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Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61

Testo unico del turismo.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 8 gennaio 2025

TITOLO I
Sistema organizzativo del turismo
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge disciplina il sistema organizzativo del turismo della Regione Toscana, le imprese turistiche e, per quanto di competenza, le locazioni turistiche e le professioni del turismo.
2. La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, interviene in particolare per:
a) riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico sostenibile, la promozione e la valorizzazione del territorio;
b) definire gli strumenti della politica del turismo, individuando gli obiettivi per la valorizzazione e per lo sviluppo del sistema turistico toscano, anche in sinergia con il sistema agrituristico di cui alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);
c) promuovere e valorizzare, sul mercato locale, nazionale ed estero, l'immagine unitaria del sistema turistico toscano e di ciascuna delle sue parti;
d) favorire accordi e collaborazioni con una pluralità di soggetti, tra cui lo Stato, le regioni, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le università degli studi;
e) definire e attuare politiche di gestione coordinata delle risorse turistiche, valorizzando anche il patrimonio storico, monumentale, naturalistico, culturale, rurale, sportivo e termale della regione;
f) favorire il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta turistico-ricettiva e della stagionalità turistica, anche attraverso il sostegno all'innovazione tecnologica e organizzativa del settore;
g) sostenere il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico che applicano la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, investono sulla sicurezza e rispettano la disciplina contrattuale, nazionale e integrativa, dei rapporti di lavoro, al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi turistici, con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese, anche mediante l’individuazione di sistemi incentivanti per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro e per l’emersione e la regolamentazione dei rapporti di lavoro non dichiarati;
h) favorire il rafforzamento strutturale del sistema di offerta turistica, anche attraverso azioni di informazione e qualificazione professionale degli operatori;
i) promuovere l'accessibilità alle strutture e ai servizi turistici delle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, al fine della fruizione del patrimonio turistico toscano;
j) orientare le politiche finalizzate alla realizzazione di un turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale;
k) riconoscere, promuovere e valorizzare tutte le forme di turismo tematico o settoriale;
l) favorire la fruizione del patrimonio e dei servizi turistici al fine della tutela del consumatore;
m) supportare gli enti deputati ai controlli nel contrasto all’abusivismo nel settore turistico, con particolare riferimento sia alle imprese sia alle professioni;
n) promuovere e sviluppare gli strumenti digitali per la promozione turistica e il marketing turistico e, a questi fini, organizzare la raccolta, la gestione, la condivisione e l'analisi dei dati e delle dinamiche dei flussi turistici, nonché della sostenibilità ambientale, economica e sociale di questi ultimi.
Art. 2
Diritti del turista
1. La Regione, attraverso le politiche di settore, tutela i diritti del turista in armonia con quanto previsto dal Sito esternodecreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'Sito esternoarticolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 ), dal Sito esternodecreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'Sito esternoarticolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 , nonché in attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), dalla direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, nonché dal Codice mondiale di etica del turismo adottato nel 2001 dall’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni unite (World tourism organization “UNWTO”) con risoluzione A/RES/56/212.
2. La Regione, nell’ambito delle politiche di cui al comma 1, favorisce il rispetto del principio di trasparenza nell’offerta dei prodotti turistici, del diritto del turista ad essere informato in modo completo e veritiero sugli elementi che compongono il prodotto turistico, nonché del diritto alla protezione dei dati personali che dovessero rendersi oggetto di trattamento e profilazione nel contesto dell’esperienza turistica.
3. La Regione, attraverso i suoi organi competenti, promuove la redazione della Carta del Turista quale strumento volto a fornire informazioni coordinate e integrate sull'offerta turistica regionale, per favorire la valorizzazione delle risorse culturali, ambientali e sportive, la sostenibilità dei flussi turistici e l'adozione di buone pratiche di fruizione responsabile del territorio.
Art. 3
Turismo accessibile
1. In attuazione dell'articolo 30 della convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla Repubblica italiana con Sito esternolegge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), la Regione assicura alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, o con comprovate forme di intolleranza alimentare, la fruizione dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, affinché ricevano il medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture che soffrono di temporanea mobilità ridotta.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni di persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.
3. Al fine di facilitare la fruizione dell'offerta turistica da parte delle persone disabili, le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari pubblicano le informazioni sull'accessibilità delle strutture e degli stabilimenti medesimi, utilizzando l’apposita piattaforma telematica predisposta dai competenti uffici della Giunta regionale, con le modalità previste nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 5.
