Il testo coordinato è in preparazione e verrà pubblicato quanto prima
Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61
Testo unico del turismo.
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 8 gennaio 2025
TITOLO V
Obblighi di comunicazione e di pubblicità
CAPO I
Art. 72
Obblighi di comunicazione dei dati
1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive e coloro che esercitano la locazione per finalità turistica registrano giornalmente, mediante apposita procedura telematica, i dati richiesti per le finalità di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a) e b), nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.
2. Le modalità delle comunicazioni dei dati per le finalità di cui all’articolo 13 sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 73
Pubblicità dei prezzi
1. Nella zona di ricevimento degli ospiti della struttura ricettiva e dello stabilimento balneare è esposta, in modo che sia perfettamente visibile, una tabella riepilogativa dei prezzi massimi dei servizi praticati nell'anno in corso, conforme al modello approvato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
Art. 74
Sanzioni amministrative
1. I titolari o gestori delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari che omettono di pubblicare le informazioni sull'accessibilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 2.400,00.
2. I titolari o gestori delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari che non espongono la tabella di cui all'articolo 73, comma 1, o la espongono in modo non perfettamente visibile, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 800,00 a euro 4.800,00.
3. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 nei due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste sono raddoppiate.
4. Le violazioni agli obblighi di comunicazione dei dati di cui all’articolo 72, comma 2, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.