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Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61

Testo unico del turismo.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 8 gennaio 2025

TITOLO IX
Vigilanza e controllo
CAPO I
Art. 138
Vigilanza e controllo
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative, sono di competenza degli enti a cui è attribuita la funzione di amministrazione attiva.
2. In caso di infrazioni concernenti le professioni di maestro di sci e di guida alpina, i comuni provvedono ad inviare al rispettivo collegio regionale dei maestri di sci e delle guide alpine copia dei verbali di accertamento delle infrazioni riguardanti i soggetti iscritti nel relativo albo professionale.
CAPO I
Norme transitorie, finali e abrogazioni(31)

Capo inserito conl.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 56.

Art. 139
Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali di secondo livello
1. Nell’esercizio delle attività di cui alla presente legge si applicano i relativi contratti collettivi nazionali di lavoro del settore turismo, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli accordi sindacali di secondo livello.
Art. 140
Disposizioni transitorie in materia di sistema informativo regionale del turismo
1. Per l'anno 2025 il comune capoluogo di provincia o la Città metropolitana di Firenze esercita, con riferimento a tutto il territorio provinciale o metropolitano, le funzioni di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c), relativamente ai comuni ricompresi nella comunità d'ambito turistico che non hanno ancora provveduto ad adeguare la convenzione o lo statuto dell’unione di comuni ai fini dell’esercizio associato delle funzioni medesime.
Art. 141
Norma finanziaria
1. Al finanziamento degli oneri relativi alle funzioni in materia di sistema informativo regionale del turismo, riservate alla Regione ai sensi dell’articolo 13, comma 2, stimati complessivamente in euro 900.000,00 per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027, si fa fronte per euro 540.000,00 annui con le risorse a valere sugli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti” e per euro 360.000,00 annui a valere sugli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025–2027.
2. Ai fini della copertura di una quota degli oneri di cui al comma 1, per l’importo di euro 360.000,00, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2025–2027, per l'annualità 2025 per competenza e cassa e, per ciascuna delle annualità 2026 e 2027, per sola competenza:
- in diminuzione, Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 360.000,00;
- in aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 360.000,00.
3. Al finanziamento degli oneri relativi alle funzioni attribuite ai comuni ricompresi nelle comunità d'ambito turistico ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera c), e dell’articolo 13, comma 3, stimati in euro 2.371.000,00 per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse a valere sugli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025–2027.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
5. Dall’attuazione di quanto previsto dagli articoli da 1 a 8, da 10 a 12 e da 14 a 149, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
6. Con deliberazione della Giunta regionale sono quantificate le risorse, nell’ambito di quelle di cui al comma 3, relative all’annualità 2025 che permangono ai comuni capoluogo di provincia e alla Città metropolitana di Firenze nel caso in cui continuino ad esercitare le funzioni ai sensi dell’articolo 140, comma 1.
Art. 142
Disposizioni transitorie in materia di classificazione delle strutture ricettive, di agenzie di viaggio e di associazioni pro-loco
1. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di classificazione di strutture ricettive, di agenzie di viaggio e di associazioni pro-loco restano competenti i comuni capoluogo di provincia e la Città Metropolitana di Firenze.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze trasferiscono la documentazione inerente alle associazioni pro-loco iscritte nei propri albi ai comuni territorialmente competenti in relazione alla sede legale dell’associazione, ai fini dell’iscrizione negli elenchi comunali.
Art. 143
Disposizioni transitorie in materia di strutture alberghiere
1. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo), in assenza dei requisiti di cui all’articolo 34 bis, comma 3, lettere b), c) e d), della medesima l.r. 42/2000 .
Art. 144
Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione
1. Coloro che esercitano l’attività di affittacamere e di bed and breakfast in forma non imprenditoriale alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare ad esercitare l’attività nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni di cui, rispettivamente, all’articolo 55, comma 4 e all'articolo 56, comma 4, (25)

Parole inserite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 54.

della l.r. 86/2016 .
1 bis. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, si applica la sanzione della chiusura dell’attività. Per ogni altra violazione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 57 della presente legge.(26)

Comma inserito conl.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 54.

2. Fino alla data del 30 giugno 2026,(2)

Parole inserite con l.r. 17 gennaio 2025, n. 7, art. 2,quindi così sostituite con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 2.

coloro che gestiscono in forma imprenditoriale due esercizi di affittacamere e/o bed and breakfast nell’ambito del medesimo edificio alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare ad esercitare tale attività nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni della l.r. 86/2016 .
3. Le disposizioni di cui all’articolo 41, comma 3, si applicano a far data dal 1° luglio 2026. Fino a tale data le abitazioni utilizzate per le attività di cui al medesimo articolo 41 possono avere, ai fini urbanistici, sia destinazione d’uso residenziale sia turistico-ricettiva.(36)

Nota all’articolo 144, comma 3: La Corte costituzionale con sentenza n. 186 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 144, comma 3, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione.

