Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 8 gennaio 2025
articolo 182, comma 2 bis, del d.l. 34/2020 , convertito dalla
l. 77/2020 , e comunque tutti i comuni capoluogo di provincia, possono, con proprio regolamento, individuare zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo svolgimento, per finalità turistiche, delle attività di locazione breve di cui all’
articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ( Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96 , esercitate anche in forma imprenditoriale.
articolo 13 ter, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2023, n. 191 , è soggetto a SCIA ai sensi dell'
articolo 19 della l. 241/1990 , da presentare, esclusivamente in via telematica, al SUAP competente per territorio.
articolo 67 del d.lgs. 159/2011 , di quelli strutturali previsti dalla legge e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.
articolo 13 ter, comma 11, del d.l. 145/2023 , convertito dalla
l. 191/2023 , effettua l’attività di vigilanza sulle locazioni turistiche, anche in riferimento all’osservanza del regolamento di cui all’articolo 59, comma 1.
articolo 13 ter, comma 9, del d.l. 145/2023 , convertito dalla
l. 191/2023 , chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistica è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative: La Corte costituzionale con
sentenza n. 186 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 22, comma 6, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione.
La Corte costituzionale con
sentenza n. 186 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 41, commi 3 e 4, in riferimento agli articoli 3, 41 e 42 della Costituzione.
La Corte costituzionale con
sentenza n. 186 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sugli articoli 42, 43, 44 e 45 in riferimento agli articoli 42 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
La Corte costituzionale con
sentenza n. 186 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 59 in riferimento agli articoli 3 e 117, secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione.
Nota all’articolo 144, comma 3: La Corte costituzionale con
sentenza n. 186 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 144, comma 3, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione.
La Corte costituzionale con
sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.
La Corte costituzionale
con sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.
La Corte costituzionale con
sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.
La Corte costituzionale con
sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.
La Corte costituzionale con
sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale del comma 4 limitatamente alle parole «, è limitata alla sezione in cui il maestro è iscritto».
La Corte costituzionale con
sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3 limitatamente alle parole «nella singola specialità».
La Corte costituzionale con
sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 limitatamente alle parole «di cui all’articolo 113».
La Corte costituzionale con
sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 7, secondo periodo, laddove dispone che l’iscrizione è effettuata a seguito di riconoscimento, «da parte della Federazione italiana sport invernali, d’intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza, di verifica della reciprocità di trattamento e della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 113», anziché «da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza».
La Corte costituzionale con
sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 8, nella parte in cui dispone che il nulla osta è rilasciato a seguito di riconoscimento «da parte della Federazione italiana sport invernali d’intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci», anziché «da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri».
La Corte costituzionale con
sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 limitatamente alle parole «di cui all’articolo 127».
La Corte costituzionale con
sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 4 laddove dispone che l’iscrizione è subordinata al riconoscimento «da parte del Collegio nazionale delle guide alpine», anziché «da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri».
La Corte costituzionale con
sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 118 in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
La Corte costituzionale con
sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 130, comma 1, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
La Corte costituzionale con
sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 130, comma 3, in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione
La Corte costituzionale con
sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile le questioni di legittimità costituzionale sollevate sugli articoli 131 e 134 in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
La Corte costituzionale con
sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 136, comma 1, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
La Corte costituzionale con
sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 104, comma 2, primo periodo, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
La Corte costituzionale con
sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 115, comma 1, in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.



