Il testo coordinato è in preparazione e verrà pubblicato quanto prima
Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61
Testo unico del turismo.
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 8 gennaio 2025
TITOLO VIII
Professioni turistiche
CAPO I
Guida turistica
Art. 92
Definizione e disciplina della professione di guida turistica
1. La professione di guida turistica è definita e disciplinata dalla
legge 13 dicembre 2023, n. 190 (Disciplina della professione di guida turistica).

Art. 93
Esenzioni dall’avvalimento della prestazione professionale della guida turistica
1. Ai sensi dell’
articolo 2 della l. 190/2023 , non rientrano tra le ipotesi obbligatorie di avvalimento della prestazione professionale della guida turistica le seguenti attività:

a) attività divulgative del proprio patrimonio culturale aventi carattere non commerciale, svolte da enti pubblici, compresi quelli territoriali, tramite propri dipendenti, per l'espletamento di compiti istituzionali dell'ente e nell'ambito di iniziative da esso promosse e realizzate. Tali iniziative devono essere a titolo gratuito per i fruitori e realizzate con risorse proprie dell’ente;
b) attività didattiche svolte da docenti nelle materie afferenti alla loro abilitazione, anche con lezioni sui luoghi oggetto di studio, organizzate da scuole ed istituti di ogni ordine e grado e dai soggetti riconosciuti dal sistema della formazione regionale, o tenute nell'ambito di corsi di formazione e iniziative a carattere seminariale, interattivo e laboratoriale finalizzate all’accrescimento culturale individuale e di gruppo.
Art. 94
Pubblicità dei prezzi
1. Ai sensi e per gli effetti dell’
articolo 11, comma 1, lettera b), della l. 190/2023 , il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali della guida turistica, quale che sia lo strumento e il canale di pubblicizzazione, contiene l'indicazione dei relativi prezzi.

2. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.
CAPO II
Accompagnatore turistico
SEZIONE I
Definizione e attività
Art. 95
Definizione dell'attività di accompagnatore turistico
1. Nell'ambito della definizione delle professioni turistiche di cui all'articolo 6 dell’allegato 1 al
d.lgs. 79/2011 e nelle more della definizione da parte dello Stato del relativo profilo professionale, è accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi, attraverso il territorio nazionale o estero, per curare l'attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.

2. Non sono soggetti alle disposizioni del presente capo i dipendenti delle agenzie di viaggio nell'esercizio della propria attività lavorativa.
Art. 96
Esercizio della professione
1. Nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti per lo svolgimento della professione di accompagnatore turistico, per l'esercizio della stessa è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) attestato di qualifica professionale conseguito mediante, in alternativa:
1) superamento dell’esame di cui all’articolo 97, per chi vi accede direttamente in virtù del possesso di uno dei titoli di studio indicati nel regolamento;
2) frequenza dei corsi di qualificazione professionale e superamento dell'esame di cui all'articolo 97;
3) superamento di esame pubblico sostenuto in altra regione;
b) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.
2. Il comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede su istanza dell’interessato all’abilitazione all’esercizio della professione e al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia, secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
3. L'esercizio della professione di accompagnatore turistico in qualità di lavoratore autonomo è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, al SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività.
4. La cessazione dell'attività di accompagnatore turistico in qualità di lavoratore autonomo è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP a cui è stata presentata la SCIA.
5. L’esercizio della professione da parte dei cittadini di altri stati membri dell’Unione europea è soggetto alle disposizioni di cui al
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

Art. 97
Corsi di qualificazione
1. La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale per accompagnatori turistici, ai sensi della normativa regionale vigente.
2. I corsi di qualificazione assicurano la formazione teorica e pratica dell’accompagnatore turistico e si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio di un attestato di qualifica.
3. L'ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e alla conoscenza di una lingua straniera.
Art. 98
Modalità e contenuti dei corsi di qualificazione
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui all'articolo 97, il numero delle ore, con le relative modalità di erogazione, le modalità di accesso e il livello minimo di conoscenza della lingua straniera.