4. Per la stessa finalità di cui al comma 3, chi esercita la locazione per finalità turistiche, sia in forma imprenditoriale, sia non imprenditoriale, comunica ai competenti uffici della Giunta regionale le informazioni sull'accessibilità utilizzando l’apposita piattaforma telematica, con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 4
Turismo sostenibile
1. La Regione promuove l’obiettivo di un turismo sostenibile, improntato ad un uso razionale delle risorse energetiche, alla riduzione degli sprechi, allo sviluppo dell’economia circolare e alla realizzazione di progetti che puntano al raggiungimento di tale obiettivo.
2. La Regione tutela il principio di biodiversità, promuovendo un sistema turistico orientato alla trasformazione verde e alla piena sostenibilità di processi e prodotti e, nel rispetto del piano paesaggistico regionale, promuove la tutela e la valorizzazione del paesaggio, integrando la fruizione turistica con la salvaguardia delle risorse territoriali, ambientali e culturali, in funzione di un modello di turismo lento e legato al territorio.
3. La Regione, in attuazione del comma 2, valorizza l’offerta turistica di tipo rurale, delle aree interne e dei borghi, che consente al turista di instaurare un legame di qualità con l’ambiente naturale, in favore del benessere fisico ed emotivo.
4. La Regione promuove il cicloturismo con l’obiettivo di sviluppare un’offerta turistica integrata e sostenibile ed incentiva, a tal fine, la creazione di una rete di strutture e servizi per garantire un’esperienza di qualità associata a tale tipologia di turismo, incentrata sulla valorizzazione del territorio e delle risorse locali.
5. La Regione promuove azioni volte all'orientamento dei flussi turistici per allargare i periodi di fruizione e per allentare l’eccessiva pressione sulle destinazioni, nel rispetto dei luoghi ed in armonia con il tessuto sociale, la comunità degli operatori e dei lavoratori del settore e dei diritti della comunità residente.
Art. 5
Regolamento di attuazione
1. Il regolamento di attuazione della presente legge, di seguito definito “regolamento”, disciplina in particolare:
a) le modalità con cui le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari pubblicano informazioni sull’accessibilità delle strutture medesime, di cui all’articolo 3, comma 3;
b) le modalità di erogazione dei servizi di prenotazione da parte degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), di cui all’articolo 17, comma 6;
c) le caratteristiche degli IAT e gli standard dei relativi servizi, di cui all’articolo 17, comma 7, lettera a);
d) i segni distintivi degli IAT, di cui all’articolo 17, comma 7, lettera b);
e) le modalità per la costruzione dei contenuti informativi e per la loro diffusione, di cui all’articolo 17, comma 7, lettera c);
f) i contenuti e le modalità per la profilazione degli utenti dei servizi di informazione e accoglienza turistica, di cui all’articolo 17, comma 7, lettera d);
g) le modalità per la profilazione dei turisti ai fini delle attività di promozione turistica digitale e marketing turistico digitale, di cui all'articolo 18, comma 4;
h) i requisiti e gli obblighi riguardanti i soggetti terzi a cui le comunità d'ambito turistico, di cui all’allegato A, possono affidare i servizi di informazione e accoglienza turistica, di cui all’articolo 17, comma 7, lettera e);
i) i requisiti, le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive alberghiere, di cui all’articolo 21, comma 6;
j) i requisiti, le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive all’aperto, di cui all’articolo 27, comma 6;
k) i requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi delle strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva, di cui all’articolo 34, comma 4;
l) i requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, di cui all’articolo 41, comma 5;
m) i requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi dei residence, di cui all’articolo 46, comma 6;
n) i requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi degli alberghi diffusi, di cui all’articolo 47, comma 13;
o) i requisiti minimi obbligatori per ogni livello di classificazione delle strutture ricettive, di cui all’articolo 51, comma 1;
p) le caratteristiche delle opere da realizzare su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico ricreativa, di cui all’articolo 65, comma 5;
q) gli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, di cui all’articolo 65, comma 6;
r) i titoli di studio per l’accesso diretto all’esame per l’esercizio della professione di accompagnatore turistico, di cui all’articolo 96, comma 1, lettera a), numero 1);
s) le articolazioni della professione di guida ambientale, di cui all’articolo 102, comma 2;
t) i titoli di studio universitari per l’accesso diretto all’esame per l’esercizio della professione di guida ambientale, di cui all’articolo 103, comma 1, lettera a), numero 2).
