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Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61

Testo unico del turismo.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, dell' 8 gennaio 2025

CAPO III
Guida ambientale
SEZIONE I
Definizione e attività
Art. 102
1. {Nell'ambito della definizione delle professioni turistiche di cui all'articolo 6 dell’allegato 1 al Sito esternod.lgs. 79/2011 e nelle more della definizione da parte dello Stato del relativo profilo professionale, è guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei eco-ambientali, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con le tradizioni locali (24)

Parole così sostituite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 53.

, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale. Sono esclusi i percorsi che richiedono comunque l'uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche.}
2. {Con il regolamento sono individuate le articolazioni della professione.}
3. {Le guide ambientali collaborano:
a) con la Regione, gli enti locali e gli enti parco regionali, per la difesa e la tutela degli ambienti naturali, in special modo per il mantenimento della rete escursionistica della Toscana di cui alla legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);
b) con le istituzioni scolastiche, per affiancare il corpo insegnante nelle iniziative e nei programmi di educazione ambientale.}
Art. 103
1. {Nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti per l'esercizio della professione di guida ambientale, per l'esercizio della stessa è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) uno tra i seguenti requisiti di istruzione e qualificazione professionale:
1) diploma di scuola secondaria di secondo grado, frequenza dei corsi di qualificazione professionale e superamento dell'esame di cui all'articolo 105;
2) titolo di studio universitario tra quelli indicati nel regolamento e superamento dell'esame di cui all'articolo 105;
3) abilitazione all’esercizio della professione conseguita in altra regione, in esito al superamento di esame conclusivo di un corso di qualificazione professionale con contenuti equivalenti a quelli determinati ai sensi dell’articolo 105;
b) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione, attestata da certificato rilasciato dalla azienda unità sanitaria locale del comune di residenza;
c) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.}
2. {Il comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede su istanza dell’interessato all’abilitazione all’esercizio della professione e al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia, secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.}
3. {L'esercizio della professione di guida ambientale in qualità di lavoratore autonomo è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, al SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività.}
4. {La cessazione dell'attività di guida ambientale in qualità di lavoratore autonomo è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP a cui è stata presentata la SCIA.}
5. {L’esercizio della professione da parte dei cittadini di altri stati membri dell’Unione europea è soggetto alle disposizioni di cui al Sito esternod.lgs. 206/2007 .}
6. {La guida ambientale è obbligata alla stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle visite, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo.}
Art. 104
Rapporti con le professioni di guida alpina e di guida del parco o della riserva naturale (70)

Articolo abrogato con l.r. 16 giugno 2026, n. 9, art. 12.

Abrogato.
Art. 105
1. {La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale e di specializzazione per guide ambientali, ai sensi della normativa regionale vigente.}
2. {I corsi di qualificazione assicurano la formazione tecnico-pratica e teorica della guida ambientale nella singola articolazione, si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio del relativo attestato.}
3. {L'ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al superamento di una prova attitudinale teorico-pratica espletata secondo le modalità stabilite dalla Regione.}
4. {I corsi di specializzazione sono finalizzati all'ampliamento delle competenze e all'approfondimento delle conoscenze e comprendono l'acquisizione di nuove tecniche, l'uso di mezzi e la specializzazione su porzioni di territorio.}
5. {I corsi di specializzazione sono riservati a coloro che già esercitano l'attività di guida ambientale e si concludono con un esame e con il rilascio di un attestato.}
Art. 106
1. {Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui agli articoli 104, comma 4, e 105, il numero delle ore e le modalità di accesso.}
2. {Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati eventuali casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrino di avere già acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.}
Art. 107
1. {Le guide ambientali garantiscono lo svolgimento dell'escursione nella sicurezza per i propri clienti graduando la difficoltà dei percorsi alle effettive capacità degli stessi.}
Art. 108
1. {Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali contiene l'indicazione dei relativi prezzi.}
2. {È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.}
SEZIONE II
Vigilanza e sanzioni
Art. 109
1. {È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 12.000,00:
a) chiunque esercita l'attività professionale di guida ambientale senza aver ottenuto l’abilitazione;
b) chiunque esercita l'attività professionale di guida ambientale in qualità di lavoratore autonomo senza aver presentato la SCIA;
c) i soggetti di cui agli articoli 75 e 85 che, per lo svolgimento della propria attività, si avvalgono delle persone di cui alla lettera a).}
2. {È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 3.000,00, la guida ambientale che contravviene al divieto di cui all'articolo 108, comma 2.}
3. {È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00, la guida ambientale che contravviene al disposto dell'articolo 108, comma 1.}
4. {In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.}
Art. 110
1. {La prosecuzione dell’attività di guida ambientale è vietata dal comune qualora l’interessato perda uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione.}
2. {In caso di divieto di prosecuzione dell’attività è ritirata la tessera di riconoscimento.}

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 36.

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Parole così sostituite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 37.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 42.

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Parole così sostituite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 44.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite conl.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 53.

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Comma così sostituito con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 55.

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Nota soppressa.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 186 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 22, comma 6, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 186 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 41, commi 3 e 4, in riferimento agli articoli 3, 41 e 42 della Costituzione.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 186 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sugli articoli 42, 43, 44 e 45 in riferimento agli articoli 42 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 186 del 2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 59 in riferimento agli articoli 3 e 117, secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione.

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Nota soppressa.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte costituzionale Sito esternocon sentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale del comma 4 limitatamente alle parole «, è limitata alla sezione in cui il maestro è iscritto».

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3 limitatamente alle parole «nella singola specialità».

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 limitatamente alle parole «di cui all’articolo 113».

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Note soppresse.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 limitatamente alle parole «di cui all’articolo 127».

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Nota soppressa.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 118 in riferimento all’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione .

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 130, comma 1, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 130, comma 3, in riferimento all’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile le questioni di legittimità costituzionale sollevate sugli articoli 131 e 134 in riferimento all’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione .

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 136, comma 1, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

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Nota soppressa.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 196 del 2025 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 115, comma 1, in riferimento all’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione .

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Comma così sostituito con l.r. 16 giugno 2026, n. 9, art. 2 .

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Parola così sostituita con l.r. 16 giugno 2026, n. 9, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2026, n. 9, art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2026, n. 9, art. 14 .

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Parole così sostituite con l.r. 16 giugno 2026, n. 9, art. 18 .

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Comma così sostituito con l.r. 16 giugno 2026, n. 9, art. 26 .

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Per l'interpretazione autentica di questa lett. a), vedi l.r. 16 giugno 2026, n. 9, art. 29 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.