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Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61

Testo unico del turismo.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 8 gennaio 2025

CAPO IV
Maestro di sci
SEZIONE I
Definizione e attività
Art. 111
Definizione dell'attività di maestro di sci. Aree sciistiche (71)

Parole aggiunte con l.r. 16 giugno 2026, n. 9, art. 13.

1. {È maestro di sci, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 2 della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina), chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.} (39)

La Corte costituzionale con sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.

1 bis. L’attività del maestro di sci è definita dall'articolo 2 della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina). (72)

Comma inserito con l.r. 16 giugno 2026, n. 9, art. 13.

2. Le aree sciistiche ove è prevista l'attività dei maestri di sci sono individuate e delimitate ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93 (Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati).
Art. 112
Albo professionale regionale dei maestri di sci
1. È istituito l’albo professionale regionale dei maestri di sci, nel quale sono iscritti tutti i soggetti che esercitano in modo stabile in Toscana la professione di maestro di sci. Si intende esercizio stabile della professione l’attività svolta dal maestro di sci che ha un recapito in Toscana ai fini dell’offerta delle proprie prestazioni.
2. L'albo professionale regionale dei maestri di sci è tenuto ed aggiornato dal Collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 118, sotto la vigilanza della Regione, che la esercita nelle forme previste dall'articolo 122.
3. {L'albo professionale regionale dei maestri di sci è suddiviso, per specialità, nelle seguenti sezioni:
a) maestri di sci alpino;
b) maestri di sci di fondo;
4. L'iscrizione nell'albo professionale regionale dei maestri di sci ha efficacia per tre anni, {è limitata alla sezione in cui il maestro è iscritto}(41)

La Corte costituzionale con sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale del comma 4 limitatamente alle parole «, è limitata alla sezione in cui il maestro è iscritto».

ed è mantenuta a seguito di presentazione del certificato di idoneità psico-fisica di cui all'articolo 113, comma 1, lettera a), nonché dell'attestato di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento obbligatori di cui all'articolo 114.
5. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell’albo professionale regionale dei maestri di sci ai sensi della l.r. 86/2016 sono iscritti d’ufficio nell’albo di cui al comma 1.
Art. 113
Requisiti per l'iscrizione all'albo
1. {Possono essere iscritti all'albo professionale regionale dei maestri di sci coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall'azienda unità sanitaria locale del comune di residenza;
b) assolvimento dell'obbligo scolastico;
c) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
d) abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale di cui all'articolo 114 e il superamento dei relativi esami.}(39)

La Corte costituzionale con sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.

2. Il Collegio regionale dei maestri di sci, di cui all’articolo 118, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
Art. 114
Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione
1. La Regione riconosce corsi di qualificazione e di specializzazione professionale per maestri di sci, nonché di aggiornamento obbligatorio, ai sensi della normativa regionale vigente.
2. Gli interventi formativi sono attuati in collaborazione con il Collegio regionale dei maestri di sci prevedendo, per le materie di carattere tecnico e didattico, l'impiego di istruttori nazionali della Federazione italiana sport invernali.
3. I corsi di qualificazione professionale assicurano la formazione tecnico-pratica e teorica del maestro di sci {nella singola specialità} (42)

La Corte costituzionale con sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3 limitatamente alle parole «nella singola specialità».

e si concludono con un esame e con il rilascio del relativo attestato.
4. L'ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al superamento di una prova attitudinale pratica.
5. I corsi di aggiornamento si riferiscono alle stesse materie di insegnamento previste per i corsi di qualificazione. L'attestato di frequenza finale viene rilasciato ai soli soggetti che abbiano assicurato la propria presenza ad almeno il 75 per cento delle ore di insegnamento.
6. Il maestro di sci che si trovi nella impossibilità di frequentare il corso di aggiornamento periodico obbligatorio a causa di malattia o di altro comprovato motivo di forza maggiore è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; in tal caso, la validità dell'iscrizione nell'albo professionale è prorogata fino a quando il corso obbligatorio sia superato e, in ogni caso, per un periodo massimo di tre anni, fatto salvo l'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui all'articolo 113, comma 1, lettera a).
7. I corsi di specializzazione sono finalizzati all'acquisizione di particolari tecniche, sono riservati ai soggetti già iscritti all'albo professionale e si concludono con il rilascio del relativo attestato.
Art. 115
Modalità e contenuti dei corsi
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui all'articolo 114, il numero delle ore e le modalità di accesso. Le materie e gli argomenti dei corsi sono determinati nel rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione italiana sport invernali.(54)

La Corte costituzionale con sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 115, comma 1, in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati i casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrano di aver già acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.
3. {I maestri di sci già abilitati in una specialità che hanno superato la prova attitudinale per l'ammissione ai corsi di qualificazione di altra specialità sono esonerati dal corso di formazione e dall'esame limitatamente alle materie già oggetto del corso di formazione per il quale è stata ottenuta l'abilitazione.} (40)

La Corte costituzionale con sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.

