Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61
Testo unico del turismo.
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 8 gennaio 2025
Art. 148
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 4, comma 1, lettera a), comma 2 e comma 6, l’articolo 13, comma 7, lettera d), e l’articolo 14, comma 1, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

b) la legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);
c) la legge regionale 14 luglio 2017, n. 34 (Disposizioni in materia di affittacamere. Modifiche alla l.r. 86/2016 );
d) la legge regionale 17 ottobre 2017, n. 58 (Norme in materia di affittacamere, bed and breakfast e obblighi di comunicazione. Modifiche alla l.r. 86/2016 );
e) la legge regionale 18 maggio 2018, n. 24 (Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche alla l.r. 86/2016 );
f) gli articoli da 26 a 43 della legge regionale 7 gennaio 2019, n. 3 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2018);
g) la legge regionale 14 giugno 2019, n. 32 (Disposizioni in materia di cabina di regia, locazioni turistiche e corsi ed esami per guida turistica. Modifiche alla l.r. 86/2016 );
h) gli articoli da 26 a 30 della legge regionale 6 luglio 2020, n. 51 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019).
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.