CAPO II
Governance del turismo
Art. 6
Funzioni della Regione
1. Nella materia del turismo, di cui alla presente legge, sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le funzioni e i compiti concernenti:
a) la programmazione delle politiche a favore dello sviluppo sostenibile e competitivo del turismo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;
b) l'omogeneità dei servizi e delle attività inerenti all'offerta turistica regionale;
c) le attività di promozione turistica e di marketing turistico, rivolte alla domanda nazionale ed estera, anche mediante l'utilizzo di piattaforme e canali digitali e la profilazione degli utenti;
d) lo sviluppo e l’implementazione del sistema informativo regionale del turismo di cui all’articolo 13;
e) la definizione del marchio collettivo della destinazione toscana e del relativo regolamento d’uso, che prevede l’utilizzo del marchio da parte delle comunità d'ambito turistico insieme alla propria denominazione;
f) il coordinamento delle attività di informazione e accoglienza turistica esercitate dalle comunità d'ambito turistico;
g) la formazione e la qualificazione professionale degli operatori turistici, ai sensi della normativa regionale di settore.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettere c), d) ed f), la Regione si avvale di Toscana Promozione Turistica, di cui alla legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”) e di Fondazione Sistema Toscana, di cui alla legge regionale 13 novembre 2018, n. 61 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010 ), di seguito definite “agenzie regionali.”.
Art. 7
Funzioni della Città metropolitana di Firenze
1. La Città metropolitana di Firenze, nell’ambito delle funzioni fondamentali attribuitele dalla Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), esprime il proprio indirizzo, tramite gli strumenti di pianificazione strategica, per orientare l’attività di informazione e accoglienza turistica esercitata da parte dei comuni associati nelle comunità d'ambito turistico ricomprese interamente nel proprio territorio.
2. I comuni associati nelle comunità d'ambito turistico ricomprese interamente nel territorio della Città metropolitana di Firenze possono avvalersi di quest’ultima, tramite convenzione ai sensi dell’Sito esternoarticolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e degli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 9.
Art. 8
Funzioni dei comuni
1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative in materia di:
a) associazioni pro-loco;
b) strutture ricettive, inclusa la classificazione;
c) locazioni turistiche;
d) stabilimenti balneari;
e) agenzie di viaggio e turismo;
f) professioni turistiche.
2. Nell’ambito delle comunità d'ambito turistico, le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate in forma associata dai comuni che ne fanno parte.
Art. 9
Funzioni dei comuni da esercitarsi in forma associata a livello di comunità d'ambito turistico
1. Sono attribuiti ai comuni, che li esercitano in forma associata a livello di comunità d'ambito turistico definite dall’allegato A (Comunità di ambito turistico) di cui all’articolo 147, le seguenti funzioni e compiti:
a) funzioni di informazione e accoglienza relativa all’offerta turistica del territorio della comunità d'ambito turistico;
b) compiti di programmazione e monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione, avvalendosi della consulta di cui all’articolo 10;
c) funzioni di livello locale in materia di sistema informativo regionale del turismo, di cui all’articolo 13.
2. L’esercizio in forma associata è effettuato mediante la stipula di una convenzione ai sensi dell’Sito esternoarticolo 30 del d.lgs. 267/2000 e degli articoli 20, 21 e 22 della l.r. 68/2011 tra i comuni della comunità d'ambito turistico, oppure mediante previsione statutaria tramite unioni di comuni.
3. L’esercizio in forma associata mediante convenzione comporta l’individuazione del comune capofila della comunità d'ambito turistico, quale responsabile della gestione associata. L’individuazione dell’ente locale responsabile, comune capofila o unione di comuni, è comunicata alla Giunta regionale.
4. L'esercizio in forma associata comporta, da parte dell’ente locale responsabile:
a) la stipula di una convenzione con Toscana Promozione Turistica che individui azioni e strumenti per la promozione del territorio, rafforzando il livello strategico-competitivo della destinazione e che disciplini l’utilizzo dei dati e delle informazioni elaborati dall’Osservatorio turistico regionale (OTR), di cui all’articolo 15;
b) il collegamento con il sistema informativo regionale e con l’ecosistema digitale regionale del turismo;
c) la raccolta dei dati, la gestione delle informazioni, il caricamento di contenuti promozionali e la profilazione dei turisti, utilizzando gli applicativi messi a disposizione della rete regionale degli IAT, di cui all’articolo 17, comma 4.
