CAPO V
SEZIONE I
Definizione e attività
Art. 125
1. {È guida alpina, ai sensi dell'
articolo 2 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina), chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
a) accompagnamento di persone in ascensioni, sia su roccia sia su ghiaccio, o in escursioni in montagna;
b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.}
2. {La professione si articola in due gradi:
b) guida alpina-maestro d'alpinismo.}
3. {L'aspirante guida può svolgere le attività di cui al comma 1, con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, individuate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Collegio regionale delle guide alpine.}
4. {L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche o sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo.}
5. {L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro d'alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione. In difetto, il diritto all'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 126 decade. }
6. {Le guide alpine, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, sono tenute a prestare la loro opera di soccorso compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti.}
Art.125 bis
1. L’attività della guida alpina è definita dagli articoli 2 e 3 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina).
Art. 126
Albo professionale regionale delle guide alpine
1. È istituito l’albo professionale regionale delle guide alpine, nel quale sono iscritti tutti i soggetti che esercitano in modo stabile in Toscana la professione di guida alpina.
2. L'albo professionale regionale delle guide alpine è distinto in due sezioni nelle quali sono iscritti, rispettivamente, gli aspiranti guide e le guide alpine-maestri di alpinismo. L'albo è tenuto e aggiornato dal Collegio regionale delle guide alpine di cui all'articolo 131, sotto la vigilanza della Regione, che la esercita nelle forme previste dall'articolo 135.
4. L'iscrizione nell'albo professionale regionale delle guide alpine ha efficacia per tre anni ed è mantenuta a seguito di presentazione del certificato di idoneità psico-fisica di cui all'articolo 127, comma 1, lettera b), nonché dell'attestato di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento obbligatori di cui all'articolo 128.
5. La guida alpina impossibilitata a frequentare il corso di aggiornamento periodico obbligatorio a causa di malattia od altro comprovato motivo di forza maggiore, è tenuta a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; in tal caso, la validità dell'iscrizione nell'albo professionale regionale delle guide alpine è prorogata fino a quando il corso obbligatorio sia superato e, in ogni caso, per un periodo massimo di tre anni, fatto salvo l'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui all'articolo 127, comma 1, lettera b).
6. In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'albo professionale regionale delle guide alpine, permane la facoltà di reiscrizione allo stesso nei successivi sei anni dietro presentazione delle certificazioni di cui al comma 4.
7. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell’albo professionale regionale delle guide alpine ai sensi della
l.r. 86/2016 sono iscritti d’ufficio nell’albo di cui al comma 1.
Art. 127
Requisiti per l'iscrizione all'albo professionale regionale delle guide alpine
1. {Possono essere iscritti nell'albo professionale regionale delle guide alpine coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) età minima di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo;
b) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall'azienda unità sanitaria locale del comune di residenza;
c) assolvimento dell'obbligo scolastico;
d) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
2. Il Collegio regionale delle guide alpine, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
Art. 128
Corsi di qualificazione e aggiornamento
1. La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale per aspiranti guide e guide alpine-maestri di alpinismo, nonché i corsi di aggiornamento obbligatorio.
2. Ai corsi di qualificazione per guide alpine-maestri di alpinismo sono ammessi unicamente gli aspiranti guida che abbiano esercitato la professione per almeno due anni.
3. L'ammissione ai corsi di qualificazione per aspiranti guida è subordinata al superamento di una prova pratica attitudinale.
5. I corsi di aggiornamento obbligatorio si concludono con il rilascio di un attestato di frequenza alle sole guide che abbiano assicurato la propria presenza ad almeno il 75 per cento delle ore di insegnamento.
Art. 129
Modalità e contenuti dei corsi
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito il Collegio regionale delle guide alpine, determina le materie oggetto dei corsi di cui all'articolo 128, il numero delle ore e le modalità di accesso.
2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati i casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrano di aver già acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.
Art. 130
Guide alpine di altre regioni e stati
1. Le guide alpine già iscritte negli albi di altre regioni che intendono esercitare stabilmente la professione anche in Toscana devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale regionale delle guide alpine della Toscana.
Art. 130 bis
1. L’attività di accompagnatore di media montagna è definita dall’articolo 21 della l. 6/1989.
Art. 130 ter
1. È istituito l’elenco speciale regionale degli accompagnatori di media montagna, nel quale sono iscritti tutti i soggetti che esercitano in modo stabile in Toscana la professione di accompagnatore di media montagna.
2. L'elenco è tenuto e aggiornato dal Collegio regionale delle guide alpine di cui all'articolo 131, sotto la vigilanza della Regione, che la esercita nelle forme previste dall'articolo 135.
Art.130 quater
1. Per l’iscrizione nell’elenco speciale regionale degli accompagnatori di media montagna occorre avere i requisiti di cui all’articolo 22, comma 4, della l. 6/1989.
2. Il Collegio regionale delle guide alpine, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
Art. 130 quinquies
1. La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale per accompagnatori di media montagna, nonché i corsi di aggiornamento obbligatorio, con periodicità triennale, ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’articolo 130 quater.
2. L'ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al superamento di una prova pratica attitudinale.
3. Gli interventi formativi sono attuati in collaborazione con il Collegio regionale delle guide alpine di cui all'articolo 131.
