. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di classificazione di strutture ricettive, di agenzie di viaggio e di associazioni pro-loco restano competenti i comuni capoluogo di provincia e la Città Metropolitana di Firenze.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze trasferiscono la documentazione inerente alle associazioni pro-loco iscritte nei propri albi ai comuni territorialmente competenti in relazione alla sede legale dell’associazione, ai fini dell’iscrizione negli elenchi comunali.
Art. 143
Disposizioni transitorie in materia di strutture alberghiere
1. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo), in assenza dei requisiti di cui all’articolo 34 bis, comma 3, lettere b), c) e d), della medesima l.r. 42/2000 .
Art. 144
Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione
1. Coloro che esercitano l’attività di affittacamere e di bed and breakfast in forma non imprenditoriale alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare ad esercitare l’attività nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni della l.r. 86/2016 .
2. Fino alla data del 31 dicembre 2025, (2) coloro che gestiscono in forma imprenditoriale due esercizi di affittacamere e/o bed and breakfast nell’ambito del medesimo edificio alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare ad esercitare tale attività nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni della l.r. 86/2016 .
3. Le disposizioni di cui all’articolo 41, comma 3, si applicano a far data dal 1° luglio 2026. Fino a tale data le abitazioni utilizzate per le attività di cui al medesimo articolo 41 possono avere, ai fini urbanistici, sia destinazione d’uso residenziale sia turistico-ricettiva.
4. Per le attività di cui all’articolo 41 in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve diverse disposizioni previste dai comuni, il mutamento di destinazione d’uso delle relative abitazioni in assenza di opere edilizie verso la categoria funzionale turistico-ricettiva non comporta la corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione.
Art. 145
Disposizioni transitorie in materia di albergo diffuso
1. Gli alberghi diffusi abilitati alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare ad esercitare secondo le disposizioni della l.r. 86/2016 .
2. Le disposizioni relative alla destinazione d’uso di cui all’articolo 47, comma 8, si applicano a far data dal 1° luglio 2026. Fino a tale data, fatto salvo quanto previsto dal medesimo articolo 47, comma 10, gli alloggi utilizzati per l’attività di albergo diffuso possono avere, ai fini urbanistici, sia destinazione d’uso residenziale sia turistico-ricettiva.
3. Per le attività di cui all’articolo 47 in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve diverse disposizioni previste dai comuni, il mutamento di destinazione d’uso dei relativi alloggi in assenza di opere edilizie verso la categoria funzionale turistico-ricettiva non comporta la corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione.
Art. 146
Approvazione del regolamento di attuazione
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione approva il regolamento di attuazione di cui all’articolo 5.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2018, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 “Testo unico del sistema turistico regionale”) continua ad essere applicato nelle parti compatibili con la presente legge.
Art. 147
Definizione delle comunità di ambito turistico
1. Le comunità di ambito turistico sono definite nell’allegato A (Comunità di ambito turistico) della presente legge.
Art. 148
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 4, comma 1, lettera a), comma 2 e comma 6, l’articolo 13, comma 7, lettera d), e l’articolo 14, comma 1, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

b) la legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);
c) la legge regionale 14 luglio 2017, n. 34 (Disposizioni in materia di affittacamere. Modifiche alla l.r. 86/2016 );
d) la legge regionale 17 ottobre 2017, n. 58 (Norme in materia di affittacamere, bed and breakfast e obblighi di comunicazione. Modifiche alla l.r. 86/2016 );
e) la legge regionale 18 maggio 2018, n. 24 (Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche alla l.r. 86/2016 );
f) gli articoli da 26 a 43 della legge regionale 7 gennaio 2019, n. 3 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2018);
g) la legge regionale 14 giugno 2019, n. 32 (Disposizioni in materia di cabina di regia, locazioni turistiche e corsi ed esami per guida turistica. Modifiche alla l.r. 86/2016 );
h) gli articoli da 26 a 30 della legge regionale 6 luglio 2020, n. 51 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019).
Art. 149
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Allegati:
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.