5. Le funzioni di informazione e accoglienza turistica possono essere esercitate congiuntamente per più comunità d'ambito turistico contigue, tramite la stipula di un’unica convenzione tra le stesse comunità.
6. Le risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla Regione sono ripartite tra gli enti locali responsabili della gestione associata, in parti uguali tra essi, salvo una quota di perequazione da ripartire in base all'intensità turistica di ogni comunità d'ambito turistico, tenuto conto della complessità nella gestione dei servizi relativi. La Giunta regionale stabilisce i parametri di ripartizione, sentita l’Associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI Toscana).
Art. 10
Consulta della comunità d'ambito turistico
1. In ogni comunità d'ambito turistico è costituita una consulta che svolge l’attività di confronto in merito ai fenomeni collegati al turismo a livello di singola comunità d'ambito turistico, orientata alla valutazione, in modo continuativo, della sostenibilità e competitività dell’offerta turistica territoriale, in un'ottica di dialogo sociale.
2. L'attività della consulta della comunità d'ambito turistico è coordinata dal comune capofila della comunità d'ambito turistico o dall’unione di comuni.
3. La consulta della comunità d'ambito turistico è convocata almeno due volte l’anno ai fini di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b).
4. La composizione e le modalità di funzionamento della consulta della comunità d'ambito turistico sono definite dalla comunità d'ambito turistico medesima, facendo riferimento agli operatori del settore e ai rappresentanti dei lavoratori, tenendo conto delle specificità del territorio di riferimento e delle caratteristiche dell’offerta turistica e della rappresentatività a livello locale degli operatori del turismo.
5. La partecipazione alle sedute della consulta della comunità d'ambito turistico è a titolo gratuito.
Art. 11
Consulta permanente del turismo
1. È istituita presso la Giunta regionale la Consulta permanente del turismo, quale sede di confronto e partecipazione sulle politiche riguardanti il turismo, nonché per esaminare le proposte degli indirizzi strategici regionali per il programma operativo di Toscana Promozione Turistica, per il programma di attività di Fondazione Sistema Toscana e le analisi dell’OTR di cui all’articolo 15.
2. La Consulta permanente del turismo è presieduta dall'assessore regionale delegato al turismo ed è composta dai rappresentanti di ANCI Toscana, delle organizzazioni imprenditoriali, professionali e dei lavoratori operanti nel settore del turismo.
3. La Consulta permanente del turismo è convocata almeno due volte l’anno, nonché ogni qual volta se ne ravvisi l’opportunità in relazione alla rilevanza degli argomenti da trattare.
4. Il numero e le modalità di designazione dei componenti e il funzionamento della Consulta permanente del turismo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
5. Per la nomina dei componenti della Consulta permanente del turismo non si applica la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
6. La Consulta permanente del turismo opera anche in caso di mancata designazione di tutti i componenti previsti dalla deliberazione di cui al comma 4.
7. La partecipazione ai lavori della Consulta permanente del turismo è a titolo gratuito e non è riconosciuto alcun rimborso spese.
Art. 12
Esercizio di funzioni da parte delle CCIAA
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge la Regione e i comuni possono avvalersi delle CCIAA sulla base di apposite convenzioni.
2. In attuazione della Sito esternolegge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e, in particolare, dell’articolo 2, comma 2, lettera d bis), ai sensi del quale le funzioni di sviluppo e promozione del turismo sono svolte in collaborazione con gli enti e gli organismi competenti, e dell’articolo 2, comma 7, ai sensi del quale la programmazione degli interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia è formulata in coerenza con la programmazione della Regione, le CCIAA programmano ed attuano i propri interventi di promozione turistica in coerenza con gli indirizzi strategici regionali.
CAPO III
Banche dati e gestione dei dati
Art. 13
Sistema informativo regionale del turismo
1. Per sistema informativo regionale del turismo si intende l’insieme delle funzioni e dei compiti di raccolta, gestione ed elaborazione dei dati, al fine di:
a) analizzare il fenomeno turismo nel suo complesso e, in particolare la domanda e l’offerta turistica, la propensione turistica delle destinazioni e delle comunità, la pressione turistica sui territori;
b) esercitare il ruolo di organo intermedio ai fini delle rilevazioni statistiche dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
2. La Giunta regionale sviluppa e utilizza il sistema informativo regionale del turismo, anche avvalendosi delle agenzie regionali, assicurando l’unicità a livello regionale dei sistemi di rilevazione.