Art. 99
Pubblicità dei prezzi
1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali degli accompagnatori turistici contiene l'indicazione dei relativi prezzi.
2. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.
SEZIONE II
Vigilanza e sanzioni
Art. 100
Sanzioni amministrative
1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 12.000,00:
a) chiunque esercita l'attività professionale di accompagnatore turistico senza aver ottenuto l’abilitazione;
b) chiunque esercita l'attività professionale di accompagnatore turistico in qualità di lavoratore autonomo senza aver presentato la SCIA;
c) i soggetti di cui agli articoli 75 e 85 che, per lo svolgimento della propria attività, si avvalgono delle persone di cui alla lettera a).
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 3.000,00 l'accompagnatore turistico che contravviene al divieto di cui all'articolo 100, comma 2.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00 l'accompagnatore turistico che contravviene al disposto dell'articolo 99, comma 1.
4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.
5. Il comune, nei casi di cui ai commi 1 e 2 che assumano particolare gravità oppure siano reiterati nell'anno, può sospendere l'attività fino ad un massimo di trenta giorni.
Art. 101
Divieto di prosecuzione dell'attività
1. La prosecuzione dell'attività professionale di accompagnatore turistico è vietata dal comune qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività. In tal caso, è ritirata la tessera di riconoscimento.
CAPO III
Guida ambientale
SEZIONE I
Definizione e attività
Art. 102
Definizione dell'attività di guida ambientale
1. Nell'ambito della definizione delle professioni turistiche di cui all'articolo 6 dell’allegato 1 al
d.lgs. 79/2011 e nelle more della definizione da parte dello Stato del relativo profilo professionale, è guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei eco-ambientali, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale. Sono esclusi i percorsi che richiedono comunque l'uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche.

2. Con il regolamento sono individuate le articolazioni della professione.
3. Le guide ambientali collaborano:
a) con la Regione, gli enti locali e gli enti parco regionali, per la difesa e la tutela degli ambienti naturali, in special modo per il mantenimento della rete escursionistica della Toscana di cui alla legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);
b) con le istituzioni scolastiche, per affiancare il corpo insegnante nelle iniziative e nei programmi di educazione ambientale.
Art. 103
Esercizio della professione
1. Nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti per l'esercizio della professione di guida ambientale, per l'esercizio della stessa è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) uno tra i seguenti requisiti di istruzione e qualificazione professionale:
1) diploma di scuola secondaria di secondo grado, frequenza dei corsi di qualificazione professionale e superamento dell'esame di cui all'articolo 105;
2) titolo di studio universitario tra quelli indicati nel regolamento e superamento dell'esame di cui all'articolo 105;
3) abilitazione all’esercizio della professione conseguita in altra regione, in esito al superamento di esame conclusivo di un corso di qualificazione professionale con contenuti equivalenti a quelli determinati ai sensi dell’articolo 105;
b) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione, attestata da certificato rilasciato dalla azienda unità sanitaria locale del comune di residenza;
c) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.
2. Il comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede su istanza dell’interessato all’abilitazione all’esercizio della professione e al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia, secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
3. L'esercizio della professione di guida ambientale in qualità di lavoratore autonomo è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, al SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività.
4. La cessazione dell'attività di guida ambientale in qualità di lavoratore autonomo è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP a cui è stata presentata la SCIA.
5. L’esercizio della professione da parte dei cittadini di altri stati membri dell’Unione europea è soggetto alle disposizioni di cui al
d.lgs. 206/2007 .

6. La guida ambientale è obbligata alla stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle visite, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo.
Art. 104
Rapporti con le professioni di guida alpina e di guida del parco o della riserva naturale
1. Le guide alpine maestri di alpinismo e gli aspiranti guide alpine iscritte nell'apposito albo professionale regionale di cui all'articolo 126, possono esercitare la professione di guida ambientale escursionistica.
2. Le guide del parco o della riserva naturale già abilitate ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale) possono continuare ad esercitare l'attività esclusivamente nel parco o riserva naturale di pertinenza. Possono altresì esercitare la professione di guida ambientale, nella specialità attinente, nel caso in cui la loro formazione ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della l.r. 49/1995 , abbia garantito la conoscenza generale dell'intero territorio regionale.