4. I corsi di aggiornamento obbligatorio si concludono con il rilascio di un attestato di frequenza ai soli accompagnatori di media montagna che abbiano assicurato la propria presenza ad almeno il 75 per cento delle ore di insegnamento.
Art.130 sexies
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito il Collegio regionale delle guide alpine, determina le materie oggetto dei corsi di cui all’articolo 130 quinquies, il numero delle ore e le modalità di accesso.
2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati i casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrano di aver già acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.
Art. 131
1. Il Collegio regionale delle guide alpine è organo di autodisciplina e di autogoverno della professione; del Collegio regionale delle guide alpine fanno parte tutti gli aspiranti guida e le guide alpine-maestri di alpinismo iscritti nell'albo regionale, nonché le guide alpine maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti in Toscana.
2. Sono organi del Collegio regionale delle guide alpine:
a) l'Assemblea, costituita da tutti i membri del collegio;
b) il Consiglio direttivo, i cui componenti sono eletti dall'assemblea con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3, lettera d);
fa parte del Consiglio direttivo un rappresentante degli accompagnatori di media montagna eletto dai medesimi con le modalità previste dal predetto regolamento; (83) Parole aggiunte con l.r. 16 giugno 2026, n. 9, art. 24.
c) il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo e scelto fra le guide alpine maestri di alpinismo componenti il Consiglio direttivo stesso.
3. Spetta all'Assemblea del collegio:
a) eleggere il Consiglio direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio del collegio;
c) pronunciarsi su ogni questione che sia sottoposta dal Consiglio o sulla quale una pronuncia dell'Assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti;
d) adottare il regolamento relativo al funzionamento del collegio, su proposta del Consiglio direttivo.
4. Spetta al Consiglio direttivo del Collegio regionale delle guide alpine:
a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo;
b) vigilare sull'esercizio della professione ed applicare le sanzioni disciplinari;
c) collaborare con la Regione e con ogni altro ente, anche ai fini della tutela dell'ambiente montano, nonché della promozione dell'alpinismo e del turismo montano;
d) svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti;
e) stabilire le caratteristiche e le modalità d'uso del distintivo di riconoscimento di guida alpina.
Art. 132
Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo
1. Agli effetti della presente legge, per scuola di alpinismo e di sci-alpinismo si intende qualunque organizzazione operante sul territorio regionale che si avvalga dell’attività professionale coordinata di più guide alpine.
2. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo devono disporre di una sede adeguata e stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi conseguenti all'esercizio dell'attività da parte delle guide alpine aderenti alla scuola, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
3. L'istituzione di una scuola di alpinismo e di sci-alpinismo è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, al SUAP competente per il territorio in cui s'intende ubicare la scuola.
4. La SCIA è presentata dal legale rappresentante di un'associazione o società di guide alpine e attesta il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, nonché l'impegno a prestare opera in interventi straordinari di soccorso in montagna.
5. Alla SCIA è allegata la copia dello statuto, che deve essere ispirato a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva delle guide alpine alla gestione e all'organizzazione della scuola.
Art. 133
Pubblicità dei prezzi
2. Le scuole di alpinismo e sci-alpinismo espongono nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella dei prezzi praticati.
3. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.
SEZIONE II
Vigilanza e sanzioni
Art. 134
1. Le guide alpine iscritte nell'albo regionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero dalle norme di comportamento previste dalla presente legge o dalla
l. 6/1989 , sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
c) sospensione dell'albo per un periodo compreso tra un mese ed un anno;
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Consiglio direttivo del Collegio regionale delle guide alpine a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi è ammesso ricorso al Consiglio direttivo del Collegio nazionale delle guide alpine, entro trenta giorni dalla notifica. La proposizione del ricorso sospende fino alla decisione l'esecutività del provvedimento.
Art. 135
Vigilanza della Regione sul Collegio regionale delle guide alpine
1. La vigilanza sul Collegio regionale delle guide alpine spetta alla Giunta regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presidente del Collegio regionale delle guide alpine trasmette alla Giunta regionale, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno:
a) copia degli atti concernenti la tenuta dell'albo, corredati della relativa documentazione;
b) i provvedimenti del Collegio regionale delle guide alpine in materia di sanzioni disciplinari adottate ai sensi della presente legge.
3. La Giunta regionale approva i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio regionale delle guide alpine.
4. La Giunta regionale delibera lo scioglimento del Consiglio direttivo del Collegio regionale delle guide alpine che non sia in grado di funzionare regolarmente, sentito il parere del Collegio nazionale delle guide alpine; in tal caso, le funzioni del Consiglio direttivo sono affidate ad un commissario straordinario fino alla elezione del nuovo Consiglio direttivo, che deve aver luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.
Art. 136
Sanzioni amministrative
2. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 3.000,00 la guida alpina che contravviene alla disposizione dell'articolo 133, comma 3. La sanzione è raddoppiata nell'ipotesi in cui contravviene a tale disposizione una scuola di alpinismo e sci-alpinismo.
3. Sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00 le guide alpine e le scuole di alpinismo e sci-alpinismo che contravvengono alle disposizioni dell'articolo 133, commi 1 e 2.
4. L'esercizio abusivo di scuole di alpinismo e sci-alpinismo, comunque denominate, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600,00 a euro 9.600,00
5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate.
Art. 137
1. {La prosecuzione dell’attività professionale di guida alpina è vietata dal comune qualora l’interessato perda uno dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività. In tal caso è ritirata la tessera di riconoscimento.}