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Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61

Testo unico del turismo.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 8 gennaio 2025

CAPO III
Strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva
Art. 34
Definizione e disposizioni comuni alle strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva
1. Sono strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva:
a) case per ferie;
b) ostelli;
c) rifugi escursionistici;
d) rifugi alpini;
e) bivacchi fissi.
2. Le case per ferie, gli ostelli, i rifugi escursionistici e i rifugi alpini con custodia possono somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti e disporre di altri servizi accessori per le persone alloggiate.
3. Nelle case per ferie, negli ostelli, nei rifugi escursionistici e nei rifugi alpini con custodia è consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni.
4. La Regione con il regolamento stabilisce i requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi delle strutture ricettive di cui al comma 1.
Art. 35
Case per ferie
1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, anche in forma autogestita, di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese, che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.
2. Le case per ferie ospitano esclusivamente le categorie di persone indicate nella SCIA.
3. Nel caso di gestione da parte di associazioni, l’attività può essere esercitata:
a) nei confronti degli associati e dei soggetti destinatari dell’attività associativa e relativi accompagnatori;
b) nei confronti degli associati e dei soggetti destinatari dell’attività e relativi accompagnatori di associazioni, soggetti pubblici, enti e imprese di cui al comma 1, con i quali il gestore della struttura è collegato attraverso comune affiliazione a soggetti terzi privi della finalità di lucro;
c) nei confronti degli associati e dei soggetti destinatari dell’attività e relativi accompagnatori di associazioni, soggetti pubblici, enti e imprese di cui al comma 1, con i quali il gestore della struttura è collegato mediante convenzione.
Art. 36
Ostelli
1. Sono ostelli le strutture ricettive gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.
2. Nel caso di gestione da parte di associazioni, l'attività può essere esercitata solo nei confronti degli associati.
Art. 37
Rifugi escursionistici
1. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti e site lungo percorsi escursionistici riconosciuti di valenza turistico-culturale e adeguatamente segnalati, gestite da:
a) soggetti pubblici, associazioni, enti (1)

Parole soppresse con l.r. 17 gennaio 2025, n. 7, art. 1.

che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative;
b) imprese.
Art. 38
Rifugi alpini
1. Sono rifugi alpini i locali idonei a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti, siti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, raggiungibili a piedi e non collegate direttamente alla viabilità pubblica, gestiti da:
a) soggetti pubblici, associazioni e enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative;
b) imprese.
2. I rifugi alpini possono essere con custodia o incustoditi.
Art. 39
Bivacchi fissi
1. Sono bivacchi fissi i locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti.
2. I bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in permanenza.
Art. 40
Uso occasionale di immobili a fini ricettivi
1. È consentito, previo nulla osta del comune e per periodi non superiori a sessanta giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, l'uso occasionale di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva, da parte di soggetti pubblici o delle associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.
2. Il comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di utilizzo:
a) previa presentazione da parte dei soggetti di cui al comma 1, nella prima richiesta dell’anno solare, della complessiva programmazione annuale relativa all’uso occasionale dell’immobile a fini ricettivi;
b) dopo aver accertato la presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti e al tipo di attività.
3. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, al rilascio del nulla osta si applica la procedura del silenzio assenso.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 36.

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Parole così sostituite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 37.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 42.

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Parole così sostituite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 44.

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Parole così sostituite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 53.

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Comma così sostituito con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 55.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 186 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 22, comma 6, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 186 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 41, commi 3 e 4, in riferimento agli articoli 3, 41 e 42 della Costituzione.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 186 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sugli articoli 42, 43, 44 e 45 in riferimento agli articoli 42 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 186 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 59 in riferimento agli articoli 3 e 117, secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione.

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Nota all’articolo 144, comma 3: La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 186 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 144, comma 3, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte costituzionale Sito esternocon sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale del comma 4 limitatamente alle parole «, è limitata alla sezione in cui il maestro è iscritto».

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3 limitatamente alle parole «nella singola specialità».

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 limitatamente alle parole «di cui all’articolo 113».

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 7, secondo periodo, laddove dispone che l’iscrizione è effettuata a seguito di riconoscimento, «da parte della Federazione italiana sport invernali, d’intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza, di verifica della reciprocità di trattamento e della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 113», anziché «da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza».

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 8, nella parte in cui dispone che il nulla osta è rilasciato a seguito di riconoscimento «da parte della Federazione italiana sport invernali d’intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci», anziché «da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri».

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 limitatamente alle parole «di cui all’articolo 127».

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 4 laddove dispone che l’iscrizione è subordinata al riconoscimento «da parte del Collegio nazionale delle guide alpine», anziché «da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri».

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 118 in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 130, comma 1, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 130, comma 3, in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile le questioni di legittimità costituzionale sollevate sugli articoli 131 e 134 in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 136, comma 1, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 104, comma 2, primo periodo, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 115, comma 1, in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.