3. I soggetti di cui al comma 2 che intendono esercitare la professione di guida ambientale devono possedere i requisiti e sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 103, fatta eccezione per il possesso dell'abilitazione professionale.
4. L'ente gestore del parco o della riserva naturale può rilasciare alle guide ambientali abilitate ai sensi della presente legge un attestato di specializzazione di guida del parco o della riserva di riferimento, a seguito dell'espletamento di un corso di specializzazione e del superamento del relativo esame.
Art. 105
Corsi di qualificazione e specializzazione
1. La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale e di specializzazione per guide ambientali, ai sensi della normativa regionale vigente.
2. I corsi di qualificazione assicurano la formazione tecnico-pratica e teorica della guida ambientale nella singola articolazione, si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio del relativo attestato.
3. L'ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al superamento di una prova attitudinale teorico-pratica espletata secondo le modalità stabilite dalla Regione.
4. I corsi di specializzazione sono finalizzati all'ampliamento delle competenze e all'approfondimento delle conoscenze e comprendono l'acquisizione di nuove tecniche, l'uso di mezzi e la specializzazione su porzioni di territorio.
5. I corsi di specializzazione sono riservati a coloro che già esercitano l'attività di guida ambientale e si concludono con un esame e con il rilascio di un attestato.
Art. 106
Modalità e contenuti dei corsi
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui agli articoli 104, comma 4, e 105, il numero delle ore e le modalità di accesso.
2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati eventuali casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrino di avere già acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.
Art. 107
Obblighi professionali
1. Le guide ambientali garantiscono lo svolgimento dell'escursione nella sicurezza per i propri clienti graduando la difficoltà dei percorsi alle effettive capacità degli stessi.
Art. 108
Pubblicità dei prezzi
1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali contiene l'indicazione dei relativi prezzi.
2. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.
SEZIONE II
Vigilanza e sanzioni
Art. 109
Sanzioni amministrative
1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 12.000,00:
a) chiunque esercita l'attività professionale di guida ambientale senza aver ottenuto l’abilitazione;
b) chiunque esercita l'attività professionale di guida ambientale in qualità di lavoratore autonomo senza aver presentato la SCIA;
c) i soggetti di cui agli articoli 75 e 85 che, per lo svolgimento della propria attività, si avvalgono delle persone di cui alla lettera a).
2. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 3.000,00, la guida ambientale che contravviene al divieto di cui all'articolo 108, comma 2.
3. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00, la guida ambientale che contravviene al disposto dell'articolo 108, comma 1.
4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.
Art. 110
Divieto di prosecuzione dell'attività
1. La prosecuzione dell’attività di guida ambientale è vietata dal comune qualora l’interessato perda uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione.
2. In caso di divieto di prosecuzione dell’attività è ritirata la tessera di riconoscimento.
CAPO IV
Maestro di sci
SEZIONE I
Definizione e attività
Art. 111
Definizione dell'attività di maestro di sci
1. È maestro di sci, ai sensi dell'
articolo 2 della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina), chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.

2. Le aree sciistiche ove è prevista l'attività dei maestri di sci sono individuate e delimitate ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93 (Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati).
Art. 112
Albo professionale regionale dei maestri di sci
1. È istituito l’albo professionale regionale dei maestri di sci, nel quale sono iscritti tutti i soggetti che esercitano in modo stabile in Toscana la professione di maestro di sci. Si intende esercizio stabile della professione l’attività svolta dal maestro di sci che ha un recapito in Toscana ai fini dell’offerta delle proprie prestazioni.
2. L'albo professionale regionale dei maestri di sci è tenuto ed aggiornato dal Collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 118, sotto la vigilanza della Regione, che la esercita nelle forme previste dall'articolo 122.
3. L'albo professionale regionale dei maestri di sci è suddiviso, per specialità, nelle seguenti sezioni:
a) maestri di sci alpino;
b) maestri di sci di fondo;
c) maestri di sci di snowboard.
