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Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61

Testo unico del turismo.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 8 gennaio 2025

TITOLO VI
Agenzie di viaggio e turismo
CAPO I
Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo
Art. 75
Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo
1. Sono agenzie di viaggio e turismo, di seguito definite “agenzie di viaggio", le imprese che esercitano le seguenti attività tipiche:
a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico (denominate tour operator);
b) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, intermediazione nelle attività di cui alla lettera a) o di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive con vendita diretta al pubblico;
c) intermediazione di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati, per singole persone o per gruppi, dalle imprese che svolgono le attività di cui alle lettere a) e b), e di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive con vendita diretta al pubblico;
d) raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l’interno e per l’estero.
2. Nell'esercizio delle attività tipiche di produzione, organizzazione, vendita e intermediazione di viaggi e soggiorni, le agenzie di viaggio stipulano contratti con i quali viene procurato al cliente il pacchetto turistico, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, lettera c), dell’allegato 1 al Sito esternod.lgs. 79/2011 .
3. Le agenzie di viaggio di cui al comma 1, lettera a), possono stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui all'articolo 87 purché si tratti di viaggi collettivi “tutto compreso”, organizzati e prodotti dalle agenzie medesime, con un numero di partecipanti non inferiore a venti. Possono altresì stipulare contratti direttamente con le associazioni di cui all'articolo 85.
4. Sono attività complementari delle agenzie di viaggio:
a) l'informazione e l'assistenza ai propri clienti, nonché l'accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;
b) la prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture ricettive e di agriturismi, oppure la vendita di buoni di credito per i servizi sopra indicati emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
c) la gestione dei servizi di informazione turistica eventualmente affidati dal comune, con l'utilizzazione di segni distintivi diversi da quelli che contrassegnano gli uffici IAT;
d) ogni altra forma di attività connessa con la vendita di servizi turistici, ivi compresa la prenotazione e la vendita di biglietti per attività di pubblico spettacolo.
5. Lo svolgimento di attività complementari è consentito nell'osservanza delle rispettive normative di settore e purché l'attività tipica sia prevalente rispetto a tutte le altre. La prevalenza è valutata sulla base del fatturato.
Art. 76
Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attività
1. Il titolare dell’agenzia di viaggio e il suo rappresentante, ai sensi dell’articolo 8 del r.d. 773/1931, devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del medesimo r.d. 773/1931.
2. In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti di cui al comma 1 sono posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'Sito esternoarticolo 85 del d.lgs 159/2011 .
3. Il titolare di agenzia di viaggio o il rappresentante legale in caso di società o, in loro vece, il preposto, deve essere in possesso dell’abilitazione a direttore tecnico di agenzia di viaggio.
4. Il direttore tecnico deve prestare la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività in una sola agenzia.
5. Le agenzie di viaggio sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a favore del viaggiatore, ai sensi dell’articolo 47, comma 1, dell’allegato 1 al Sito esternod.lgs. 79/2011 .
6. Le agenzie di viaggio sono tenute a fornire idonea garanzia per i casi di insolvenza o fallimento, ai sensi dell’articolo 47, commi 2 e 3, dell’allegato 1 al Sito esternod.lgs. 79/2011 .
7. L’attività di agenzia di viaggio è svolta in un locale idoneo, nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia, urbanistica e di destinazione d’uso, che in caso di vendita diretta al pubblico deve essere aperto al pubblico.
Art. 77
Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio
1. L'apertura di un'agenzia di viaggio è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, al SUAP competente per territorio.
2. La SCIA attesta il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 76.
3. Nelle agenzie di viaggio sono esposte in modo ben visibile copia della SCIA e delle variazioni e comunicazioni di cui ai commi 4, 5 e 6. Le agenzie on line, di cui all’articolo 79, pubblicano gli estremi identificativi della SCIA nella home page del proprio sito web.
4. Ogni variazione relativa al direttore tecnico e alla sede è soggetta al regime amministrativo della SCIA, da presentarsi al SUAP competente per territorio, con le modalità di cui al comma 1.
5. Ogni ulteriore variazione dei dati e delle informazioni contenute nella SCIA è soggetta al regime amministrativo della comunicazione, da presentarsi al SUAP competente per territorio, con le modalità di cui al comma 1.
6. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio, con le modalità di cui al comma 1.
7. La variazione relativa all'attività esercitata, tra quelle di cui all'articolo 75, comma 1, comporta la presentazione di una nuova SCIA.
8. Il comune trasferisce i dati della SCIA e delle relative variazioni alla Giunta regionale secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 78
Comunicazione al comune
1. Le agenzie di viaggio comunicano al SUAP competente per territorio il rinnovo delle polizze assicurative e della prestazione di garanzia, di cui all’articolo 76, commi 5 e 6, entro quindici giorni dalla scadenza delle rispettive coperture.
