Il testo coordinato è in preparazione e verrà pubblicato quanto prima
Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61
Testo unico del turismo.
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 8 gennaio 2025
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visti l’articolo 3, commi 3 e 3 bis, e l’articolo 4, comma 1, lettere e), l), m), n), n bis), o), v) e z), dello Statuto;
Vista la

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Vista la

Visto il


Visto il


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
Considerato che:
1. Occorre rispondere alle esigenze di riforma della disciplina del turismo, che derivano sia dall’evoluzione sempre più repentina del sistema economico, sia dai mutamenti nella domanda e nell’offerta, dal ruolo ormai predominante assunto dalla digitalizzazione, nonché dalla necessità di adeguare il modello di governance del sistema, nell’ottica della semplificazione e della maggiore organicità della disciplina;
2. Al fine di definire compiutamente il sistema di “governance” del turismo, si prevede che le funzioni di informazione e accoglienza turistica, nonché quelle di livello locale relative al sistema informativo regionale del turismo siano esercitate dai comuni associati nelle comunità d'ambito turistico, come definite nell’allegato A, fermo restando che tutte le altre funzioni amministrative di livello locale in materia di turismo sono attribuite ai comuni;
3. Al fine di definire compiutamente il sistema di detenzione, gestione e analisi dei dati relativi al turismo, si prevede la definizione del sistema informativo e dell’ecosistema digitale del turismo, nonché dell’Osservatorio turistico regionale (OTR);
4. Al fine di ampliare la gamma dei servizi offerti dalle strutture alberghiere, oltre alla possibilità di esercitare anche al pubblico le attività di somministrazione di alimenti e bevande, di vendita al dettaglio e di centro benessere, purché nell’osservanza delle rispettive normative di settore, e alla messa a disposizione di saune, bagni turchi, bagni a vapore ad uso esclusivo degli ospiti, si prevede la possibilità di mettere a disposizione degli ospiti le attrezzature per attività ludico-motorie e fitness, nonché la predisposizione di locali destinati ad attività temporanee di “smart working”; per consentire poi un margine di flessibilità nell’offerta di ospitalità aumentando, entro limiti definiti, la propria capacità ricettiva; si prevede la possibilità di associare nella gestione civili abitazioni che sono nella disponibilità e nelle vicinanze della struttura alberghiera, purché ai fini dell’esercizio dell’attività si proceda al mutamento della relativa destinazione d’uso e a patto che sia garantito all’ospite, non solo l’utilizzo dei servizi della struttura alberghiera, ma anche lo standard qualitativo corrispondente al livello di classificazione dell’albergo; per coniugare a livelli di eccellenza l’attività di ospitalità con quella formativa, si introduce la tipologia di struttura denominata “academy hotel”;
5. Al fine di conferire dignità autonoma alle strutture ricettive all’aperto, campeggi, villaggi turistici, aree di sosta camper e marina resort, esse vengono disciplinate all’interno di un capo apposito;
6. Si chiarisce, con particolare riferimento all’articolo 28, comma 2, che le strutture ancorate al suolo presenti all’interno dei campeggi sono realizzate in conformità alla l.r. 65/2014 , con la preliminare acquisizione dell’idoneo titolo edilizio, mentre le strutture di cui all’articolo 136, comma 1, lettera e bis), della l.r. 65/2014 seguono la disciplina dell’attività edilizia libera;
7. Nel confermare la disciplina vigente in materia di strutture ricettive extra-alberghiere per l’ospitalità collettiva, case per ferie, ostelli, rifugi escursionistici, rifugi alpini e bivacchi fissi, si estende alle imprese la possibilità di gestire i rifugi alpini ed i rifugi escursionistici;
8. Al fine di qualificare l’offerta di ospitalità da parte delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, si prevede che l’attività di affittacamere e di bed and breakfast, che sono per definizione strutture ricettive turistiche, siano esercitate esclusivamente in forma imprenditoriale e che, conseguentemente, ai fini urbanistici la destinazione d’uso delle relative abitazioni debba essere turistico-ricettiva; resta ferma la facoltà di locare anche solo una porzione dell’unità immobiliare ad uso abitativo, sia per finalità turistiche, ai sensi dell’


9. Al fine di definire la peculiare tipologia di struttura ricettiva denominata “albergo diffuso”, si stabilisce che essa consista nell’aggregazione di alloggi insediabili in aree scarsamente popolate, localizzate nei centri storici e aree assimilate riconosciute dagli strumenti urbanistici, nei borghi e nei nuclei insediativi in ambito costiero;
10. Al fine di ampliare l’offerta di servizi da parte dei residence, si prevede che essi possano somministrare alle persone alloggiate e ai loro ospiti anche gli alimenti, oltre che le bevande;
11. In conformità a quanto previsto dall’


12. Inoltre, al fine di perseguire la corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale e la preservazione del tessuto sociale dei comuni a più alta densità turistica, vengono introdotte disposizioni che attribuiscono a tali comuni la facoltà di adottare un regolamento in cui individuare criteri e limiti allo svolgimento dell’attività di locazione breve per finalità turistiche. In tale contesto, con l’obiettivo di contrastare la scarsità di alloggi a canoni accessibili destinati alla locazione a lungo termine ed in coerenza con i recenti pronunciamenti della Corte di giustizia dell’Unione europea (v. sentenza 22 settembre 2020, cause riunite C-724/18 e C-727/18, Cali Apartments), si prevede che, nei comuni che adottano il sopracitato regolamento, l’esercizio di tale attività sia subordinato al rilascio di una specifica autorizzazione;
13. Al fine di garantire la parità di trattamento tra le agenzie di viaggio e turismo che operano esclusivamente “on line” e quelle tradizionali, si stabilisce che le prime siano assoggettate alla medesima disciplina, per quanto compatibile, a cui sono soggette le seconde, ad eccezione della disponibilità di un locale per l’esercizio dell’attività; viene altresì disciplinato il procedimento di abilitazione a direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, in conformità all’articolo 20 dell’allegato 1 al

14. In conformità a quanto previsto dalla

15. Con riferimento alle professioni di accompagnatore turistico e di guida ambientale, nel rispetto delle attribuzioni statali in materia di professioni, si conferma la disciplina previgente, ribadendo al contempo la qualificazione della stessa come transitoria e cedevole rispetto ad eventuali successivi provvedimenti statali che dovessero intervenire a regolamentare le predette professioni;
16. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.