4. L'iscrizione nell'albo professionale regionale dei maestri di sci ha efficacia per tre anni, è limitata alla sezione in cui il maestro è iscritto ed è mantenuta a seguito di presentazione del certificato di idoneità psico-fisica di cui all'articolo 113, comma 1, lettera a), nonché dell'attestato di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento obbligatori di cui all'articolo 114.
5. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell’albo professionale regionale dei maestri di sci ai sensi della l.r. 86/2016 sono iscritti d’ufficio nell’albo di cui al comma 1.
Art. 113
Requisiti per l'iscrizione all'albo
1. Possono essere iscritti all'albo professionale regionale dei maestri di sci coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall'azienda unità sanitaria locale del comune di residenza;
b) assolvimento dell'obbligo scolastico;
c) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
d) abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale di cui all'articolo 114 e il superamento dei relativi esami.
2. Il Collegio regionale dei maestri di sci, di cui all’articolo 118, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
Art. 114
Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione
1. La Regione riconosce corsi di qualificazione e di specializzazione professionale per maestri di sci, nonché di aggiornamento obbligatorio, ai sensi della normativa regionale vigente.
2. Gli interventi formativi sono attuati in collaborazione con il Collegio regionale dei maestri di sci prevedendo, per le materie di carattere tecnico e didattico, l'impiego di istruttori nazionali della Federazione italiana sport invernali.
3. I corsi di qualificazione professionale assicurano la formazione tecnico-pratica e teorica del maestro di sci nella singola specialità e si concludono con un esame e con il rilascio del relativo attestato.
4. L'ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al superamento di una prova attitudinale pratica.
5. I corsi di aggiornamento si riferiscono alle stesse materie di insegnamento previste per i corsi di qualificazione. L'attestato di frequenza finale viene rilasciato ai soli soggetti che abbiano assicurato la propria presenza ad almeno il 75 per cento delle ore di insegnamento.
6. Il maestro di sci che si trovi nella impossibilità di frequentare il corso di aggiornamento periodico obbligatorio a causa di malattia o di altro comprovato motivo di forza maggiore è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; in tal caso, la validità dell'iscrizione nell'albo professionale è prorogata fino a quando il corso obbligatorio sia superato e, in ogni caso, per un periodo massimo di tre anni, fatto salvo l'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui all'articolo 113, comma 1, lettera a).
7. I corsi di specializzazione sono finalizzati all'acquisizione di particolari tecniche, sono riservati ai soggetti già iscritti all'albo professionale e si concludono con il rilascio del relativo attestato.
Art. 115
Modalità e contenuti dei corsi
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui all'articolo 114, il numero delle ore e le modalità di accesso. Le materie e gli argomenti dei corsi sono determinati nel rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione italiana sport invernali.
2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati i casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrano di aver già acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.
3. I maestri di sci già abilitati in una specialità che hanno superato la prova attitudinale per l'ammissione ai corsi di qualificazione di altra specialità sono esonerati dal corso di formazione e dall'esame limitatamente alle materie già oggetto del corso di formazione per il quale è stata ottenuta l'abilitazione.
Art. 116
Maestri di sci di altre regioni e stati
1. I maestri di sci già iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci in Toscana richiedono l'iscrizione nell'albo professionale regionale della Toscana.
2. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione dopo aver verificato la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 113.
3. I maestri di sci iscritti negli albi di altre regioni o province autonome che intendono esercitare temporaneamente o saltuariamente in Toscana ne danno preventiva comunicazione al Collegio regionale dei maestri di sci, indicando le località sciistiche nelle quali intendono esercitare e il periodo di attività.
4. Ai maestri di sci cittadini di stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia non iscritti in alcun albo regionale che intendono esercitare in Toscana la professione, in maniera stabile o in via occasionale e temporanea, si applica la disciplina contenuta nel
d.lgs. 206/2007 .

5. Gli obblighi di cui al comma 3, non si applicano ai maestri di sci provenienti con i loro allievi da altre regioni, province autonome o da altri stati che esercitano temporaneamente in Toscana.
6. Ai cittadini di stati non membri dell'Unione europea che vogliono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci si applicano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'
art. 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ).