4. Per le attività di cui all’articolo 41 in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve diverse disposizioni previste dai comuni, il mutamento di destinazione d’uso delle relative abitazioni in assenza di opere edilizie verso la categoria funzionale turistico-ricettiva non comporta la corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione.
Art. 145
Disposizioni transitorie in materia di albergo diffuso
1. Gli alberghi diffusi abilitati alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare ad esercitare secondo le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 2 e all’articolo 22, commi 2 e 5,(27)

Parole inserite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 55.

della l.r. 86/2016 .
1 bis. In caso di mancato rispetto della disposizione di cui all’articolo 22, comma 5, della l.r. 86/2016 , si applica la sanzione di cui all’articolo 57, comma 4, della presente legge. (28)

Comma inserito con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 55.

2. Le disposizioni relative alla destinazione d’uso di cui all’articolo 47, commi 8 e 10, si applicano a far data dal 1° luglio 2026. Fino a tale data, gli alloggi utilizzati per l’attività di albergo diffuso, nonché i locali destinati ai servizi di ricevimento e accoglienza e di uso comune, possono avere, ai fini urbanistici, destinazione d’uso residenziale.(29)

Comma così sostituito con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 55.

3. Per le attività di cui all’articolo 47 in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve diverse disposizioni previste dai comuni, il mutamento di destinazione d’uso dei relativi alloggi e dei locali destinati ai servizi di ricevimento e accoglienza e di uso comune (30)

Parole inserite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 55.

in assenza di opere edilizie verso la categoria funzionale turistico-ricettiva non comporta la corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione.
Art. 146
Approvazione del regolamento di attuazione
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione approva il regolamento di attuazione di cui all’articolo 5.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2018, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 “Testo unico del sistema turistico regionale”) continua ad essere applicato nelle parti compatibili con la presente legge.
Art. 147
Definizione delle comunità di ambito turistico
1. Le comunità di ambito turistico sono definite nell’allegato A (Comunità di ambito turistico) della presente legge.
Art. 148
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 4, comma 1, lettera a), comma 2 e comma 6, l’articolo 13, comma 7, lettera d), e l’articolo 14, comma 1, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);
b) la legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);
c) la legge regionale 14 luglio 2017, n. 34 (Disposizioni in materia di affittacamere. Modifiche alla l.r. 86/2016 );
d) la legge regionale 17 ottobre 2017, n. 58 (Norme in materia di affittacamere, bed and breakfast e obblighi di comunicazione. Modifiche alla l.r. 86/2016 );
e) la legge regionale 18 maggio 2018, n. 24 (Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche alla l.r. 86/2016 );
f) gli articoli da 26 a 43 della legge regionale 7 gennaio 2019, n. 3 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2018);
g) la legge regionale 14 giugno 2019, n. 32 (Disposizioni in materia di cabina di regia, locazioni turistiche e corsi ed esami per guida turistica. Modifiche alla l.r. 86/2016 );
h) gli articoli da 26 a 30 della legge regionale 6 luglio 2020, n. 51 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019).
Art. 149
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 36.

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Parole così sostituite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 37.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 42.

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Parole così sostituite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 44.

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Parole così sostituite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 53.

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Comma così sostituito con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 55.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 186 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 22, comma 6, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 186 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 41, commi 3 e 4, in riferimento agli articoli 3, 41 e 42 della Costituzione.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 186 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sugli articoli 42, 43, 44 e 45 in riferimento agli articoli 42 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 186 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 59 in riferimento agli articoli 3 e 117, secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione.

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Nota all’articolo 144, comma 3: La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 186 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 144, comma 3, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte costituzionale Sito esternocon sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale del comma 4 limitatamente alle parole «, è limitata alla sezione in cui il maestro è iscritto».

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3 limitatamente alle parole «nella singola specialità».

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 limitatamente alle parole «di cui all’articolo 113».

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 7, secondo periodo, laddove dispone che l’iscrizione è effettuata a seguito di riconoscimento, «da parte della Federazione italiana sport invernali, d’intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza, di verifica della reciprocità di trattamento e della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 113», anziché «da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza».

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 8, nella parte in cui dispone che il nulla osta è rilasciato a seguito di riconoscimento «da parte della Federazione italiana sport invernali d’intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci», anziché «da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri».

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 limitatamente alle parole «di cui all’articolo 127».

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 4 laddove dispone che l’iscrizione è subordinata al riconoscimento «da parte del Collegio nazionale delle guide alpine», anziché «da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri».

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 118 in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 130, comma 1, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 130, comma 3, in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile le questioni di legittimità costituzionale sollevate sugli articoli 131 e 134 in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 136, comma 1, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 104, comma 2, primo periodo, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 115, comma 1, in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.