Art. 79
Agenzie di viaggio e turismo on line
1. Le agenzie di viaggio e turismo che operano esclusivamente con strumenti di comunicazione a distanza “on line” sono soggette all'osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo, ad eccezione della disponibilità di un locale per l’esercizio dell’attività.
2. Il SUAP competente per territorio alla ricezione della SCIA è quello di residenza o di domicilio del titolare.
Art. 80
Subingresso
1. Il trasferimento della titolarità o della gestione dell’attività di agenzia di viaggio, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al SUAP competente per territorio.
3. Il subentrante dichiara:
a) il trasferimento dell'attività;
b) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 76, commi 1 e 2.
4. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:
a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;
b) entro un anno dalla morte del titolare.
Art. 81
Sospensione dell’attività
1. La sospensione dell'attività di agenzia di viaggio per un periodo superiore a quindici giorni è soggetta a previa comunicazione al SUAP competente per territorio.
2. L'agenzia deve garantire la contattabilità e l’assistenza ai clienti che hanno stipulato contratti relativi a viaggi da essa organizzati in corso di svolgimento durante il periodo di sospensione.
3. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di otto mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo.
Art. 82
Cessazione dell’attività
1. La cessazione dell’attività è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.
2. L'agenzia non può procedere alla cessazione dell’attività fino a che sono in corso di esecuzione i contratti relativi ai viaggi da essa organizzati.
CAPO II
Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo
Art. 83
Abilitazione a direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo
1. L’abilitazione a direttore tecnico è rilasciata dal comune, su istanza del soggetto interessato a conseguirla, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale attuativo dell’articolo 20 dell’allegato 1 al Sito esternod.lgs. 79/2011 .
Art. 84
Corsi di qualificazione ed esame di idoneità
1. La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale per direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi della normativa regionale vigente.
2. I corsi di qualificazione assicurano la formazione, teorica e pratica, del direttore tecnico e si concludono con un esame di idoneità al cui superamento consegue il rilascio dell’attestato di qualifica.
CAPO III
Associazioni senza scopo di lucro. Organizzazione occasionale di viaggi. Uffici di biglietteria
Art. 85
Associazioni senza scopo di lucro che organizzano viaggi
1. La Giunta regionale riconosce le associazioni senza scopo di lucro, a carattere regionale o nazionale con rappresentanza sul territorio regionale, che possono svolgere in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, attività di organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni.
2. Possono chiedere il riconoscimento le associazioni senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali, religiose, sociali che abbiano in Toscana un numero di soci non inferiore a diecimila, ovvero una presenza organizzata in almeno tre province, a condizione, in quest'ultimo caso, che le associazioni medesime risultino costituite da almeno tre anni e dimostrino di avere svolto, per lo stesso periodo, attività continuativa; lo statuto di dette associazioni deve prevedere organi democraticamente eletti.
3. Le associazioni che intendono essere riconosciute presentano domanda alla competente struttura della Giunta regionale, specificando:
a) la sede legale dell'associazione;
b) le generalità del legale rappresentante dell'associazione;
c) il possesso dei requisiti di cui al comma 2.
4. Alla domanda di riconoscimento è allegato lo statuto dell'associazione.
5. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche da parte delle articolazioni territoriali delle associazioni riconosciute. In tal caso alla domanda di cui al comma 3 è allegato l'elenco delle articolazioni territoriali accreditate, con l'indicazione del legale rappresentante di ciascuna di esse.
6. Le insegne poste all'ingresso degli uffici, anche decentrati, nei quali vengono organizzate le attività devono contenere l'indicazione della riserva ai soli soci dell'associazione.
Art. 86
Esercizio dell'attività di organizzazione di viaggi
1. Le associazioni di cui all'articolo 85 sono tenute a dare preventiva comunicazione dell'inizio delle proprie attività al comune ove ha sede l’associazione o la sua articolazione territoriale, specificando:
a) gli estremi del provvedimento di riconoscimento;
b) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del r.d. 773/1931 e il possesso dell’abilitazione a direttore tecnico della persona che assume la responsabilità organizzativa delle attività;
c) le attività che si intendono esercitare.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve altresì contenere la menzione dell'avvenuta stipula della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all'articolo 76, comma 5, per la copertura di rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività indicate nella comunicazione medesima.
3. Ogni variazione relativa al contenuto della comunicazione di cui al comma 1 è comunicata al comune.
4. Il soggetto che assume la responsabilità organizzativa delle attività è responsabile anche delle attività esercitate dalle eventuali articolazioni territoriali di cui all'articolo 85, comma 5. Il ruolo di responsabile organizzativo, che può essere svolto da un socio, è incompatibile con il ruolo di responsabile organizzativo di altra associazione.
5. Nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, le associazioni senza scopo di lucro stipulano contratti ai sensi del titolo VI, capo I, dell’allegato 1 al Sito esternod.lgs. 79/2011 .
Art. 87
Organizzazione occasionale di viaggi
1. L'organizzazione e la realizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni, da parte di enti pubblici e organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale, è consentita purché le iniziative non superino il numero di cinque per gli enti pubblici e di due per le organizzazioni nell'arco di un anno solare e abbiano durata media non superiore a dieci giorni.
2. Il numero di iniziative di cui al comma 1 può essere superato qualora vengano organizzate gite ed escursioni di durata inferiore alle ventiquattro ore, purché nell'arco dell'anno solare sia comunque rispettato il limite massimo complessivo di giorni di attività consentiti.
3. Il soggetto organizzatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dalla effettuazione di ogni singola iniziativa. È altresì tenuto a dare preventiva comunicazione di ogni singola iniziativa al comune, specificando, tra l'altro, l'assenza di scopo di lucro dell'iniziativa, le generalità e il possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del r.d. 773/1931 della persona che assume la responsabilità organizzativa delle attività.
4. Il soggetto organizzatore è tenuto, in ogni forma di pubblicizzazione del viaggio, ad inserire gli estremi della comunicazione al comune e della polizza assicurativa.
5. Il comune esercita la vigilanza e il controllo delle attività di cui al presente articolo e sospende l’effettuazione dell’iniziativa quando venga superato il numero massimo delle iniziative che possono svolgersi nell'arco di un anno solare, o la durata delle medesime, o qualora non sia stato osservato l’obbligo della stipula dell’assicurazione.
Art. 88
Uffici di biglietteria
1. Non è soggetta alle norme contenute nel presente titolo l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto, purché l'attività sia limitata all’emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto; in tal caso dette imprese sono soggette a quanto previsto nel presente titolo riguardo alle agenzie di viaggio e turismo.
2. Non sono soggetti alla disciplina contenuta nel presente titolo gli uffici la cui attività si limiti alla vendita di titoli di viaggio dei servizi di trasporto pubblico.
CAPO IV
Vigilanza e sanzioni
Art. 89
Chiusura dell'attività
1. Il comune dispone la chiusura dell'attività delle agenzie di viaggio e delle associazioni di cui all'articolo 85:
a) qualora non si sia provveduto alla stipula della polizza assicurativa per responsabilità civile a favore del viaggiatore o, per le sole agenzie di viaggio, alla prestazione di garanzia per i casi di insolvenza o fallimento entro il termine di sospensione dell’attività, comminata quale sanzione amministrativa accessoria ai sensi dell’articolo 51 septies, comma 5, dell’allegato 1 al Sito esternod.lgs. Sito esterno79/2011 ;
b) qualora manchi il soggetto in possesso dell’abilitazione a direttore tecnico;
c) qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi previsti rispettivamente dall’articolo 76, commi 1 e 2, per le agenzie di viaggio e dall’articolo 86, comma 1, lettera b), per le associazioni di cui all'articolo 85.
2. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura o sospensione dell'attività, il comune, previa diffida, provvede all'esecuzione coattiva con la modalità dell'apposizione dei sigilli.
Art. 90
Sanzioni amministrative
1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 12.000,00:
a) chiunque esercita l'attività di agenzia di viaggio senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 77;
b) l'associazione di cui all'articolo 85 che esercita l’attività senza la preventiva comunicazione di cui all'articolo 86;
c) l’agenzia di viaggio e l'associazione di cui all'articolo 85 che esercita l’attività senza un soggetto in possesso dell’abilitazione a direttore tecnico;
d) l'associazione di cui all’articolo 85 che effettua le attività nei confronti dei non associati.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.200,00 a euro 7.200,00:
a) il direttore tecnico che contravviene all’obbligo previsto dall’articolo 76, comma 4;
b) l’agenzia di viaggio che contravviene agli obblighi previsti dall’articolo 77, commi 3, 4 e 6, e dagli articoli 78, 80, 81 e 82;
c) l'associazione di cui all'articolo 85 che contravviene agli obblighi di cui al comma 6 del medesimo articolo 85;
d) il responsabile organizzativo delle attività dell'associazione di cui all'articolo 85 che esercita lo stesso ruolo presso altra associazione;
e) il soggetto organizzatore di cui all'articolo 87 che contravviene agli obblighi ivi previsti.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 2.400,00, chi viola gli obblighi di cui al presente titolo non altrimenti sanzionati.
4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.
5. In caso di reiterazione di una medesima violazione di cui al presente articolo nei sei mesi successivi, l’attività è sospesa per un periodo massimo di tre mesi.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.