7. L'esercizio stabile della professione dei maestri di sci di stati non appartenenti all'Unione europea è subordinato alla iscrizione nell'albo del Collegio regionale dei maestri di sci della Toscana. L'iscrizione è effettuata a seguito di riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali, d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza, di verifica della reciprocità di trattamento e della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 113.
8. I maestri di sci di stati non membri dell'Unione europea non iscritti in albi professionali italiani possono esercitare temporaneamente in Toscana previa richiesta di nulla osta al Collegio regionale dei maestri di sci della Toscana. Il nulla osta è rilasciato a seguito di riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza e di verifica della reciprocità di trattamento.
Art. 117
Esercizio abusivo della professione
1. L'esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.
Art. 118
Collegio regionale dei maestri di sci
1. Il Collegio regionale dei maestri di sci è organo di autodisciplina e di autogoverno della professione; ne fanno parte tutti i maestri iscritti nell'albo della Regione, nonché i maestri di sci che abbiano momentaneamente sospeso l'attività oppure l'abbiano cessata.
2. Sono organi del collegio:
a) l'Assemblea, costituita da tutti i membri del collegio;
b) il Consiglio direttivo, i cui componenti sono eletti dall’Assemblea con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3, lettera d);
c) il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo al proprio interno.
3. Spetta all'Assemblea del collegio:
a) eleggere il Consiglio direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio del collegio;
c) eleggere i propri rappresentanti nel Collegio nazionale dei maestri di sci;
d) adottare il regolamento relativo al funzionamento del collegio, su proposta del Consiglio direttivo;
e) pronunciarsi su ogni questione che sia sottoposta dal Consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un quinto dei componenti.
4. Spetta al Consiglio direttivo del collegio:
a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo;
b) vigilare sull'esercizio della professione;
c) applicare le sanzioni disciplinari;
d) collaborare con la Regione nell'organizzazione delle attività formative di cui agli articoli 114 e 115;
e) svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti;
f) stabilire le caratteristiche e le modalità d'uso del distintivo di riconoscimento e della divisa di maestro di sci.
5. Il Consiglio regionale, su richiesta di una regione contigua e previa intesa con la medesima, sentito il consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, può deliberare la trasformazione del Collegio regionale in Collegio interregionale.
Art. 119
Scuole di sci
1. Agli effetti della presente legge, per scuola di sci si intende qualunque organizzazione operante sul territorio regionale che si avvalga dell’attività professionale coordinata di più maestri di sci. Le scuole di sci devono avere sede nelle aree sciistiche di cui all'articolo 111, comma 2.
2. Le scuole di sci devono disporre di una sede adeguata e stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, a copertura dei rischi derivanti alle persone e conseguenti all'esercizio dell'insegnamento da parte dei maestri di sci aderenti alla scuola, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
3. Il legale rappresentante di una associazione o società di maestri di sci che intende istituire una scuola di sci trasmette, esclusivamente in via telematica, la SCIA al SUAP del comune in cui intende ubicare la sede della scuola, attestando il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo, nonché l'impegno a prestare opera in interventi straordinari di soccorso sulla neve.
4. Alla SCIA è allegata la copia dello statuto, che deve essere ispirato a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva dei maestri di sci alla gestione e all'organizzazione della scuola.
Art. 120
Pubblicità dei prezzi
1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali di maestro di sci contiene l'indicazione dei relativi prezzi.
2. Le scuole di sci espongono nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella dei prezzi praticati.
3. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.
SEZIONE II
Vigilanza e sanzioni
Art. 121
Sanzioni disciplinari
1. I maestri di sci iscritti nell'albo regionale che si rendono colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, oppure delle norme di comportamento previste dalla presente legge e dalla
legge 81/1991 , sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dall'albo per un periodo compreso tra un mese e un anno;
d) radiazione dall'albo.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi è ammesso ricorso al Consiglio direttivo del Collegio nazionale dei maestri di sci entro trenta giorni dalla notifica. La proposizione del ricorso sospende fino alla decisione l'esecutività del provvedimento.