3. Il comune capofila della comunità d'ambito turistico, o l’unione di comuni, è responsabile della trasmissione dei dati attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla Giunta regionale, secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale, nonché del controllo sul corretto adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 72.
Art. 14
Ecosistema digitale regionale per il turismo
1. L’ecosistema digitale regionale per il turismo della Regione Toscana è l'insieme degli operatori pubblici e privati che offrono servizi e contenuti rivolti ai turisti, nazionali e internazionali, attraverso le infrastrutture e le piattaforme digitali, nonché il complesso di applicativi e banche dati della Regione Toscana.
2. L’ecosistema digitale regionale per il turismo produce, raccoglie, organizza, archivia, aggrega e distribuisce informazioni, contenuti e dati al fine di:
a) promuovere l’offerta turistica regionale nei diversi mercati nazionali e internazionali in ambiente digitale;
b) erogare servizi ai turisti;
c) erogare servizi agli operatori turistici, per la partecipazione alle attività di promozione regionale ed ai progetti e programmi del turismo;
d) facilitare la collaborazione tra tutti gli attori, pubblici e privati, del sistema digitale per il turismo.
3. La gestione delle infrastrutture e delle piattaforme digitali regionali attinenti al turismo è affidata a Fondazione Sistema Toscana.
Art. 15
Osservatorio turistico regionale
1. L’Osservatorio turistico regionale (OTR) è lo strumento di condivisione e analisi di dati e informazioni provenienti da banche dati, sia pubbliche sia private, attraverso la loro messa a sistema, anche in chiave di interoperabilità, al fine di consentire la piena conoscibilità del fenomeno turistico, di supportare i processi decisionali e le attività promozionali e di contribuire al rafforzamento della governance del sistema turistico regionale.
2. La gestione dell’OTR è affidata a Toscana Promozione Turistica.
Art. 16
Elenchi regionali
1. Presso la Giunta regionale sono tenuti e aggiornati, ai fini di pubblicità, promozione e marketing turistico, nonché implementazione del sistema informativo regionale del turismo, i seguenti elenchi:
a) strutture ricettive turistiche;
b) locazioni turistiche;
c) stabilimenti balneari;
d) accompagnatori turistici e guide ambientali;
e) associazioni senza scopo di lucro che organizzano viaggi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni trasferiscono i dati e le informazioni alla Giunta regionale secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale stessa.
3. La gestione degli elenchi può essere affidata alle agenzie regionali.
4. Gli elenchi delle guide turistiche e delle agenzie di viaggio sono nazionali e tenuti dal Ministero del turismo, oppure da soggetti da questo incaricati.
CAPO IV
Informazione, accoglienza e promozione turistica
Art. 17
Servizi di informazione e accoglienza turistica
1. I servizi di informazione e accoglienza turistica assicurano, secondo criteri di imparzialità e trasparenza, l'informazione sulle attrattive turistiche proprie del territorio di riferimento e sul relativo patrimonio turistico, paesaggistico, culturale, storico, artistico ed enogastronomico. A tal fine, in particolare, forniscono informazioni e materiale informativo sull’organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva, di ristorazione e sull’offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione nel territorio.
2. I servizi di informazione e accoglienza turistica sono svolti, tramite gli uffici IAT, dalle comunità d'ambito turistico, che ne disciplinano la presenza sul territorio e le modalità di funzionamento, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento.
3. Gli uffici IAT predispongono il collegamento con l’ecosistema digitale regionale per il turismo utilizzando la piattaforma loro dedicata.
4. Gli uffici IAT aderiscono alla rete regionale degli IAT, coordinata dalle agenzie regionali.
5. La Giunta regionale pubblica l’elenco degli uffici IAT.
6. I servizi di informazione e accoglienza turistica possono comprendere, avendo a riferimento l’intero territorio della comunità d’ambito turistico interessata, la prenotazione dei servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive. Tali servizi possono essere erogati dagli uffici IAT, secondo quanto stabilito nel regolamento, esclusivamente nei confronti dei turisti che accedono agli uffici medesimi.
7. La Regione, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, dello Statuto, al fine di garantire che i servizi di informazione e accoglienza turistica siano svolti con caratteristiche di omogeneità su tutto il territorio regionale, con il regolamento disciplina:
a) le caratteristiche degli uffici IAT e gli standard dei relativi servizi;
b) i segni distintivi degli uffici IAT;
c) le modalità per la costruzione dei contenuti informativi e per la loro diffusione;
d) i contenuti e le modalità per la profilazione degli utenti dei servizi, nel rispetto della normativa di protezione dei dati personali;
e) i requisiti e gli obblighi riguardanti i soggetti terzi a cui le comunità d'ambito turistico possono affidare i servizi di cui al presente articolo.