Art. 116
Maestri di sci di altre regioni e stati
1. I maestri di sci già iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci in Toscana richiedono l'iscrizione nell'albo professionale regionale della Toscana.
2. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione dopo aver verificato la permanenza dei requisiti {di cui all'articolo 113.} (43)

La Corte costituzionale con sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 limitatamente alle parole «di cui all’articolo 113».

3. I maestri di sci iscritti negli albi di altre regioni o province autonome che intendono esercitare temporaneamente o saltuariamente in Toscana ne danno preventiva comunicazione al Collegio regionale dei maestri di sci, indicando le località sciistiche nelle quali intendono esercitare e il periodo di attività.
4. Ai maestri di sci cittadini di stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia non iscritti in alcun albo regionale che intendono esercitare in Toscana la professione, in maniera stabile o in via occasionale e temporanea, si applica la disciplina contenuta nel Sito esternod.lgs. 206/2007 .
5. Gli obblighi di cui al comma 3, non si applicano ai maestri di sci provenienti con i loro allievi da altre regioni, province autonome o da altri stati che esercitano temporaneamente in Toscana.
6. Ai cittadini di stati non membri dell'Unione europea che vogliono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci si applicano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'Sito esternoart. 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ).
7. L'esercizio stabile della professione dei maestri di sci di stati non appartenenti all'Unione europea è subordinato alla iscrizione nell'albo del Collegio regionale dei maestri di sci della Toscana. L'iscrizione è effettuata a seguito di riconoscimento, da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza (73)

Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2026, n. 9, art. 14.

.
8. I maestri di sci di stati non membri dell'Unione europea non iscritti in albi professionali italiani possono esercitare temporaneamente in Toscana previa richiesta di nulla osta al Collegio regionale dei maestri di sci della Toscana. Il nulla osta è rilasciato a seguito di riconoscimento, da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri (73)

Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2026, n. 9, art. 14.

della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza e di verifica della reciprocità di trattamento.
Art. 117
1. {L'esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale. }
Art. 118
1. Il Collegio regionale dei maestri di sci è organo di autodisciplina e di autogoverno della professione; ne fanno parte tutti i maestri iscritti nell'albo della Regione, nonché i maestri di sci che abbiano momentaneamente sospeso l'attività oppure l'abbiano cessata.
2. Sono organi del collegio:
a) l'Assemblea, costituita da tutti i membri del collegio;
b) il Consiglio direttivo, i cui componenti sono eletti dall’Assemblea con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3, lettera d);
c) il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo al proprio interno.
3. Spetta all'Assemblea del collegio:
a) eleggere il Consiglio direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio del collegio;
c) eleggere i propri rappresentanti nel Collegio nazionale dei maestri di sci;
d) adottare il regolamento relativo al funzionamento del collegio, su proposta del Consiglio direttivo;
e) pronunciarsi su ogni questione che sia sottoposta dal Consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un quinto dei componenti.
4. Spetta al Consiglio direttivo del collegio:
a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo;
b) vigilare sull'esercizio della professione;
c) applicare le sanzioni disciplinari;
d) collaborare con la Regione nell'organizzazione delle attività formative di cui agli articoli 114 e 115;
e) svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti;
f) stabilire le caratteristiche e le modalità d'uso del distintivo di riconoscimento e della divisa di maestro di sci.
5. Il Consiglio regionale, su richiesta di una regione contigua e previa intesa con la medesima, sentito il consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, può deliberare la trasformazione del Collegio regionale in Collegio interregionale.
Art. 119
Scuole di sci
1. Agli effetti della presente legge, per scuola di sci si intende qualunque organizzazione operante sul territorio regionale che si avvalga dell’attività professionale coordinata di più maestri di sci. Le scuole di sci devono avere sede nelle aree sciistiche di cui all'articolo 111, comma 2.
2. Le scuole di sci devono disporre di una sede adeguata e stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, a copertura dei rischi derivanti alle persone e conseguenti all'esercizio dell'insegnamento da parte dei maestri di sci aderenti alla scuola, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
3. Il legale rappresentante di una associazione o società di maestri di sci che intende istituire una scuola di sci trasmette, esclusivamente in via telematica, la SCIA al SUAP del comune in cui intende ubicare la sede della scuola, attestando il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo, nonché l'impegno a prestare opera in interventi straordinari di soccorso sulla neve.
4. Alla SCIA è allegata la copia dello statuto, che deve essere ispirato a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva dei maestri di sci alla gestione e all'organizzazione della scuola.
Art. 120
Pubblicità dei prezzi
1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali di maestro di sci contiene l'indicazione dei relativi prezzi.
2. Le scuole di sci espongono nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella dei prezzi praticati.
3. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.
SEZIONE II
Vigilanza e sanzioni
Art. 121
Sanzioni disciplinari
1. I maestri di sci iscritti nell'albo regionale che si rendono colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, oppure delle norme di comportamento previste dalla presente legge e dalla Sito esternolegge 81/1991 , sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dall'albo per un periodo compreso tra un mese e un anno;
d) radiazione dall'albo.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi è ammesso ricorso al Consiglio direttivo del Collegio nazionale dei maestri di sci entro trenta giorni dalla notifica. La proposizione del ricorso sospende fino alla decisione l'esecutività del provvedimento.
Art. 122
Vigilanza della Regione sul Collegio regionale dei maestri di sci
1. La vigilanza sul Collegio regionale dei maestri di sci spetta alla Giunta regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Collegio regionale dei maestri di sci trasmette alla Giunta regionale, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno:
a) copia degli atti concernenti la tenuta dell'albo, corredati della relativa documentazione;
b) i provvedimenti del Collegio regionale dei maestri di sci in materia di sanzioni disciplinari adottate ai sensi della presente legge.
3. La Giunta regionale approva i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio regionale dei maestri di sci.
4. La Giunta regionale delibera lo scioglimento del Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci che non sia in grado di funzionare regolarmente, sentito il parere del Collegio nazionale dei maestri di sci. In tal caso, le funzioni del Consiglio direttivo sono affidate a un commissario straordinario fino all’elezione del nuovo consiglio, che deve aver luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.
Art. 123
Sanzioni amministrative
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 12.000,00:
a) chiunque esercita stabilmente la professione di maestro di sci senza essere iscritto all'albo regionale di cui all'articolo 112;
b) il maestro di sci di uno stato non membro dell’Unione europea che esercita temporaneamente l'attività senza aver ottenuto il preventivo nulla osta di cui all'articolo 116, comma 8.(49)