Art. 122
Vigilanza della Regione sul Collegio regionale dei maestri di sci
1. La vigilanza sul Collegio regionale dei maestri di sci spetta alla Giunta regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Collegio regionale dei maestri di sci trasmette alla Giunta regionale, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno:
a) copia degli atti concernenti la tenuta dell'albo, corredati della relativa documentazione;
b) i provvedimenti del Collegio regionale dei maestri di sci in materia di sanzioni disciplinari adottate ai sensi della presente legge.
3. La Giunta regionale approva i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio regionale dei maestri di sci.
4. La Giunta regionale delibera lo scioglimento del Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci che non sia in grado di funzionare regolarmente, sentito il parere del Collegio nazionale dei maestri di sci. In tal caso, le funzioni del Consiglio direttivo sono affidate a un commissario straordinario fino all’elezione del nuovo consiglio, che deve aver luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.
Art. 123
Sanzioni amministrative
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 12.000,00:
a) chiunque esercita stabilmente la professione di maestro di sci senza essere iscritto all'albo regionale di cui all'articolo 112;
b) il maestro di sci di uno stato non membro dell’Unione europea che esercita temporaneamente l'attività senza aver ottenuto il preventivo nulla osta di cui all'articolo 116, comma 8.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 3.000,00 il maestro di sci che contravviene alla disposizione dell'articolo 120, comma 3. La sanzione è raddoppiata nell'ipotesi in cui contravvenga a tale disposizione una scuola di sci.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00:
a) il maestro di sci iscritto ad albo regionale che esercita temporaneamente l'attività senza aver provveduto a darne preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 116, comma 3;
b) il maestro di sci o le scuole di sci che violano l'articolo 120, commi 1 e 2.
4. L'esercizio abusivo di scuole di sci, comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600,00 a euro 9.600,00.
5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.
Art. 124
Divieto di prosecuzione dell’attività
1. La prosecuzione dell’attività professionale di maestro di sci è vietata dal comune qualora l’interessato perda uno dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività. In tal caso è ritirata la tessera di riconoscimento.
CAPO V
Guida alpina
SEZIONE I
Definizione e attività
Art. 125
Definizione dell'attività di guida alpina
1. È guida alpina, ai sensi dell'
articolo 2 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina), chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in ascensioni, sia su roccia sia su ghiaccio, o in escursioni in montagna;
b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.
2. La professione si articola in due gradi:
a) aspirante guida;
b) guida alpina-maestro d'alpinismo.
3. L'aspirante guida può svolgere le attività di cui al comma 1, con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, individuate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Collegio regionale delle guide alpine.
4. L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche o sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo.
5. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro d'alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione. In difetto, il diritto all'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 126 decade.
6. Le guide alpine, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, sono tenute a prestare la loro opera di soccorso compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.
Art. 126
Albo professionale regionale delle guide alpine
1. È istituito l’albo professionale regionale delle guide alpine, nel quale sono iscritti tutti i soggetti che esercitano in modo stabile in Toscana la professione di guida alpina.
2. L'albo professionale regionale delle guide alpine è distinto in due sezioni nelle quali sono iscritti, rispettivamente, gli aspiranti guide e le guide alpine-maestri di alpinismo. L'albo è tenuto e aggiornato dal Collegio regionale delle guide alpine di cui all'articolo 131, sotto la vigilanza della Regione, che la esercita nelle forme previste dall'articolo 135.
3. È da intendersi esercizio stabile della professione l'attività svolta dalla guida alpina avente un recapito, anche stagionale, in Toscana ai fini dell'offerta delle proprie prestazioni.
4. L'iscrizione nell'albo professionale regionale delle guide alpine ha efficacia per tre anni ed è mantenuta a seguito di presentazione del certificato di idoneità psico-fisica di cui all'articolo 127, comma 1, lettera b), nonché dell'attestato di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento obbligatori di cui all'articolo 128.