Art. 18
Promozione turistica regionale
1. Per promozione turistica regionale si intende l’insieme delle attività tese alla conoscenza e alla valorizzazione delle risorse e dei servizi turistici, da attuare da parte della Regione in ambito regionale, nazionale e internazionale, nel quadro della programmazione regionale.
2. La Giunta regionale esercita le attività di promozione turistica regionale attraverso Toscana Promozione Turistica.
3. Nell’ambito della promozione turistica regionale, per promozione turistica digitale e marketing turistico digitale si intende il complesso di attività promozionali e di marketing turistico realizzate attraverso strumenti digitali.
4. La Giunta regionale esercita le attività di promozione turistica digitale e marketing turistico digitale avvalendosi di Fondazione Sistema Toscana.
5. Nel rispetto della normativa di protezione dei dati personali, la Giunta regionale può effettuare la profilazione degli utenti con i quali interagisce attraverso i propri strumenti digitali e quelli in uso agli uffici IAT, per la tutela dei diritti del turista, per offrire esperienze personalizzate, per il miglioramento qualitativo dell'offerta turistica e della relazione tra domanda e offerta. Con regolamento sono stabiliti i contenuti e le modalità per la profilazione degli utenti.
6. La Giunta regionale, anche avvalendosi delle analisi prodotte dall’OTR, adotta gli indirizzi strategici generali unitari per le attività di promozione turistica regionale, da recepire rispettivamente nel programma operativo di Toscana Promozione Turistica, di cui all’articolo 7 della l.r. 22/2016 , e nel programma di attività di Fondazione Sistema Toscana, di cui all’articolo 3 della l.r. 61/2018 .
7. Le strutture ricettive agrituristiche di cui alla l.r. 30/2003 sono ricomprese nell’attività di promozione turistica ai sensi della presente legge.
Art. 19
Prodotto turistico omogeneo
1. Per prodotto turistico omogeneo si intende l’insieme di beni e di servizi che compongono un’offerta tematica di rilevanza regionale relativa a segmenti della domanda turistica per i quali si prevede una specifica azione promozionale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate:
a) le caratteristiche generali e gli standard del prodotto turistico omogeneo, a cui devono attenersi le proposte di riconoscimento;
b) la procedura per il riconoscimento del prodotto turistico omogeneo;
c) l’individuazione del modello di collaborazione tra Toscana Promozione Turistica e gli aderenti al prodotto turistico omogeneo;
d) le modalità di collegamento con il sistema informativo regionale del turismo e con l’ecosistema digitale regionale per il turismo;
e) le modalità di coinvolgimento dei comuni interessati e delle rappresentanze sociali nella definizione della programmazione e del monitoraggio.
3. La proposta di riconoscimento di un prodotto turistico omogeneo è formulata dagli operatori del turismo, aggregando le varie componenti, pubbliche e private, del relativo sistema turistico per la promozione e l’organizzazione dell’offerta turistica specifica di interesse regionale.
4. Il prodotto turistico omogeneo è riconosciuto dalla Giunta regionale, sentita la Consulta permanente del turismo.
5. Le attività inerenti al prodotto turistico omogeneo sono gestite da Toscana Promozione Turistica in collaborazione con i suoi aderenti, pubblici e privati, e in coerenza con gli atti di indirizzo adottati dalla Giunta regionale.
Art. 20
Associazioni pro-loco
1. Le associazioni pro-loco concorrono alla promozione dell’accoglienza turistica.
2. Le associazioni pro-loco cooperano con gli enti locali per:
a) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali;
b) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;
c) la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica eventualmente affidati.
3. Il riconoscimento delle associazioni pro-loco è effettuato dal comune, subordinatamente alle seguenti condizioni:
a) lo statuto dell'associazione deve sancire un ordinamento interno a base democratica e un'organizzazione funzionale conforme alle norme del libro I, titolo II, capo II, del codice civile;
b) le entrate per le quote associative e per contributi vari di enti, associazioni e privati, nonché le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti delle pro-loco, devono essere adeguate al perseguimento delle finalità statutarie dell'ente.
4. Le modalità e le procedure per il riconoscimento sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
5. Il comune tiene e aggiorna l’elenco delle associazioni pro-loco.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.