La Corte costituzionale con sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 130, comma 1, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 3.000,00 il maestro di sci che contravviene alla disposizione dell'articolo 120, comma 3. La sanzione è raddoppiata nell'ipotesi in cui contravvenga a tale disposizione una scuola di sci.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00:
a) il maestro di sci iscritto ad albo regionale che esercita temporaneamente l'attività senza aver provveduto a darne preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 116, comma 3;
b) il maestro di sci o le scuole di sci che violano l'articolo 120, commi 1 e 2.
4. L'esercizio abusivo di scuole di sci, comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600,00 a euro 9.600,00.
5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.
Art. 124
1. {La prosecuzione dell’attività professionale di maestro di sci è vietata dal comune qualora l’interessato perda uno dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività. In tal caso è ritirata la tessera di riconoscimento.}

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 36.

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Parole così sostituite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 37.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 42.

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Parole così sostituite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 44.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 53.

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Comma così sostituito con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 55.

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Nota soppressa.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 186 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 22, comma 6, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 186 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 41, commi 3 e 4, in riferimento agli articoli 3, 41 e 42 della Costituzione.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 186 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sugli articoli 42, 43, 44 e 45 in riferimento agli articoli 42 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 186 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 59 in riferimento agli articoli 3 e 117, secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione.

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Nota soppressa.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte costituzionale Sito esternocon sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale del comma 4 limitatamente alle parole «, è limitata alla sezione in cui il maestro è iscritto».

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3 limitatamente alle parole «nella singola specialità».

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 limitatamente alle parole «di cui all’articolo 113».

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Note soppresse.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 limitatamente alle parole «di cui all’articolo 127».

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Nota soppressa.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 118 in riferimento all’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione .

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 130, comma 1, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 130, comma 3, in riferimento all’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile le questioni di legittimità costituzionale sollevate sugli articoli 131 e 134 in riferimento all’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione .

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 136, comma 1, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

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Nota soppressa.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 115, comma 1, in riferimento all’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione .

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Comma così sostituito con l.r. 16 giugno 2026, n. 9, art. 2 .

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Parola così sostituita con l.r. 16 giugno 2026, n. 9, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2026, n. 9, art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2026, n. 9, art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2026, n. 9, art. 18 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 giugno 2026, n. 9, art. 26 .

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Per l'interpretazione autentica di questa lett. a), vedi l.r. 16 giugno 2026, n. 9, art. 29 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.