5. La guida alpina impossibilitata a frequentare il corso di aggiornamento periodico obbligatorio a causa di malattia od altro comprovato motivo di forza maggiore, è tenuta a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; in tal caso, la validità dell'iscrizione nell'albo professionale regionale delle guide alpine è prorogata fino a quando il corso obbligatorio sia superato e, in ogni caso, per un periodo massimo di tre anni, fatto salvo l'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui all'articolo 127, comma 1, lettera b).
6. In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'albo professionale regionale delle guide alpine, permane la facoltà di reiscrizione allo stesso nei successivi sei anni dietro presentazione delle certificazioni di cui al comma 4.
7. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell’albo professionale regionale delle guide alpine ai sensi della l.r. 86/2016 sono iscritti d’ufficio nell’albo di cui al comma 1.
Art. 127
Requisiti per l'iscrizione all'albo professionale regionale delle guide alpine
1. Possono essere iscritti nell'albo professionale regionale delle guide alpine coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) età minima di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo;
b) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall'azienda unità sanitaria locale del comune di residenza;
c) assolvimento dell'obbligo scolastico;
d) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
e) abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale di cui all'articolo 128 ed il superamento dei relativi esami.
2. Il Collegio regionale delle guide alpine, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
Art. 128
Corsi di qualificazione e aggiornamento
1. La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale per aspiranti guide e guide alpine-maestri di alpinismo, nonché i corsi di aggiornamento obbligatorio.
2. Ai corsi di qualificazione per guide alpine-maestri di alpinismo sono ammessi unicamente gli aspiranti guida che abbiano esercitato la professione per almeno due anni.
3. L'ammissione ai corsi di qualificazione per aspiranti guida è subordinata al superamento di una prova pratica attitudinale.
4. Gli interventi formativi sono attuati in collaborazione con il Collegio regionale delle guide alpine di cui all'articolo 131 e avvalendosi del Collegio nazionale delle guide alpine di cui all'
articolo 15 della l. 6/1989 .

5. I corsi di aggiornamento obbligatorio si concludono con il rilascio di un attestato di frequenza alle sole guide che abbiano assicurato la propria presenza ad almeno il 75 per cento delle ore di insegnamento.
Art. 129
Modalità e contenuti dei corsi
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito il Collegio regionale delle guide alpine, determina le materie oggetto dei corsi di cui all'articolo 128, il numero delle ore e le modalità di accesso.
2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati i casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrano di aver già acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.
Art. 130
Guide alpine di altre regioni e stati
1. Le guide alpine già iscritte negli albi di altre regioni che intendono esercitare stabilmente la professione anche in Toscana devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale regionale delle guide alpine della Toscana.
2. Il Collegio regionale delle guide alpine di cui all'articolo 131 provvede all'iscrizione dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 127.
3. L'esercizio, della professione da parte di guide alpine che provengono dall'estero o da altre regioni italiane e che accompagnano loro clienti non è subordinato all'iscrizione nell'albo.
4. L'iscrizione, per i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, è subordinata al riconoscimento da parte del Collegio nazionale delle guide alpine dell'equivalenza del titolo rilasciato nello stato di provenienza.
Art. 131
Collegio regionale delle guide alpine
1. Il Collegio regionale delle guide alpine è organo di autodisciplina e di autogoverno della professione; del Collegio regionale delle guide alpine fanno parte tutti gli aspiranti guida e le guide alpine-maestri di alpinismo iscritti nell'albo regionale, nonché le guide alpine maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti in Toscana.
2. Sono organi del Collegio regionale delle guide alpine:
a) l'Assemblea, costituita da tutti i membri del collegio;
b) il Consiglio direttivo, i cui componenti sono eletti dall'assemblea con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3, lettera d);
c) il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo e scelto fra le guide alpine maestri di alpinismo componenti il Consiglio direttivo stesso.
3. Spetta all'Assemblea del collegio:
a) eleggere il Consiglio direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio del collegio;
c) pronunciarsi su ogni questione che sia sottoposta dal Consiglio o sulla quale una pronuncia dell'Assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti;
d) adottare il regolamento relativo al funzionamento del collegio, su proposta del Consiglio direttivo.
