Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 8 gennaio 2025
legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), la Regione assicura alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, o con comprovate forme di intolleranza alimentare, agli anziani e ai genitori con passeggino, (56), la fruizione dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, affinché ricevano il medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture che soffrono di temporanea mobilità ridotta. La Corte costituzionale con
sentenza n. 186 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 22, comma 6, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione.
La Corte costituzionale con
sentenza n. 186 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 41, commi 3 e 4, in riferimento agli articoli 3, 41 e 42 della Costituzione.
La Corte costituzionale con
sentenza n. 186 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sugli articoli 42, 43, 44 e 45 in riferimento agli articoli 42 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
La Corte costituzionale con
sentenza n. 186 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 59 in riferimento agli articoli 3 e 117, secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione.
La Corte costituzionale con
sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.
La Corte costituzionale
con sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.
La Corte costituzionale con
sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.
La Corte costituzionale con
sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.
La Corte costituzionale con
sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale del comma 4 limitatamente alle parole «, è limitata alla sezione in cui il maestro è iscritto».
La Corte costituzionale con
sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3 limitatamente alle parole «nella singola specialità».
La Corte costituzionale con
sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 limitatamente alle parole «di cui all’articolo 113».
La Corte costituzionale con
sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 limitatamente alle parole «di cui all’articolo 127».
La Corte costituzionale con
sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 118 in riferimento all’
articolo 117, terzo comma, della Costituzione .
La Corte costituzionale con
sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 130, comma 1, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
La Corte costituzionale con
sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 130, comma 3, in riferimento all’
articolo 117, terzo comma, della Costituzione
La Corte costituzionale con
sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile le questioni di legittimità costituzionale sollevate sugli articoli 131 e 134 in riferimento all’
articolo 117, terzo comma, della Costituzione .
La Corte costituzionale con
sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 136, comma 1, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
La Corte costituzionale con
sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 115, comma 1, in riferimento all’
articolo 117, terzo comma, della Costituzione .



