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Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61
Testo unico del turismo.
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 8 gennaio 2025
TITOLO IV
Stabilimenti balneari
CAPO I
Art. 65
Definizione e attività degli stabilimenti balneari
1. Sono stabilimenti balneari le strutture poste in prossimità del mare, di laghi o di fiumi, attrezzate per la balneazione e per i trattamenti elioterapici, ed eventualmente talassoterapici, e dotate di cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce.
2. Gli stabilimenti balneari possono altresì essere dotati di impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, come i trattamenti termali, le attività sportive, motorie, ludiche e ricreative, purché in possesso delle relative autorizzazioni ove necessarie.
3. Negli stabilimenti balneari possono essere altresì esercitate le attività di centro benessere e le discipline del benessere e bio-naturali di cui alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali) dagli operatori iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), della stessa l.r. 2/2005 , nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali ed organizzativi previsti dalle normative di settore.
4. Il comune, con proprio regolamento, sentita l'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, determina le deroghe, per eccezionali esigenze ambientali e morfologiche, ai requisiti fissati per gli stabilimenti dal regolamento.
5. Il regolamento, nell’ambito della disciplina del governo del territorio e nell’ottica della riqualificazione e sostenibilità ambientale e della valorizzazione paesaggistica del territorio costiero, stabilisce, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento nonché del piano paesaggistico, le caratteristiche delle opere da realizzare su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico ricreativa.
6. Il regolamento stabilisce altresì gli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari ai sensi dell'
articolo 11, comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 2010).

Art. 66
Esercizio dell'attività degli stabilimenti balneari
1. L'apertura di stabilimenti balneari è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, al SUAP competente per territorio.
2. La SCIA attesta il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 50, l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 65 e dal regolamento, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.
3. La SCIA ricomprende le attività accessorie eventualmente esercitate, di cui all’articolo 65, commi 2 e 3.
4. Ogni variazione relativa alle dotazioni, servizi e attività accessorie dello stabilimento balneare è soggetta al regime amministrativo della SCIA, da presentarsi al SUAP competente per territorio, con le modalità di cui al comma 1.
5. Ogni ulteriore variazione dei dati e delle informazioni contenute nella SCIA è soggetta al regime amministrativo della comunicazione, da presentarsi al SUAP competente per territorio, con le modalità di cui al comma 1.
6. I comuni trasferiscono i dati della SCIA e delle relative variazioni alla Giunta regionale secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 67
Subingresso
1. Il trasferimento della titolarità o della gestione degli stabilimenti balneari, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al SUAP competente per territorio.
3. Il subentrante dichiara:
a) il trasferimento dell'attività;
b) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 50.
4. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:
a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;
b) entro un anno dalla morte del titolare.
Art. 68
Sospensione dell’attività
1. La sospensione delle attività degli stabilimenti balneari per un periodo superiore a otto giorni è soggetta a preliminare comunicazione da effettuarsi al SUAP competente per territorio.
Art. 69
Cessazione dell’attività
1. La cessazione dell’attività degli stabilimenti balneari è soggetta a comunicazione da effettuarsi al SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.
Art. 70
Chiusura dell'attività
1. Il comune dispone la chiusura dell'attività in mancanza del titolo abilitativo o qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 50.
2. Qualora sia accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o servizi minimi previsti nel regolamento, il comune fissa un termine entro il quale l’interessato provvede a conformare l'attività alla normativa vigente. Qualora l’interessato non provveda entro tale termine, il comune dispone la chiusura dell'attività.
3. Il provvedimento di chiusura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.
4. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'attività, il comune, previa diffida, provvede all'esecuzione coattiva con le modalità dell'apposizione dei sigilli.
Art. 71
Sanzioni amministrative
1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 chi gestisce uno stabilimento balneare senza aver presentato la SCIA.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00 chi viola gli obblighi di cui al presente titolo o della corrispondente parte del regolamento non altrimenti sanzionati.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.