4. Spetta al Consiglio direttivo del Collegio regionale delle guide alpine:
a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo;
b) vigilare sull'esercizio della professione ed applicare le sanzioni disciplinari;
c) collaborare con la Regione e con ogni altro ente, anche ai fini della tutela dell'ambiente montano, nonché della promozione dell'alpinismo e del turismo montano;
d) svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti;
e) stabilire le caratteristiche e le modalità d'uso del distintivo di riconoscimento di guida alpina.
Art. 132
Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo
1. Agli effetti della presente legge, per scuola di alpinismo e di sci-alpinismo si intende qualunque organizzazione operante sul territorio regionale che si avvalga dell’attività professionale coordinata di più guide alpine.
2. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo devono disporre di una sede adeguata e stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi conseguenti all'esercizio dell'attività da parte delle guide alpine aderenti alla scuola, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
3. L'istituzione di una scuola di alpinismo e di sci-alpinismo è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, al SUAP competente per il territorio in cui s'intende ubicare la scuola.
4. La SCIA è presentata dal legale rappresentante di un'associazione o società di guide alpine e attesta il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, nonché l'impegno a prestare opera in interventi straordinari di soccorso in montagna.
5. Alla SCIA è allegata la copia dello statuto, che deve essere ispirato a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva delle guide alpine alla gestione e all'organizzazione della scuola.
Art. 133
Pubblicità dei prezzi
1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali di guida alpina contiene l'indicazione dei relativi prezzi.
2. Le scuole di alpinismo e sci-alpinismo espongono nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella dei prezzi praticati.
3. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.
SEZIONE II
Vigilanza e sanzioni
Art. 134
Sanzioni disciplinari
1. Le guide alpine iscritte nell'albo regionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero dalle norme di comportamento previste dalla presente legge o dalla
l. 6/1989 , sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dell'albo per un periodo compreso tra un mese ed un anno;
d) radiazione dall'albo.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Consiglio direttivo del Collegio regionale delle guide alpine a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi è ammesso ricorso al Consiglio direttivo del Collegio nazionale delle guide alpine, entro trenta giorni dalla notifica. La proposizione del ricorso sospende fino alla decisione l'esecutività del provvedimento.
Art. 135
Vigilanza della Regione sul Collegio regionale delle guide alpine
1. La vigilanza sul Collegio regionale delle guide alpine spetta alla Giunta regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presidente del Collegio regionale delle guide alpine trasmette alla Giunta regionale, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno:
a) copia degli atti concernenti la tenuta dell'albo, corredati della relativa documentazione;
b) i provvedimenti del Collegio regionale delle guide alpine in materia di sanzioni disciplinari adottate ai sensi della presente legge.
3. La Giunta regionale approva i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio regionale delle guide alpine.
4. La Giunta regionale delibera lo scioglimento del Consiglio direttivo del Collegio regionale delle guide alpine che non sia in grado di funzionare regolarmente, sentito il parere del Collegio nazionale delle guide alpine; in tal caso, le funzioni del Consiglio direttivo sono affidate ad un commissario straordinario fino alla elezione del nuovo Consiglio direttivo, che deve aver luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.
Art. 136
Sanzioni amministrative
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali, chiunque eserciti stabilmente la professione di guida alpina senza essere iscritto nell'albo professionale regionale delle guide alpine di cui all'articolo 126, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 12.000,00.
2. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 3.000,00 la guida alpina che contravviene alla disposizione dell'articolo 133, comma 3. La sanzione è raddoppiata nell'ipotesi in cui contravviene a tale disposizione una scuola di alpinismo e sci-alpinismo.
3. Sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00 le guide alpine e le scuole di alpinismo e sci-alpinismo che contravvengono alle disposizioni dell'articolo 133, commi 1 e 2.
4. L'esercizio abusivo di scuole di alpinismo e sci-alpinismo, comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600,00 a euro 9.600,00
5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate.
Art. 137
Divieto di prosecuzione dell’attività
1. La prosecuzione dell’attività professionale di guida alpina è vietata dal comune qualora l’interessato perda uno dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività. In tal caso è ritirata la tessera di riconoscimento.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.