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Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61

Testo unico del turismo.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 8 gennaio 2025

CAPO IV
Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione
Art. 41
Definizione e disposizioni comuni alle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione
1. Sono strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche edilizie della civile abitazione:
a) affittacamere;
b) bed and breakfast;
c) case e appartamenti per vacanze;
d) residenze d’epoca.
2. I locali destinati alle attività ricettive di cui al presente articolo devono possedere:
a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;
c) i requisiti previsti dal regolamento.
3. L’esercizio delle attività di cui al presente articolo è consentito esclusivamente in immobili e unità immobiliari aventi, ai fini urbanistici, destinazione d’uso turistico-ricettiva.(33)

La Corte costituzionale con sentenza n. 186 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 41, commi 3 e 4, in riferimento agli articoli 3, 41 e 42 della Costituzione.

4. L'attività di affittacamere, o di bed and breakfast, o di residenza d’epoca svolta da uno stesso soggetto, o da società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile riferibili al medesimo, in più strutture ricettive nell’ambito del medesimo edificio non può comunque superare il numero di camere e la capacità ricettiva di una singola struttura. (33)

La Corte costituzionale con sentenza n. 186 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 41, commi 3 e 4, in riferimento agli articoli 3, 41 e 42 della Costituzione.

5. La Regione, con il regolamento, stabilisce i requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi delle strutture ricettive di cui al comma 1.
Art. 42
1. Sono affittacamere le strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi essenziali come definiti nel regolamento.
Art. 43
1. Sono “bed and breakfast” le strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio, servizi essenziali come definiti nel regolamento e viene somministrata agli alloggiati la prima colazione ed eventualmente i pasti.
Art. 44
1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità immobiliari composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente in forma imprenditoriale e collocate in un unico edificio o al più in un unico complesso immobiliare, per fornire alloggio ad un unico equipaggio di turisti per singola casa o appartamento.
2. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze sono forniti i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti, come definiti nel regolamento.
3. La gestione di case e appartamenti per vacanze non comprende la somministrazione di alimenti e bevande.
Art. 45
1. Sono residenze d'epoca le strutture ricettive, gestite in forma imprenditoriale, ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), che offrono alloggio in camere e unità abitative con o senza servizio autonomo di cucina, con il limite di venticinque posti letto.
2. Le residenze d’epoca possono somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti.
3. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere che rispondono ai requisiti di cui al comma 1 relativamente al pregio storico-architettonico, possono assumere la denominazione aggiuntiva di “residenza d'epoca”.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 36.

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Parole così sostituite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 37.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 42.

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Parole così sostituite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 44.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 53.

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Comma così sostituito con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 55.

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Nota soppressa.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 186 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 22, comma 6, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 186 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 41, commi 3 e 4, in riferimento agli articoli 3, 41 e 42 della Costituzione.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 186 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sugli articoli 42, 43, 44 e 45 in riferimento agli articoli 42 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 186 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 59 in riferimento agli articoli 3 e 117, secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione.

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Nota soppressa.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte costituzionale Sito esternocon sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale del comma 4 limitatamente alle parole «, è limitata alla sezione in cui il maestro è iscritto».

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3 limitatamente alle parole «nella singola specialità».

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 limitatamente alle parole «di cui all’articolo 113».

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Note soppresse.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 limitatamente alle parole «di cui all’articolo 127».

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Nota soppressa.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 118 in riferimento all’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione .

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 130, comma 1, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 130, comma 3, in riferimento all’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile le questioni di legittimità costituzionale sollevate sugli articoli 131 e 134 in riferimento all’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione .

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 136, comma 1, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

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Nota soppressa.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 115, comma 1, in riferimento all’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione .

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Comma così sostituito con l.r. 16 giugno 2026, n. 9, art. 2 .

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Parola così sostituita con l.r. 16 giugno 2026, n. 9, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2026, n. 9, art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2026, n. 9, art. 14 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2026, n. 9, art. 18 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 giugno 2026, n. 9, art. 26 .

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Per l'interpretazione autentica di questa lett. a), vedi l.r. 16 giugno 2026, n. 9, art. 29 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.